Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Revocazione sentenza – Errore di fatto – Dichiarazione di sopravvenuto difetto di intesse della parte – Non rileva

Non integra il presupposto dell’errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa e rilevante ai fini della revocazione della sentenza – ai sensi dell’art. 395 n. 4 cpc –  la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione del ricorso  depositata nel corso del giudizio dal difensore della parte, tanto più qualora essa non contenga errori in ordine all’indicazione del numero di ricorso al quale si riferisce e alla denominazione della parte istante. 

N. 00296/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00052/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 52 del 2013, proposto da: 
Teleradioerre S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Antonia Ciuffreda, con domicilio eletto presso Francesco Mazzacane in Bari, via A. Da Bari n.55/A; 

contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
I.N.P.G.I. – Istituto Nazionale della Previdenza dei Giornalisti Italiani, rappresentato e difeso dagli avv. Elisabetta Angelini, Gianserafino Pinto, con domicilio eletto presso Gianserafino Pinto in Bari, via Abbrescia n. 85; 

per la revocazione
della sentenza del T.a.r. Puglia n. 1851 del 25 ottobre 2012, depositata il 26 ottobre 2012, non notificata.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di I.N.P.G.I. – Istituto Nazionale della Previdenza dei Giornalisti Italiani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Andrea Sylos Labini, su delega dell’avv. A. Ciuffreda e avv. G. Pinto;
 

Rilevato che:
– la società  ricorrente chiede la revocazione della sentenza di questo Tar. n.1851/2012 (depositata il 12.10.2012 e, peraltro, non notificata) con cui è stata dichiarata l’improcedibilità  del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata da parte ricorrente a mezzo di memoria (fatta pervenire via fax presso la segreteria di questo Tar il 27.7.2012);
– motiva la richiesta allegando, ex art. 395 n. 4 cpc (errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa), che la dichiarazione sarebbe stata compilata erroneamente dal difensore e erroneamente depositata in segreteria in relazione al ricorso de quo;
rilevato che può ravvisarsi l’errore di fatto causa di revocazione solo quando questo risulti documentalmente dagli atti del giudizio;
rilevato che, nel caso di specie, l’erroneità  della compilazione, da parte del difensore, dell’istanza di dichiarazione di improcedibilità  (ammesso che questa possa rilevare quale causa di revocazione), non è riconoscibile e dunque, deve escludersi che emerga dagli atti (infatti l’istanza, oltre a indicare il numero di RG del ricorso, indica esplicitamente le parti: Teleradioerre – Presidenza del consiglio Min.);
ritenuto, pertanto, che l’erronea compilazione sia ascrivile alla sola responsabilità  del difensore e non possa rilevare a fini revocatori;
ritenuto, in ogni caso, che ai motivi già  esplicitati si aggiunge la considerazione che, non essendo ancora decorsi i termini per l’appello, la sentenza andrebbe al più appellata;
ritenuto che le spese possono essere integralmente compensate, stante la particolare situazione oggetto della vicenda processuale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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