1. Contratti pubblici – Revisione prezzi – Art. 6, L. n. 537/1993 ora art. 115, D.Lgs. n. 163/2006 – Norma imperativa – Disciplina speciale – Imposta a p.A. 


2. Contratti pubblici – Revisione prezzi – Art. 6, L. n. 537/1993 – Riferimento a indici I.S.T.A.T. – In mancanza indice FOI


3. Contratti pubblici – Revisione prezzi –  Ricorso a indice FOI – Dovere stazione appaltante d’istruzione – Determinazione discrezionale –  Circostanze eccezionali – Compenso revisionale


4. Contratti pubblici – Revisione prezzi – Prescrizione eguale a quella del rateo – Quinquennale


5. Contratti pubblici – Revisione prezzi – Compenso revisionale – Determinazione somme – Accordo – Liquidazione in via giudiziale

1. L’art. 6, L. n. 537/1993 ha carattere di norma imperativa ed è confluita nel corpo dell’art. 115, D.Lgs. n. 163/2006, contenendo  una disciplina speciale in materia di revisione dei prezzi, che si impone nelle pattuizioni in cui è parte la p.A..


2. La lacuna dell’art. 6, L. n. 537/1993 nella parte in cui prevede l’elaborazione da parte dell’I.S.T.A.T. degli indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi è colmata con il ricorso all’indice FOI.


3. Il ricorso all’indice FOI non esonera la stazione appaltante dal dovere di istruire il procedimento, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto al fine di esprimere la propria determinazione discrezionale con il limite massimo oltre il quale, salvo circostanze eccezionali che devono essere provate dall’impresa, di determinare il compenso revisionale.


4. Il diritto alla revisione dei prezzi corrisponde al diritto a un diverso e più vantaggioso calcolo del quantum spettante al prestatore del servizio; ragione per cui si prescrive – per ciascun rateo del corrispettivo contrattuale – a decorrere dal termine di pagamento del rateo stesso, allo stesso modo di come si prescriverebbe il diritto al pagamento del rateo, se questo venisse pagato in un importo inferiore a quello contrattualmente dovuto. Onde, poichè il diritto al pagamento dei singoli ratei è soggetto a prescrizione quinquennale, il medesimo termine deve ritenersi applicabile anche al diritto alla revisione del prezzo.


5. L’Amministrazione deve provvedere alla determinazione delle somme dovute al ricorrente a titolo di compenso revisionale di cui all’art. 34, comma 4, prima parte c.p.a.; solo in caso di mancato accordo si provvederà  alla liquidazione in via giudiziale secondo quanto stabilito dallo stesso art. 34, comma 4, seconda parte c.p.a.. 

N. 00251/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00219/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 219 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Istituto di Vigilanza Privata S. Marco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Loredana Papa, con domicilio eletto presso quest’ultima in Bari, via Calefati, 133; 

contro
Azienda Sanitaria Locale Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Follieri, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14; 

per l’accertamento
del diritto dell’istituto “S. Marco” a vedersi riconosciuta dalla ASL FG la revisione dei prezzi relativamente al contratto con la medesima stipulato in data 19.3.1999, registrato a S. Severo n. 1776, avente ad oggetto il servizio di guardiania e custodia fissa presso il Presidio Ospedaliero di S. Marco in Lamis, prorogato, in virtù di successive deliberazioni della ASL FG, sino al 31.12.2009, per il periodo da aprile 2000 al 31.12.2009,
nonchè per la condanna
della ASL FG, in persona del Direttore Generale pro tempore, al pagamento delle somme dovute a titolo di revisione prezzi, per il contratto suddetto, oltre interessi legali decorrenti dalla maturazione di ciascun rateo annuale per il periodo da aprile 2000 al 31.12.2009,
nonchè, ove occorra, per l’annullamento o la disapplicazione
della nota prot. n. 4/2058 del Direttore Area Gestione Patrimonio della ASL FG del 22.11.2010, di ogni altro atto a questo presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare della nota prot. n. 4/1802 del Direttore Area Gestione Patrimonio della ASL FG del 7.10.2010.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2013 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Loredana Papa e Giuseppe Florio, per delega dell’avv. Enrico Follieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
L’Istituto di Vigilanza Privata S. Marco ha esposto che, con contratto stipulato il 19 marzo 1999, la ASL Foggia gli aveva affidato il servizio di guardiania e custodia fissa presso il presidio ospedaliero di S. Marco in Lamis fino al 31 dicembre 2003, prevedendo espressamente la proroga del contratto qualora le parti non avessero comunicato la disdetta tre mesi prima della scadenza; ciò in virtù della delibera n. 495 del 17 febbraio 1999, nella quale la ASL, dando atto che il servizio era stato affidato al ricorrente con la delibera 34/93 e che lo stesso si era rinnovato tacitamente, aveva deliberato di prorogare l’affidamento fino al 31.12.2003.
La durata del contratto veniva quindi prorogata, per effetto di successive delibere della ASL Foggia, dapprima fino al 31 dicembre 2005, poi fino al 31 dicembre 2008, infine fino al 31 dicembre 2009.
A seguito della scadenza contrattuale il ricorrente il 13 luglio 2010 aveva inviato alla ASL FG la fattura 110 del 13 luglio 2010, dell’importo di euro 378.243,24, relativa alla revisione dei prezzi secondo l’indice ISTAT per il servizio prestato nel periodo da aprile 2000 a dicembre 2009; la ASL aveva risposto negando la revisione dei prezzi in quanto, a suo dire, l’adeguamento ISTAT avrebbe dovuto essere richiesto di anno in anno.
L’Istituto deducente ha richiesto quindi l’accertamento del proprio diritto alla revisione periodica del prezzo del citato contratto di appalto, con conseguente condanna dell’Amministrazione convenuta a corrispondere tale importo, oltre interessi.
A sostegno del ricorso sono stati dedotti, in unico motivo, i vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 6 L. 537/93, 44 L. 724/94, 115 D.Lgs. 163/2006, illogicità , ingiustizia manifesta, eccesso di potere per difetto di motivazione, essendo la revisione del prezzo prevista dalle norme di legge citate.
Con i motivi aggiunti depositati il 30 dicembre 2011 il ricorrente ha chiesto altresì la revisione del prezzo per l’ulteriore periodo di svolgimento del servizio per l’intero anno 2010.
Si è costituita in giudizio la ASL Foggia, resistendo al gravame ed eccependo la prescrizione del diritto alla revisione per gli anni dal 2000 al 2005, trattandosi di somme da corrispondere periodicamente e quindi soggette a prescrizione quinquennale; il ricorrente, infatti, aveva inviato la prima richiesta di revisione il 13 luglio 2010.
Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda di revisione dei prezzi è fondata e deve essere accolta, con le precisazioni che seguono.
Come già  evidenziato da questa Sezione (da ultimo con le sentenze nn. 1634 del 5 settembre 2012 e 272 del 2 febbraio 2012) la giurisprudenza è ferma nel ritenere il carattere di norma imperativa proprio della disposizione di cui all’art. 6 legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall’art. 44 della legge n. 724 del 1994 contenente una disciplina speciale in materia di revisione prezzi, che, conseguentemente, si impone nelle pattuizioni di cui è parte l’Amministrazione, modificando ed integrando la volontà  negoziale eventualmente contrastante (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2008, n. 3994).
La previsione normativa di cui al citato art. 6 della legge n. 537 del 1993 è confluita nel corpo dell’art. 115 D.Lgs. n. 163/2006 secondo cui “1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.”.
Quanto al parametro dell’adeguamento, è noto che l’art. 6 della legge n. 537 del 1993, oltre ad affermare il diritto dell’appaltatore alla revisione, detta anche il criterio e il procedimento in base al quale pervenire alla determinazione oggettiva del “miglior prezzo contrattuale”, demandando all’ISTAT la relativa indagine semestrale sui dati risultanti dal complesso delle aggiudicazioni dei beni e servizi.
Tuttavia, poichè la disciplina legale non è mai stata attuata, nella parte in cui prevede l’elaborazione da parte dell’ISTAT di particolari indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi, la lacuna può e deve essere colmata mediante il ricorso all’indice FOI (in tal senso cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 giugno 2008, n. 2786).
L’utilizzo di quest’ultimo parametro, ovviamente, non esonera la stazione appaltante dal dovere di istruire il procedimento, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto al fine di esprimere la propria determinazione discrezionale, ma segna il limite massimo oltre il quale, salvo circostanze eccezionali che devono essere provate dall’impresa, non può spingersi nella determinazione del compenso revisionale.
Tanto premesso, va esaminata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla ASL resistente per le somme dovute a titolo di revisione del prezzo dal 2000 al 2005.
L’eccezione deve essere accolta in quanto fondata.
Secondo l’indirizzo costante della giurisprudenza la parte interessata ha l’onere di attivarsi per ottenere il compenso revisionale entro un tempo ragionevole per provocare una decisione dell’Amministrazione e tale termine non può essere superiore a quello stabilito per la prescrizione dei diritti di credito; in particolare, considerata la natura indisponibile del diritto in parola, nonchè la mancanza di un espresso termine normativo entro il quale il diritto può essere fatto valere, la richiesta deve essere effettuata entro il termine di prescrizione quinquennale dettato dall’art. 2948 n. 4, cod. civ. (Consiglio di Stato, sez. III, 9 maggio 2012, n. 2682, 1 febbraio 2012, n. 504, 19 luglio 2011, n. 4362).
Il diritto alla revisione, infatti, corrisponde al diritto ad un diverso e più vantaggioso calcolo del quantum spettante al prestatore del servizio; pertanto si prescrive, per ciascun rateo del corrispettivo contrattuale, a decorrere dal termine di pagamento del rateo stesso, così come si prescriverebbe il diritto al pagamento del rateo, se questo non venisse pagato, ovvero il diritto all’integrazione, se il rateo venisse pagato in un importo inferiore a quello contrattualmente dovuto. Poichè il diritto al pagamento dei singoli ratei è soggetto a prescrizione quinquennale, il medesimo termine deve ritenersi applicabile anche al diritto alla revisione del prezzo.
Conseguentemente, avendo l’Istituto ricorrente inviato la richiesta di revisione all’amministrazione per la prima volta in data 13 luglio 2010, devono ritenersi prescritte le somme dovute a titolo di revisione del prezzo relative al periodo che va dal 1999 al 10 agosto 2005, risultando ancora dovute quelle successivamente maturate, fino al 2010.
Data la natura di debito di valuta propria del compenso revisionale, lo stesso è poi soggetto alla corresponsione di interessi per ritardato pagamento, ricadendo la fattispecie oggetto del presente giudizio nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2002, di attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 2 dicembre 2009, n. 2997).
La ASL Foggia deve, pertanto, essere condannata al pagamento del compenso revisionale come sopra determinato, dal dì del dovuto sino all’effettivo soddisfo, maggiorato degli interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002.
Sarà  l’Amministrazione, in applicazione dei criteri indicati, a dover provvedere alla determinazione delle somme dovute all’Istituto ricorrente a titolo di compenso revisionale secondo la previsione di cui all’art. 34, comma 4, prima parte cod. proc. amm.; solo in caso di mancato accordo si provvederà  alla liquidazione in via giudiziale secondo quanto stabilito dallo stesso art. 34, comma 4, seconda parte cod. proc. amm.
La ASL Foggia va, pertanto, condannata al pagamento della somma individuata a titolo di compenso revisionale, oltre interessi ex D.Lgs n. 231/2002, secondo le modalità  ed i criteri sopra descritti, previo accordo con il ricorrente da conseguirsi nel termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza.
Le somme già  erogate al ricorrente devono essere detratte da quelle determinate in base ai criteri indicati nella presente sentenza.
Il ricorso va quindi accolto nei limiti di cui in motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
1) dichiara il diritto dell’Istituto ricorrente alla corresponsione delle revisioni dei prezzi spettanti sul corrispettivo del contratto stipulato con la ASL Foggia in data 19.3.1999, sulla base dei parametri prefissati dagli indici FOI secondo le modalità  ed i criteri indicati in motivazione, con gli interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002, dal dì del dovuto sino all’effettivo soddisfo;
2) condanna la ASL Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore dell’Istituto ricorrente le somme indicate al precedente punto.
Condanna la ASL Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore dell’Istituto ricorrente delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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