1. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Forze armate – Stato di malattia  – Controllo domiciliare – Assenza -Legittimità  – Condizioni e limiti


2. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Forze armate – Procedimento disciplinare – Stato di malattia –  Fasce di reperibilità  – Allontanamento dal domicilio – Sanzione disciplinare – Rimprovero scritto – Legittimità  – Fattispecie

 
1. L’assenza del lavoratore ad una visita di controllo domiciliare, per non comportare la perdita del trattamento economico di malattia, deve essere giustificata da un caso di forza maggiore o da una situazione che abbia reso indifferibile altrove la presenza personale del lavoratore, nell’orario compreso nelle fasce di reperibilità .


2. In caso si malattia, l’assenza senza preavviso dal proprio domicilio nelle fasce orarie di reperibilità , costituisce, anche per il militare non soggetto alla disciplina generale del pubblico impiego contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, violazione dei doveri d’ufficio, che ben può giustificare l’irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero scritto (il TAR ha precisato che quanto addotto dal ricorrente – effettuazione di una terapia canalare urgente presso un odontoiatra – non può essere giudicato oggettivamente idoneo a giustificare l’allontanamento dal domicilio senza preavviso al superiore gerarchico).
 

N. 00309/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01770/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1770 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da A. M., rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Fistetti, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Cecere in Bari, via Giovanni Modugno, 20; 

contro
Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 
Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

per l’annullamento
– della sanzione disciplinare del rimprovero scritto, inflitta al ricorrente con determinazione prot. n. 0219335/10 del 27 aprile 2010, confermata in seguito a ricorso gerarchico con determinazione prot. n. 0429904/10 del 31 agosto 2010;
– del provvedimento del 18 febbraio 2011, con il quale è stata effettuata la trattenuta sulla busta paga del ricorrente per il mese di luglio 2010;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2013 il dott. Savio Picone, nessuno comparso per le parti;
 

Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.;
Premesso che il ricorrente, appuntato della Guardia di Finanza in servizio presso il 1^ Nucleo Operativo di Bari, impugna la sanzione disciplinare del rimprovero scritto, riportata per essere risultato assente nel proprio domicilio in data 10 febbraio 2010, in occasione della visita del medico della A.S.L. di Brindisi incaricato del controllo dello stato di malattia;
Ritenuto di dover respingere il ricorso, per l’infondatezza delle censure dedotte avverso la sanzione disciplinare e la conseguente trattenuta stipendiale, poichè in sintesi:
– l’art. 5, comma 14, della legge n. 638 del 1983 dispone che qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà  per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già  accertati da precedente visita di controllo;
– la giurisprudenza ha interpretato la disciplina richiamata affermando che l’assenza del lavoratore ad una visita di controllo domiciliare, per non comportare la perdita del trattamento economico di malattia, deve essere giustificata da un caso di forza maggiore o da una situazione che, per quanto non insuperabile o tale da comportare, se non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale del lavoratore in un orario compreso nelle fasce di reperibilità  (Cass. civ., sez. lav., 9 marzo 2010 n. 5718; Cons. Stato, sez. III, 16 dicembre 2008 n. 3991/08; Id., sez. V, 28 dicembre 2007 n. 6785);
– l’assenza senza preavviso dal proprio domicilio nelle fasce orarie di reperibilità  costituisce, anche per il militare non soggetto alla disciplina generale del pubblico impiego contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, violazione dei doveri d’ufficio che giustifica l’irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero scritto (cfr., sul punto, le Circolari del Comando Generale della Guardia di Finanza 10 maggio 2011 n. 0136984 e 8 settembre 2005 n. 286000);
– il ricorrente ha affermato di essersi assentato per l’effettuazione di una terapia canalare urgente presso un odontoiatra, situazione che non può essere giudicata oggettivamente idonea a giustificare l’allontanamento dal domicilio senza preavviso al superiore gerarchico, trattandosi di terapia che ben avrebbe potuto essere rinviata al di fuori della fascia oraria di reperibilità ;
– non può giudicarsi sufficiente, al fine di escludere la sussistenza dell’illecito disciplinare, la comunicazione postuma del motivo dell’allontanamento;
– la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare ha consentito all’interessato di esporre in contraddittorio le proprie ragioni;
Ritenuto, in conclusione, di dover respingere il ricorso, con compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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