1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Immobile posto in zona A1 centro storico di P.R.G. – Denuncia di inizio attività  in sanatoria – Ordinanza di riduzione in pristino


2. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Errore della p.a. nell’indicare una norma – Certezza sul potere esercitato e sui presupposti del provvedimento – Legittimità 

1. Ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 380 del 2001, recante interventi eseguiti in assenza o in difformità  della denuncia di inizio attività  e accertamento di conformità , l’Amministrazione può legittimamente disporre la riduzione in pristino dello stato dei luoghi (e non limitarsi ad irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria), relativamente agli immobili vincolati ed a quelli ubicati nei centri storici (nel caso di specie, è stata disposta la rimozione di un gazebo in legno, privo del titolo abilitativo, a copertura del terrazzo di un immobile sito nel centro storico comunale).


2. Può considerarsi legittimamente emanato il provvedimento amministrativo contenente una norma erroneamente indicata dall’Amministrazione, qualora non vi siano dubbi sul potere esercitato e sui presupposti alla base del provvedimento medesimo (nel caso di specie, l’Amministrazione, nel disporre la demolizione di un gazebo in legno, privo del titolo abilitativo a copertura del terrazzo di un immobile sito nel centro storico, anzichè citare nel provvedimento la disposizione di cui all’art. 37, comma 3 del D.P.R. 380/2001, ha erroneamente fatto riferimento all’art. 32, comma 3, del medesimo D.P.R.).

N. 00344/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01445/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1445 del 2011, proposto da: 
Annibale Iacono e Giovanna Genco, rappresentati e difesi dall’avv. Saverio Laterza, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessia Ardito in Bari, via G. Fanelli, n. 219; 

contro
Comune di Altamura, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Adriano Esposito, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Putignani, n. 136; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
“- del provvedimento a firma del Dirigente del III Settore Sviluppo e Governo del territorio del Comune di Altamura, Ord. n. 372 del 23.12.2010, ad oggetto “Iacono Annibale e Genco Giovanna – Ordinanza di riduzione in pristino immobile posto al CL. Pestrichella 9/11 Piano Secondo, in zona “Al Centro storico” di P.R.G.”, notificato in data 11.1.2011;
– nonchè di tutti gli atti presupposti e connessi, pure non conosciuti.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 745 del 9 settembre 2011, di rigetto dell’istanza incidentale di sospensione cautelare;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2013 la dott. ssa Rosalba Giansante e udito per la parte resistente il difensore, l’avv. Adriano Esposito;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
I sig.ri Annibale Iacono e Giovanna Genco, a seguito di opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da essi proposto, presentato dal Comune di Altamura ex art. 10 del d.p.r. n. 1199 del 1971, con atto di costituzione in giudizio tempestivamente depositato nella Segreteria del Tribunale il 29 luglio 2011 e già  notificato in data 20 luglio 2011 al suddetto Comune ai sensi dell’art. 48 c.p.a., hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza n. 372 del 23 dicembre 2010, avente ad oggetto “Iacono Annibale e Genco Giovanna – Ordinanza di riduzione in pristino immobile posto al CL. Pestrichella 9/11 Piano Secondo, in zona “Al Centro storico” di P.R.G.”, ad essi notificata in data 11 gennaio 2011.
Espongono in fatto i ricorrenti di essere proprietari dell’immobile sito in Altamura, al Claustro Pestrichella, n. 9/11, piano secondo, identificato al catasto al fg. n. 161, p.lla n. 290, sub 3, ricadente in zona Al Centro storico del P.R.G. del Comune di Altamura; di aver realizzato, in assenza del titolo abilitativo edilizio, un gazebo in legno aperto su tutti i lati, a copertura del terrazzo al secondo piano dello stabile, al fine di eliminare le infiltrazioni d’acqua al primo piano ed al piano terra, come risulterebbe dalla documentazione fotografica allegata alla relazione di perizia tecnica del 29 marzo 2011, depositata in giudizio.
Riferiscono che, a seguito dell’ordinanza n. 53 del 13 aprile 2010 con la quale il Comune resistente aveva loro comunicato l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, essi avevano presentato denuncia di inizio di attività  in sanatoria, assunta al protocollo comunale in data 6 magio 2010; che con ordinanza n. 78 del 24 maggio 2010 veniva disposta la sospensione dei lavori per cui è causa e che, a seguito del parere contrario reso dalla competente Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici con nota prot. n. 11723 del 3 dicembre 2010, il Comune di Altamura, con ordinanza dirigenziale n. 372 del 23 dicembre 2010, aveva disposto l’immediata rimozione delle opere abusive realizzate, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del d.p.r. n. 380 del 2001.
I sig.ri Iacono e Genco hanno quindi proposto prima il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e, a seguito di opposizione presentata dal Comune di Altamura ex art. 10 del d.p.r. n. 1199 del 1971, il presente ricorso.
A sostegno del gravame i ricorrenti, con un unico motivo di ricorso, hanno dedotto le seguenti censure: violazione ed erronea applicazione dell’art. 32, comma 3, del d.p.r. n. 380 del 2001, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto.
Si è altresì costituito a resistere in giudizio il Comune di Altamura chiedendo il rigetto del gravame.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione e parte resistente ha depositato una memoria per la camera di consiglio nella quale ha eccepito l’inammissibilià  del ricorso per mancata impugnazione del citato parere della Soprintendenza di Bari.
Alla camera di consiglio dell’8 settembre 2011, con l’ordinanza n. 745, è stata rigettata l’istanza incidentale di sospensione cautelare.
Il Comune di Altamura ha presentato una ulteriore memoria per l’udienza di discussione.
All’udienza pubblica del 7 febbraio 2013 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il Collegio ritiene, innanzitutto, di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità  sollevata dal Comune resistente essendo il ricorso infondato nel merito.
Con un unico motivo di ricorso i sig.ri Annibale Iacono e Giovanna Genco hanno dedotto le seguenti censure: violazione ed erronea applicazione dell’art. 32, comma 3, del d.p.r. n. 380 del 2001, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto in quanto l’immobile, pur ricadendo in zona Al Centro storico del P.R.G. del Comune di Altamura non sarebbe sottoposto a vincolo storico, architettonico e archeologico; parte ricorrente lamenta che, trattandosi di opere soggette a D.I.A. e non a permesso di costruire, l’art. 37, comma 1, del d.p.r. n. 380 del 2001 prevederebbe la sanzione pecuniaria e non la demolizione delle opere stesse; nè, come rappresentato nel parere della Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici in data 3 dicembre 2010 la struttura in legno realizzata potrebbe considerarsi di “notevoli dimensioni” in quanto sarebbe riferibile ad una superficie di circa 18 mq. ed avrebbe una altezza di mq. 2,80 ed inoltre sarebbe stata realizzata nel pieno rispetto del decoro architettonico del paesaggio circostante.
Il motivo è in parte privo di pregio ed in parte inammissibile e, comunque, infondato.
Occorre premettere che il Comune non ha contestato che per l’intervento richiesto fosse necessario il permesso di costruire ma, come emerge dal provvedimento impugnato, ha richiesto il “parere di competenza per il prosieguo della fase istruttoria relativa alla DIA n. 269/2010” alla “competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio”.
La suddetta Soprintendenza, con nota prot. MBAC – SBAP – BA 11723 del 3 dicembre 2010, depositata in giudizio, anch’essa espressamente richiamata nell’ordinanza oggetto di gravame, ha reso parere contrario al rilascio della sanatoria ai sensi dell’art. 37, comma 3 del d.p.r. n. 380 del 2001; in particolare “esaminata la documentazione prodotta inerente la realizzazione abusiva di un gazebo in legno a copertura del terrazzo dell’immobile in questione” ha ritenuto “per quanto di competenza, che la suddetta opera, di notevole dimensioni altera le componenti architettoniche e tipologiche dell’edificio ed inoltre costituisce elemento dissonante nel contesto edilizio circostante, in quanto interferisce visivamente con le emergenze monumentali presenti nelle immediate vicinanze” e, pertanto, ha prescritto “la restituzione in pristino stato dello stato dei luoghi”.
In punto di diritto il suddetto art. 37 del d.p.r. n. 380 del 2001, recante Interventi eseguiti in assenza o in difformità  dalla denuncia di inizio attività  e accertamento di conformità , dopo aver previsto al comma 1 la regola generale dell’assoggettamento alla sanzione pecuniaria per gli interventi edilizi realizzati in assenza o in difformità  dalla denuncia di inizio attività , come prospettato da parte ricorrente, ai successivi commi 2 e 3 ha previsto, tuttavia, anche la possibilità  di ordinare la riduzione in pristino, rispettivamente per gli immobili vincolati e per quelli ubicati nei centri storici (zone indicate nella lettera A dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968).
Per quello che in questa sede interessa il comma 3 infatti dispone: “Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività  culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell’ufficio provvede autonomamente¦”.
Considerato che è pacifico in atti, in quanto ammesso dagli stessi ricorrenti, che l’intervento per cui è causa insiste nella zona Al Centro storico del P.R.G. del Comune di Altamura, come indicato nell’oggetto del provvedimento impugnato, il Collegio, condividendo la prospettazione di parte resistente, ritiene che, nonostante l’erronea menzione nel provvedimento impugnato dell’art. 32, comma 3, il Comune di Altamura abbia correttamente richiesto il prescritto parere alla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta – Andria – Trani e Foggia ed abbia legittimamente adottato l’ordinanza di riduzione in pristino alla luce del parere contrario vincolante reso dalla competente Autorità  in data 3 dicembre 2010, in conformità  all’art. 37, comma 3, del d.p.r. n. 380 del 2001; infatti, allorquando la P.A. erra nell’indicare una norma, ma non vi sono dubbi sul potere esercitato e sul presupposto valutato e posto alla base del provvedimento, il provvedimento medesimo può considerarsi legittimamente emanato.
Confermando quanto già  sostenuto da questa Sezione nell’ordinanza 745 del 9 settembre 2011, con la quale è stata respinta la domanda incidentale di sospensione cautelare proposta dai ricorrenti, si ritiene quindi sufficiente, ai fini della legittimità  dell’ordinanza impugnata, il richiamo per relationem al parere negativo del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta – Andria – Trani e Foggia di cui alla nota prot. MBAC – SBAP – BA 11723 del 3 dicembre 2010.
In riferimento inoltre alle censure mosse nei confronti del parere della Soprintendenza, esse devono ritenersi inammissibili in quanto parte ricorrente non ha impugnato il predetto parere; le medesime censure devono comunque ritenersi prive di pregio in quanto il parere è congruamente e condivisibilmente motivato alla luce della prodotta documentazione; quanto alla contestata circostanza che, contrariamente da quanto rappresentato nel medesimo parere della Soprintendenza, la struttura in legno realizzata, ad avviso di parte ricorrente, non potrebbe considerarsi di “notevoli dimensioni” in quanto sarebbe riferibile ad una superficie di circa 18 mq. ed avrebbe una altezza di mq. 2,80, il Collegio deve rilevare che, dalla documentazione fotografica prodotta in atti dalla stessa parte ricorrente, emerge ictu oculi la fondatezza di quanto sostenuto dalla Soprintendenza.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile.
Quanto alle spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo, tenuto conto della condanna già  liquidata nella fase cautelare in favore di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in parte ed in parte lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna i sig.ri Annibale Iacono e Giovanna Genco, in solido, al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in complessive € 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e CPA, in favore del Comune di Altamura.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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