Pubblico impiego – Personale della Polizia di Stato – Esercizio di attività  commerciali, industriali, professioni e mestieri, impieghi pubblici o privati – Incompatibilità 

Non può essere accolta l’istanza cautelare concernente la nota del Ministero dell’interno di diniego dell’autorizzazione all’iscrizione nel registro degli imprenditori agricoli non professionali proposta da un dipendente della Polizia di Stato. Lo svolgimento dell’attività  di imprenditore agricolo, infatti, anche ove non svolta professionalmente, comprende la commercializzazione dei prodotti ottenuti con la coltivazione del fondo e rientra nel divieto posto dall’art. 50 del d.p.r. 335/1982.

N. 00142/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00214/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 214 del 2013, proposto da:

Antonio Giallella, rappresentato e difeso dall’avv. Adriana Amodeo, con domicilio eletto presso quest’ultima in Bari, piazza Garibaldi, 23;

contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota prot. 333.C/2/AA.GG./3818-10 in data 28.11.2012 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio Dirigenti, Direttivi e Ispettori del Ministero dell’Interno recante diniego di autorizzazione all’iscrizione nel registro degli imprenditori agricoli non professionali;
di ogni altro atto al predetto comunque connesso, ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2013 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Adriana Amodeo e Giovanni Cassano;
 

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non paiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, in quanto lo svolgimento dell’attività  di imprenditore agricolo, anche ove svolta non professionalmente, comprende comunque la commercializzazione dei prodotti ottenuti con la coltivazione del fondo e rientra, pertanto, nel divieto posto dall’art. 50 del d.p.r. 335/1992;
Ritenuto che ricorrono, comunque, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)