Giurisdizione – Del G.O. – Rapporto di lavoro subordinato privato – Atti amministrativi presupposti – Sussiste

Sulla controversia in materia di rapporto di lavoro subordinato privato, ai sensi dell’art. 63, D.Lgs. n. 165 del 2001, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, anche se vengono in questione atti amministrativi presupposti e questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, poichè in tal caso il giudice ordinario li disapplica se illegittimi, di tal che, anche sotto tale profilo, non residuano margini di cognizione soggetti alla giurisdizione del G.A.; nella specie, pur a fronte dell’impugnazione di atti dell’A.S.L., in ogni caso l’oggetto della domanda verteva sull’idoneità  o meno del ricorrente alle mansioni affidategli nell’ambito di un rapporto di lavoro di natura privatistica.

N. 00356/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00169/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 169 del 2013, proposto da: 
Andrea De Santis, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Baglivo, con domicilio eletto presso quest’ultima in Bari, via Quintino Sella 120; 

contro
Azienda Sanitaria Locale Bari; 

nei confronti di
Telecom Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Rallo e Riccardo Riccardi, con domicilio eletto presso l’avv. Riccardo Riccardi in Bari, piazza Umberto I 32; 
Lorenza Gervasio; 

per l’annullamento
della nota n. 175662/UOR9 del 30.10.2012 con la quale il Dipartimento Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di lavoro (S.P. e S.A.L.) dell’A.S.L. Bari ha confermato il giudizio di idoneità  alle mansioni specifiche espresso dal medico competente in data 30.7.2012.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Telecom Italia S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2013 la dott. Francesca Petrucciani e udito per il ricorrente il difensore avv. Anna Baglivo;
Avvisato lo stesso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe Andrea De Santis ha impugnato l’atto con il quale il Dipartimento Prevenzione e Sicurezza dell’A.S.L. di Bari ha confermato il giudizio di idoneità  alle mansioni espresso nei suoi confronti dal medico competente, chiedendo altresì l’accertamento della sua inidoneità  allo svolgimento delle mansioni specifiche assegnategli.
A sostegno del ricorso sono stati dedotti i vizi di difetto di motivazione, violazione dell’art. 5 l. 119/71, violazione dell’art. 41 d.lgs. 81/2008 ed eccesso di potere sotto vari profili.
Si è costituita la Telecom s.p.a., datrice di lavoro del ricorrente, eccependo il difetto di giurisdizione e chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 20 febbraio 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione, che deve essere accolta in quanto fondata.
Nel caso di specie, infatti, venendo in rilievo un rapporto di lavoro subordinato privato, ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001 sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, non rilevando in contrario che la prospettazione di parte sia rivolta alla impugnazione di atti dell’Azienda Sanitaria Locale di cui si contesti la legittimità  per vizi peculiari ai provvedimenti amministrativi, posto che in ogni caso l’oggetto della domanda verte sulla idoneità  o meno del ricorrente alle mansioni affidategli nell’ambito di un rapporto di lavoro di natura privatistica.
Peraltro la giurisdizione del giudice ordinario sussiste, ai sensi dell’art. 63 d.lgs. 165/2001 anche “se vengono in questione atti amministrativi presupposti e quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione”, perchè in tal caso il giudice li disapplica se illegittimi, di tal che, anche sotto tale profilo, non residuano margini di cognizione soggetti alla giurisdizione di questo Tribunale.
Va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione sul ricorso, in quanto appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà  essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia, restando salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, secondo quanto disposto dall’art. 11, comma 2, d.lgs. 104/2010.
Le spese del giudizio, avuto riguardo alla natura della questione processuale affrontata, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Referendario
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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