1. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio  – Art. 31 c.p.a. – Presupposti di ammissibilità 


2. Contratti pubblici – Revisione prezzi – Istanza  – Obbligo della P.A. di pronunciarsi – Sussiste

1. I presupposti di ammissibilità  del rito previsto dall’art. 31 c.p.a. sono la titolarità  in capo ai soggetti istanti di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e il decorso del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio. 


2. L’amministrazione comunale ha l’obbligo di concludere il procedimento di revisione dei prezzi invocato dalla ditta appaltatrice, pronunciandosi definitivamente sulla relativa istanza con un provvedimento espresso, positivo o negativo.

N. 00247/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01656/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1656 del 2012, proposto da: 
Nicola Toscano, Giuseppe Toscano, Gaetano Toscano, Maria Anna Toscano, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della Eredi Toscano Giovanni in liquidazione s.d.f., rappresentati e difesi dall’avv. Raffaele Guido Rodio, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Putignani, 168; 
contro
Comune di Rutigliano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaella Diomeda, con domicilio eletto presso quest’ultima in Bari, via Melo 114; 
per l’annullamento
del silenzio-rifiuto, opposto dall’amministrazione comunale intimata, all’atto di diffida ritualmente notificato dai signori Toscano Nicola, Toscano Giuseppe, Toscano Gaetano, Toscano Maria Anna e dalla Eredi Toscano Giovanni in liquidazione s.d.f.;
per l’accertamento e la declaratoria
dell’obbligo dell’amministrazione comunale intimata di concludere – con l’adozione di un provvedimento espresso – il procedimento di approvazione degli elaborati revisionali dei prezzi d’appalto e di pagamento dei relativi importi, avviato con istanza degli odierni ricorrenti;
nonchè per l’accertamento e la declaratoria
della fondatezza dell’istanza dei ricorrenti rivolta all’amministrazione comunale;
con conseguente condanna
dell’amministrazione comunale a concludere con l’adozione di un provvedimento espresso il suddetto procedimento.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rutigliano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2013 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Antonella Martellotta, per delega dell’avv. Raffaele Guido Rodio, e Pietro D’Egidio, per delega dell’avv. Raffaella Diomeda;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità  del silenzio serbato dal Comune di Rutigliano sull’istanza di approvazione della revisione dei prezzi dell’appalto eseguito dall’impresa edile Giovanni Toscano e di pagamento dei relativi importi.
Hanno esposto che il contratto di appalto stipulato tra il Comune di Rutigliano e l’impresa edile Giovanni Toscano il 30 luglio 1981 era stato eseguito, con regolare ultimazione dei lavori in data 12 marzo 1981, come risultante dall’atto unico di collaudo, approvato dal Comune il 6 aprile 1995; l’impresa, avendo sostenuto maggiori oneri nel corso dell’esecuzione, aveva chiesto la revisione dei prezzi; gli elaborati revisionali erano stati approvati dal Comune con le delibere di Giunta municipale n. 292 del 4 giugno 1984 e n. 321 del 6 maggio 1997; con la prima delibera era stato disposto il pagamento in favore dell’impresa di somma pari ad euro 8.616,19 oltre i.v.a. a titolo di acconto revisionale, di tal che il Comune era ancora debitore di importo pari ad euro 3.115,98, corrispondente alla differenza tra il compenso revisionale accertato nell’atto di collaudo (pari ad euro 11.716,67) e quanto versato in acconto.
Per ottenere il pagamento l’impresa aveva chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo n. 27/97, poi confermato dalla sentenza del Tribunale di Bari – sez. distaccata di Rutigliano con sentenza del 30 novembre 2009, impugnata in appello con giudizio allo stato pendente.
I ricorrenti hanno dedotto che, benchè il Comune intimato avesse riconosciuto con le citate delibere il diritto dell’impresa alla revisione dei prezzi, era comunque obbligo dell’amministrazione perfezionare il relativo procedimento con delibera del Consiglio comunale di ratifica delle delibere della Giunta.
A sostegno del ricorso hanno addotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della legge 241/90 e l’eccesso di potere sotto vari profili.
Si è costituito il Comune di Rutigliano resistendo al ricorso.
Alla camera di consiglio del 23 gennaio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
Sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità  del rito previsto dall’art. 31 cod. proc. amm., costituiti dalla titolarità  in capo ai soggetti istanti di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio.
Per quanto attiene al primo profilo, sussiste la legittimazione e l’interesse dei soggetti richiedenti alla definizione del procedimento, avendo essi presentato specifica istanza al Comune per il riconoscimento del compenso revisionale relativamente al contratto di appalto stipulato con l’impresa Giovanni Toscano nel 1981.
L’amministrazione comunale, infatti, ha l’obbligo di concludere il procedimento di revisione dei prezzi pronunciandosi definitivamente sulla relativa istanza con un provvedimento espresso, positivo o negativo.
Sussiste poi l’ulteriore condizione, rappresentata dal decorso del termine di conclusione del procedimento senza che l’ente intimato si sia espressamente pronunciato sulle citate istanze.
Non rilevano, di contro, al fine di escludere l’inerzia dell’amministrazione, nè le delibere di Giunta comunale, che hanno proceduto ad un’approvazione solo provvisoria degli elaborati revisionali, nè il pagamento degli acconti, effettuato in esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi emessi dal Tribunale di Bari (il decreto ingiuntivo e la sentenza che lo ha confermato all’esito del giudizio di opposizione).
Va pertanto rilevato l’inadempimento del Comune intimato all’obbligo di provvedere in forma esplicita sull’istanza dei ricorrenti diretta al riconoscimento del compenso revisionale.
Il ricorso deve quindi essere accolto, ordinando al Comune di Rutigliano di pronunciarsi espressamente sulla domanda degli odierni ricorrenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Rutigliano, in persona del Sindacopro tempore, di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza, all’adozione delle proprie determinazioni finali in ordine all’istanza presentata dai ricorrenti per la revisione dei prezzi del contratto di appalto stipulato in data 30 luglio 1981 con l’impresa Giovanni Toscano;
Condanna il Comune di Rutigliano, in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 1.000 (mille) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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