Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – In pendenza di   procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis D.Lgs. 267/2000 – Inammissibilità 

àˆ inammissibile il ricorso notificato ai fini dell’ottemperanza al giudicato, dunque sono sospese le procedure esecutive intraprese in suo danno, se  l’Ente dimostri in giudizio di aver fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell’art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal decreto legge n. 174/2012, poi convertito in legge n. 213 del 7 dicembre 2012.; ai sensi della succitata norma finanziaria, infatti, tali procedure esecutive sono sospese dalla data di deliberazione del Consiglio comunale di ricorso alla suddetta procedura fino alla data della sua approvazione o del suo diniego.

N. 00362/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01824/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1824 del 2012, proposto da: 
Consiglia Stramaglia, rappresentata e difesa dall’avv. Angela M.P. De Cata, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paola Bascià  in Bari, via Nizza, n. 80; 

contro
Comune di Foggia, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Barbato e Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi d’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, n. 23; 

per l’esecuzione
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 436/2011 del Tribunale di Foggia.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Paola Bascià  e Domenico Dragonetti;
 

CONSIDERATO che con ricorso, ritualmente notificato il 19 dicembre 2012 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 22 dicembre 2012, la sig.ra Consiglia Stramaglia ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 436/2011 del 7 giugno 2011, con il quale il Tribunale di Foggia aveva ingiunto al Comune di Foggia di pagare, in favore di essa ricorrente, nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del suddetto decreto, la somma di euro 5.100,62, oltre gli interessi al tasso legale dalla notifica del decreto stesso sino al giorno dell’effettivo soddisfo, ed a rifondere le spese del procedimento, liquidate in complessivi euro 286,50, di cui € 46,50 per esborsi, € 150,00 per diritti ed € 100,00 per onorario, oltre il rimborso per le spese generali, IVA e CPA, come per legge;
RILEVATO che parte ricorrente il 23 novembre 2011 ha notificato al Comune resistente il suddetto decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva apposta in data 27 settembre 2011 e che il medesimo decreto ingiuntivo è passato in giudicato per mancata opposizione, come risulta dalla certificazione rilasciata dal Cancelliere del Tribunale di Foggia in data 16 settembre 2011, allegata al ricorso stesso;
CONSIDERATO che il Collegio deve preliminarmente esaminare l’eccezione, sollevata da parte resistente, di inammissibilità  dell’odierno gravame;
RITENUTA l’eccezione fondata e meritevole di essere accolta;
RITENUTO che il ricorso si appalesa all’attualità  inammissibile in quanto, come condisibilmente eccepito da parte resistente, il Comune di Foggia con deliberazione consiliare n. 128 del 21 dicembre 2012, depositata in giudizio, ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art. 243-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, articolo aggiunto dalla lettera r) del comma 1 dell’art. 3, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213, che al comma 4 dispone: “Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’articolo 243-quater, commi 1 e 3.”;
RITENUTO quanto alle spese che, alla luce dell’esito della causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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