Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Tutela cautelare ante causam – Contratti pubblici – Aggiudicazione definitiva – Impugnazione – Stipulazione del contratto – Effetti – Fattispecie

Non sussistono, nella specie, i presupposti della gravità  e dell’urgenza necessari per la concessione della misura cautelare in materia di appalti pubblici, tenuto conto anche della disposizione contenuta nell’ art. 11, comma 10 ter del D. Lgs. 163/2006, la quale prevede un meccanismo di sospensione automatica della stipulazione del contratto in caso di impugnazione dell’aggiudicazione definitiva.


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Vedi TAR Bari, Sez. II, ric. n. 275 – 2013


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N. 00127/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00275/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 275 del 2013, proposto da: 
Ianno Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto, in Bari, presso lo studio del difensore, alla via Prospero Petroni, 15; 

contro
Comune di Lesina; 

nei confronti di
De.Fa. Costruzioni Srl, Consorzio Stabile Scai A R.L., C.C.S. Consorzio Campale Stabile; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1) della determinazione n. 7 del 22.01.2013 (RG n. 62) del settore terzo “urbanistica” del Comune di Lesina, con cui sono stati approvati i verbali ed è stata disposta l’aggiudicazione definitiva, in favore dell’odierna controinteressata, dell’appalto per la realizzazione del “Centro Polifunzionale per l’inserimento sociale e lavorativo degli immigrati regolari” -POS FESR per lo sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-2013;
2) di tutti i verbali di gara e, in particolare, del verbale di gara n. 2 del 14 dicembre 2012;
3) della nota prot. N. 1637 del 29.01.2013;
4) della determinazione n. 727 del 6.12.2012 di nomina della Commissione di gara;
e per il risarcimento
del danno curricurale, nonchè delle spese sostenute per la partecipazione alla gara;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che non ricorrono i presupposti per la concessione dell’invocata tutela cautelare anticipata, non ravvisandosi l’estrema gravità  ed urgenza di provvedersi nelle more della decisione Collegiale, tenuto anche conto della statuizione dell’art. 11, comma 10 ter, cod. app.;
 

P.Q.M.
RESPINGE la suindicata domanda di decreto cautelare monocratico.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 14 marzo 2013.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 27 febbraio 2013.
 
 
 
 
 




  Il Presidente
  Sabato Guadagno







DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 28/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)