Espropriazione per pubblica utilità – Impugnazione decreto – Riferimenti catastali – Erroneità – Irrilevanza
Costituisce un mero errore materiale la non corretta indicazione dei riferimenti catastali del bene oggetto del decreto di esproprio, non sussistendo, pertanto, le esigenze cautelari (tanto più che, nella specie, si è ritenuto fossero ormai inoppugnabili gli atti presupposti, restando in gioco, perciò, la sola domanda risarcitoria).
N. 00124/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00182/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 182 del 2013, proposto da:
Giuseppe Tricarico, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Tricarico, con domicilio eletto in Bari, presso Segreteria T.A.R. – Bari, piazza Massari n.6;
contro
Comune di Giovinazzo, rappresentato e difeso dall’avv. Ivana Miccoli, con domicilio eletto presso Ivana Miccoli in Bari, Prolungamento di via Caccuri N. 3;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
a) del decreto n. 4 del 21 novembre 2012, notificato a mezzo del servizio postale in data 26 novembre 2012, con cui il Comune di Giovinazzo ha disposto l’esproprio di una parte dell’area (mq 5.027 su 9.219) di proprietà del ricorrente, censito al foglio 2, mappale 50 del C.T. del Comune di Giovinazzo;
e di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso al provvedimento impugnato
per la condanna dell’Ente intimato al risarcimento del danno in forma specifica mediante la restituzione del bene ablato previa riduzione in pristino ed al risarcimento del danno da occupazione illegittima;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delomune di Giovinazzo;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Francesco Tricarico e Ivana MIccoli;
Considerato che, nell’ambito della sommaria delibazione propria della presente fase, non sussistono i presupposti per concedere l’invocata tutela cautelare, atteso che l’erronea indicazione dei riferimenti catastali costituisce all’evidenza mero errore materiale che non preclude la certa individuazione del bene, nonchè in considerazione della inoppugnabilità di atti presupposti, fatte salve le determinazioni in sede di merito con riferimento alla domanda risarcitoria
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sede di Bari – Sezione Terza, respinge l’istanza cautelare di che trattasi.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)