1. Giurisdizione – Natura privatistica del rapporto di lavoro – Giurisdizione del G.O.
2. Giurisdizione – D.Lgs. n. 165/2001 – Natura di organismo di diritto privato dell’Ente – Non applicabilità
1. àˆ da devolvere alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia inerente la ripetizione della valutazione dei canditati alla nomina di Direttore generale di una società a capitale comunale (l’Amgas s.r.l.) in quanto, trattandosi di controversia inerente posizioni soggettive annoverabili tra quelle di diritto privato, è esclusa la giurisdizione del G.A.. àˆ da escludere infatti la ricorrenza dell’ipotesi di riserva di giurisdizione ex art. 63 del D.Lgs. 165/2001, in ragione della natura privatistica del rapporto di lavoro instaurato.
2. La natura non comparativa, e quindi non avente natura concorsuale, di una procedura selettiva indetta da una società comunale (l’Amgas s.r.l.) esclude in radice la possibilità di considerare il rapporto di lavoro instaurato alla stregua di un rapporto di lavoro sussumibile nel regime del D.Lgs. n. 165/2001. àˆ peraltro da rigettare la tesi secondo cui Amgas sarebbe da considerarsi stazione appaltante, trattandosi piuttosto di organismo di diritto privato a cui sono pertanto applicabili le norme rinvenienti dal D.L. n. 112/2008 circa il reclutamento del personale delle società pubbliche.
N. 00229/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01466/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1466 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Costanzo Loconsole, rappresentato e difeso dall’avv. Felice Mangieri, con domicilio eletto presso Felice Mangieri in Bari, via F.S. Abbrescia n. 83/B;
contro
Amgas S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Pierluigi Balducci, con domicilio eletto presso Pierluigi Balducci in Bari, via Melo, n.114;
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Rosa Cioffi, con domicilio eletto presso Rosa Cioffi in Bari, c/o Avv.ra Comunale via P.Amedeo n. 26;
Amgas S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Campanile, con domicilio eletto presso Giuseppe Campanile in Bari, via Putignani n. 50;
nei confronti di
Fabrizio D’Addario, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Cozzi, con domicilio eletto presso Giuseppe Cozzi in Bari, corso Cavour n.31;
per l’annullamento
– del verbale dell’assemblea dei soci di amgas s.r.l. 5/7/12;
– dello sconosciuto verbale dell’assemblea dei soci di amgas s.p.a. 27/6/12;
– del provvedimento sindacale di nomina del controinteressato del 7/6/12;
– ove occorra, dell’avviso pubblico e della sottostante domanda di partecipazione del dott. d’addario unitamente alla documentazione da questi presentata per concorrere alla procedura;
– degli sconosciuti verbali del cda di amgas s.r.l. del 5 e del 12/7/12 nonchè delle sconosciute decisioni n. 79/11 e 95/11 di autorizzazione sia all’indizione della procedura sia alla pubblicazione del bando;
– dei regolamenti aziendali sulle assunzioni di amgas s.r.l. e amgas s.p.a. nonchè, ove effettivamente esistente, del verbale delle operazioni compiute dal presidente del cda di amgas s.r.l. in data 18/1/12;
– del contratto, ove stipulato, con il dott. D’Addario e/o del provvedimento di conferimento dell’incarico;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, comunque lesivo, ancorchè non conosciuto.
motivi aggiunti:
– del verbale dell’assemblea dei soci di amgas s.r.l. del 5.07.12;
– del verbale dell’assemblea dei soci di amgas s.p.a. del 27.06.12;
– del provvedimento sindacale di nomina del controinteressato 7.06.12;
– ove occorra, dell’avviso pubblico e della sottostante domanda di partecipazione del dott. D’Addario unitamente alla documentazione da questi presentata per concorrere alla procedura;
– dei verbali del cda di amgas s.r.l. del 5 e del 12.07.12 nonchè delle decisioni n. 79/11 e 95/11 di autorizzazione sia all’indizione della procedura sia alla pubblicazione del bando;
– dei regolamenti sulle assunzioni di amgas s.r.l. ed amgas s.p.a. nonchè, ove esistenti, dei verbali delle operazioni di scrutinio dei candidati;
– del contratto con il dott. D’Addario e del relativo provvedimento di conferimento dell’incarico;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, comunque lesivo, ancorchè non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Amgas S.r.l. e di Comune di Bari e di Fabrizio D’Addario e di Amgas S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Francesco Saverio Dodaro, su delega dell’avv. F. Mangieri, avv. P. Balducci, avv. Rosaria Basile, su delega dell’avv. R. Cioffi , avv. G. Camapanile e avv. G. Cozzi;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
– il ricorso mira (per espressa indicazione del ricorrente) alla ripetizione della valutazione dei candidati alla nomina di Direttore generale dell’Amgas srl (società il cui pacchetto è interamente detenuto da Amgas spa, a sua volta interamente detenuta dal Comune di Bari);
– la scelta è stata effettuata, con atto di nomina dell’Assemblea dei soci, all’esito della procedura indetta con avviso pubblico;
– la procedura indetta, per esplicita ammissione dello stesso ricorrente non ha natura comparativa e per ciò concorsuale;
-il rapporto di lavoro instaurato è rapporto di lavoro autonomo di diritto privato;
-il petitum sostanziale della controversia è, per ciò, inerente posizioni soggettive connesse a rapporto di lavoro autonomo e per ciò di diritto privato;
– in materia di lavoro autonomo il G.A. non ha giurisdizione se non laddove siano rinvenibili posizioni di interesse legittimo connesse all’espletamento di procedure concorsuali da parte di amministrazioni pubbliche, secondo gli ordinari criteri di riparto;
– nel caso di specie difetta la procedura concorsuale (nè il ricorrente reclama l’indizione di procedura caratterizzata dai requisiti della concorsualità );
– quand’anche si volesse ragionare in termini di rapporto di lavoro dipendente (nella specie, lo si ribadisce, non sussistente), il difetto della natura concorsuale della procedura escluderebbe in radice ogni possibilità di ritenere operante la clausola di riserva di giurisdizione ex art. 63 d.lgs. 165/2001;
ritenuto, inoltre, che la questione sottoposta al Collegio in sede di discussione orale dalla difesa di parte ricorrente, per ritenere sussistente la giurisdizione, rappresentata dall’argomento che la Amgas srl sarebbe da considerarsi una stazione appaltante e per ciò una pubblica amministrazione tenuta al rispetto del d.lgs 165/2001 non coglie nel segno. Deve, infatti, da un lato rilevarsi che la natura di organismo di diritto pubblico (che impone anche agli enti di diritto privato l’evidenza pubblica per gli appalti) non rifluisce sulle procedure di reclutamento del personale, rispetto al quale trovano sì applicazione, ex d.l. n.112/2008, criteri e modalità atti ad assicurare l’imparzialità nel reclutamento, ma a tutto concedere il d.lgs. 165/2001 non può trovare applicazione per i rapporti di lavoro autonomo;
ritenuto conclusivamente che le considerazioni appena esposte superano ogni questione, pure esaminata dalla Sezione, in ordine alla natura privata dell’ente conferente l’incarico che già di per sè mina la possibilità di considerare il datore di lavoro come ente pubblico;
ritenuto che le spese possono essere integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione sul ricorso principale e su quello per motivi aggiunti che declina in favore del Giudice ordinario.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)