Giurisdizione – Criterio di riparto – Natura privatistica del rapporto di lavoro – Accordo collettivo – Giurisdizione del G.O.

Non sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – sebbene si verta in materia di ciclo dei rifiuti –   per le controversie riguardanti i rapporti di lavoro subordinato, in quanto  afferenti alla tutela di situazioni giuridiche soggettive di diritto privato, tanto più che oggetto principale dell’ impugnazione fatta valere è la caducazione di un accordo collettivo per il quale il giudice amministrativo è privo di giurisdizione. Ciò comporta che il difetto di giurisdizione sugli atti impugnati in via principale si riflette anche sulla giurisdizione di quelli ad essi collegati da un rapporto di strumentalità  – accessorietà .


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La sentenza n. 303/2013 è identica nella massima.


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N. 00303/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00201/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 201 del 2013, proposto da: 
Michele Simone, Vincenzo Iascone, Rocco Rinaldi, Salvatore Padalino, Antonio Del Grosso, Silvio Campete, Carmine Di Bari, Paolo Laccetti, Francesco Doniaquio, rappresentati e difesi dall’avv. Vincenzo De Michele, con domicilio eletto presso Vito Colonna in Bari, via De Rossi n. 66; 

contro
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Dragonetti, Michele Barbato, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, n. 23; 
Regione Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio Triggiani, con domicilio eletto presso Vittorio Triggiani in Bari, Lungomare Nazario Sauro n.33; 
Comune di Bari; 
A.M.I.U. Azienda Municipalizzata Igiene Urbana S.p.A. di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Campanile, con domicilio eletto presso Giuseppe Campanile in Bari, via Putignani n. 50; 

nei confronti di
Fallimento Amica S.p.A.; 
Leonardo D’Aiuto, rappresentato e difeso dall’avv. Tommaso De Grandis, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 

e con l’intervento di
ad adiuvandum:
S.M.A.T. Società  Consortile A R.L., rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, n.14; 

per l’annullamento
– accordo-contratto del 27 dicembre 2012 tra comune di foggia e amiu s.p.a.;
– ordinanza n. 1 dell’8 gennaio 2013 n. 1 del presidente della regione puglia;
– ordinanza n. 2 del 9 gennaio 2013 del sindaco di foggia;
– presunto provvedimento con cui <<l’amministrazione comunale di bari, con delibera del socio unico del 9.1.2013, vista l’ordinanza della regione puglia n. 1/2013, ha autorizzato l’amiu a gestire l’impianto di selezione e biostabilizzazione e ad espletare il servizio di igiene urbana presso il comune per la durata di 180 giorni nonchè a stipulare il contratto di servizio con l’amministrazione comunale di foggia>>;
– ordinanza n. 101 del 17 dicembre 2012, n. 102 del 18 dicembre 2012, n. 104 del 28 dicembre 2012, n. 3 del 10 gennaio 2013 del sindaco di foggia;
– ordinanza n. 4 del 14 gennaio 2013 del sindaco di foggia;
– deliberazione n. 8 del 24 gennaio 2013 della giunta comunale di foggia;
– determinazione dirigenziale n. 36 del 25 gennaio 2013;
– contratto di servizio provvisorio del 29 gennaio 2013 stipulato tra il comune di foggia e l’amiu s.p.a.;
– contratto di locazione di beni mobili registrati tra il locatore comune di foggia e il locatore amiu s.p.a. di bari del 29 gennaio 2013 rep. n. 10017;
– intera procedura di reclutamento di n. 320 ex dipendenti delle fallite amica e daunia ambiente (con esclusione dei ricorrenti) assunti con decorrenza dal 1° febbraio 2013 da amiu s.p.a. ex novo con contratti a tempo indeterminato con orario parziale (non consegnati ai lavoratori);
– di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, compresi i due contratti di locazione di beni immobili tra la concedente curatela del fallimento di amica s.p.a. e l’affittuario amiu s.p.a. del 25 gennaio 2013, per la durata di un anno a decorrere dal 1° febbraio 2013, nonchè dell’ordinanza sindacale n. 8 del 1° febbraio 2013;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Foggia e di Regione Puglia e di A.M.I.U. Azienda Municipalizzata Igiene Urbana S.p.A. di Bari e di Leonardo D’Aiuto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Vincenzo De Michele, per la parte ricorrente, avv.ti Michele Barbato e Domenico Dragonetti, per il Comune, avv. Vittorio Triggiani, per la Regione, avv. Giuseppe Campanile, per la controinteressata, avv. Fabrizio Lofoco, per l’interventrice e avv. Lucia martino, su delega dell’avv. Tommaso De Grandos, per il controinteressato;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
I ricorrenti premettono una minuziosa ricostruzione degli atti e fatti che hanno condotto, in sede di gestione dell’ “emergenza rifiuti del Comune di Foggia”, all’affidamento del servizio all’ AMIU di Bari, dopo la dichiarazione di fallimento dei precedenti gestori AMICA – DAUNIA.
Con il ricorso proposto dinanzi a questo Tar, contestano le condizioni contrattuali di assunzione
del personale ex- dipendente delle società  fallite, acquisito dall’AMIU.
La controversia verte, pertanto, sulle condizioni contrattuali inerenti il rapporto di lavoro subordinato degli ex dipendenti e mira, per espressa affermazione di parte ricorrente (v. pag 17 in cui la difesa, consapevole della rilevanza della questione, affronta il tema della giurisdizione) alla “tutela dei diritti dei lavoratori”.
Investe, dunque, posizioni di diritto soggettivo, nell’ambito di un rapporto contrattuale di diritto privato.
Si esula, per ciò, dalla giurisdizione del G.A, ammessa, in tema di rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici, solo sulle procedure concorsuali.
Nè vale obiettare, come sostenuto dalla difesa di parte ricorrente, che l’impugnativa di atti di macro-organizzazione radicherebbe la giurisdizione dinanzi al Tar adito (anche a titolo di giurisdizione esclusiva, vertendosi in materia d ciclo di gestione dei rifiuti).
Infatti, l’impugnativa degli atti amministrativi indicati in epigrafe è strumentale a caducare un accordo collettivo (che è il primo degli atti impugnati e sul quale si appunta l’interesse fatto valere).
E’ di palmare evidenza che questo Giudice non abbia giurisdizione sull’accordo collettivo (irrilevante è la circostanza che esso sia intervenuto in una vicenda che concerne il ciclo di gestione dei rifiuti, in quanto trattasi di atto neppure mediatamente collegato o dipendente da comportamenti autoritativi adottati in tale materia, rispetto ai quali, le attività  di gestione costituiscono solo l’occasione).
Deve, pertanto, ritenersi che, se manca la giurisdizione sull’oggetto principale della controversia, il relativo difetto non può che riflettersi anche sugli atti strumentali, in quanto il rapporto di accessorietà  – strumentalità  esclude che possa esservi giurisdizione su atti prodromici se essa difetta sull’atto impugnato in via principale su cui si appuntano le esigenze di tutela.
La particolarità  della vicenda induce alla integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice del Lavoro.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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