Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Diniego rinnovo permesso soggiorno – Condanna per delitti in materia di tutela del diritto d’autore – Riferimento a pericolosità del soggetto – Assenza – Preavviso di rigetto – Omissione – Tutela cautelare – Va accolta
Poichè la condanna per alcuno dei reati relativi alla c.d. “tutela del diritto d’autore” osta al rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno solo quando lo stesso risulti richiesto per motivi di lavoro autonomo, come dispone l’art. 7 bis, D.Lgs. n. 286/1998, e in assenza, altresì, di alcuna valutazione in ordine alla pericolosità del soggetto, si appalesa illegittimo, pur nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, il diniego opposto al rinnovo del permesso richiesto qualora non risulti inviato il preavviso di rigetto, atteso che quest’ultimo avrebbe consentito all’interessato di avanzare l’istanza ad altro titolo.
N. 00123/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00187/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 187 del 2013, proposto da:
Modou Ndiaye, rappresentato e difeso dall’avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Bari, via Calefati, n. 269;
contro
Ministero dell’Interno – Questura di Bari, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, via Melo, n. 97;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento, Cat. A.11/2012/Imm. N. 38/P.S, del Questore di Bari, adottato il 5.10.2012 e notificato il 2 12.2012, con cui è stato rifiutato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto per motivi di lavoro autonomo;
-di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 la dott. Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Uljana Gazidede e l’avv. dello Stato Giovanni Cassano;
CONSIDERATO che la condanna per delitti in materia di c.d. “tutela del diritto d’autore”, quale automatico ed assoluto dato preclusivo della possibilità per lo straniero di ottenere o rinnovare il titolo abilitativo della propria presenza in Italia (ex art. 26 comma 7 bis del d.lgs. n. 286 del 1998) non si attaglia anche all’ipotesi in cui lo straniero abbia richiesto il titolo motivato dal rapporto di lavoro subordinato (e non, come dispone la normativa, autonomo), e vi sia stata carenza di valutazioni in ordine alla pericolosità del medesimo;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare che l’atto impugnato si appalesa illegittimo in quanto non risulta inviato il preavviso di rigetto che avrebbe consentito al ricorrente di poter proporre la domanda di rinnovo ad altro titolo, ad esempio per lavoro subordinato;
RITENUTO altresì che si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 per la concessione della misura cautelare;
RITENUTO quanto alle spese della presente fase cautelare che, sussistono i motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Fissa la prima udienza pubblica del mese di gennaio 2014 per la discussione del ricorso nel merito.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)