Processo amministrativo – Gratuito patrocinio – Liquidazione competenze professionali – Applicabilità D.M. 104/2012 – Criteri di quantificazione
Nella quantificazione e liquidazione delle prestazioni svolte dal difensore a favore di soggetto in gratuito patrocinio deve tenersi conto, ai sensi dell’art. 9 del D.M. 104 del 2012 (applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore), della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale dell’assistito e l’importo così determinato deve essere ridotto della metà , essendo stato concesso il gratuito patrocinio.
N. 00273/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01217/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1217 del 2012, proposto da:
Hajjaj Lacrime, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Arnese D’Atteo, con domicilio eletto presso Guido Amodio in Bari, via Bozzi, 9;
contro
U.T.G. – Prefettura di Bari Sportello Unico Immigrazione, U.T.G. – Prefettura di Bari, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
– del provvedimento prot. n. p-Ba/l/n/2009/105352 del 4 agosto 2010, a firma del dirigente dello Sportello unico per l’immigrazione di Bari, non notificato all’odierno ricorrente, di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 1 ter l. 3 agosto 2009 n. 102;
– di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, ancorchè non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura di Bari Sportello Unico Immigrazione e di U.T.G. – Prefettura di Bari;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la delibera n. 40/2012 con la quale il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
Vista l’ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 649/2012 del 6/9/2012, on cui è stata respinta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente;
VISTA la richiesta, depositata in data 18 gennaio 2013, con cui l’avv. Antonio Arnese D’Atteo ha chiesto la liquidazione delle proprie competenze professionali ai sensi del D.M. del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140;
CONSIDERATO che la materia è all’attualità disciplinata dal D.M. del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), entrato in vigore il 23 agosto 2012, giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 22 agosto 2012, ai sensi dell’art. 42 dello stesso D.M. ed applicabile, per espressa disposizione del precedente art. 41 “alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore” e, pertanto, anche alla liquidazione di cui alla istanza presentata dall’avv. Vincenzo Sforza in data 14 gennaio 2013, nonostante il ricorso in epigrafe sia stato proposto in data precedente all’entrata in vigore del medesimo D.M.;
VISTI:
l’art. 11, comma 1, secondo cui “I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella A – Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l’applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.” e comma 2 che prevede che “Il compenso è liquidato per fasi” e specificatamente: la fase di studio della controversia, la fase di introduzione del procedimento, la fase istruttoria, la fase decisoria e la fase esecutiva;
l’art. 1, commi 3 e 7, che dispongono rispettivamente: “I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa.”; “In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.”;
l’art. 4, comma 2, secondo cui “Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell’importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell’eventuale urgenza della prestazione.”;
l’art. 5, comma 3, che prevede: “Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile si tiene particolare conto dell’oggetto e della complessità della stessa.”;
VISTO in particolare l’art. 9 – Cause per l’indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio – del D.M. 20 luglio 2012 n. 140 che, per quello che in questa sede interessa, dispone: “¦.Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, ¦, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà ¦.”;
CONSIDERATO che, ai fini della quantificazione del compenso nei confronti dell’avvocato, si ritiene che la causa abbia valore indeterminabile di minima complessità ;
TENUTO CONTO, alla luce del suddetto art. 9, dell’attività professionale svolta dall’avv.Arnese D’Atteo, ed in particolare della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa;
VISTI gli importi di cui alla tabella A – Avvocati, allegata al D.M. 20 luglio 2012 n. 140 e rapportando detti valori alle voci elencare dalla richiedente nell’istanza depositata in data 18 gennaio 2013;
RITENUTO che l’importo ottenuto debba essere ridotto della metà ai sensi dell’art. 9 del D.M. 20 luglio 2012 n. 140, essendo stato concesso il gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) liquida, per la causale in premessa, in favore dell’avv.Antonio Arnese D’Atteo, la somma omnicomprensiva di € 800,00 (ottocento/00), a titolo di spese,diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA.
Dispone la trasmissione della presente ordinanza all’Ufficio Spese di Giustizia di questo Tribunale.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)