1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Impugnazione deliberazione di individuazione dei soprassuoli percorsi dal fuoco – Interesse a ricorrere
 
2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata –  Vincoli – Vincolo ex L.n. 353/2000 – Istruttoria – Perimetrazione dei suoli boschivi – Necessità 
 
3. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Vincoli – Vincolo ex L.n. 353/2000 – Istruttoria e motivazione del provvedimento – Criteri
 
4. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Vincoli – Vincolo ex L.n. 353/2000 

1. Ai fini dell’accertamento dell’interesse ad agire per l’annullamento della delibera comunale di individuazione delle aree percorse dal fuoco ai sensi della L.n. 353/2000, non è richiesta la prova che il ricorrente intenda effettivamente realizzare determinate opere sui suoli di sua proprietà  (nella specie, un impianto fotovoltaico). L’interesse, infatti, è in re ipsa nella qualità  di soggetto proprietario di suoli interessati dalla deliberazione. 
 
2. Ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge n. 353 del 2000 è illegittima la deliberazione comunale di inclusione di un fondo tra i soprassuoli percorsi dal fuoco ove risulti che il Comune non abbia effettuato alcuna perimetrazione dei suoli ritenuti boschivi.
 
3. àˆ viziato da difetto di istruttoria e di motivazione il provvedimento che non indichi in modo chiaro i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria (in applicazione di detto principio è stato annullato un provvedimento di individuazione dei soprassuoli percorsi dal fuoco essendo stato provato che l’Amministrazione, durante l’istruttoria, ha indicato l’area in modo generico, contraddittorio ed inidoneo a determinare in modo incontrovertibile la superficie da sottoporre a vincolo ai sensi della L.n. 353/2000).
 
4. àˆ illegittima la deliberazione di inclusione di un’area tra i soprassuoli percorsi dal fuoco ex L.n. 353/2000 nella parte in cui impone di inserire nei certificati di destinazione urbanistica dei suoli che su di essi è fatto divieto di realizzazione di edifici, infrastrutture ed attività  per quindici anni. L’art. 10 della legge n. 353 del 2000 prevede infatti che, nei Comuni provvisti di piano regolatore, sui suoli è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità  e dell’ambiente, mentre, nei comuni sprovvisti di piano regolatore, è consentita la realizzazione di edifici nonchè di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività  produttive qualora detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti.

N. 00211/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00943/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 943 del 2011, proposto da: 
Agrit s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Violi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Manzoni, n. 1; 
contro
Comune di Casamassima, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Emilio Vito Poli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Dante Alighieri, n. 193;
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Corpo Forestale dello Stato, Comando Regione Puglia – non costituito;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
“- della deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Casamassima n. 06 del 08.03.2011, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, pubblicata all’albo pretorio il 09.03.2011, avente ad oggetto “Legge n. 353 del 21.10.2000 ” Incendi boschivi ” Anno 2008 ” Rettifica delibera di C.C. n. 04 del 17.02.2011″, nella parte in cui ricomprende tra i suoli vincolati ex lege n. 353/2000 anche il suolo in proprietà  della Agrit S.r.l. in Casamassima, identificato in catasto al foglio n. 60, particella n. 146;
– della nota prot. n. 3344 del 25.02.2011 del Corpo Forestale dello Stato, Comando Regionale Puglia, Bari, allegata sub B alla predetta deliberazione;
– di ogni altro atto o provvedimento presupposto e/o conseguente alle predette deliberazione e nota, ancorchè non conosciuto, ivi compresa, all’occorrenza, la deliberazione di C.C. del Comune di Casamassima n. 70 del 30.11.2009 e la nota del 06.04.2009 del Corpo Forestale dello Stato, Comando Regionale Puglia, Bari.”
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Casamassima;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 540 del 15 giugno 2011 di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione cautelare e di fissazione dell’udienza pubblica del 15 dicembre 2011 per la discussione del ricorso nel merito;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Angelo Violi e Vito Emilio Poli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
Espone in fatto la Agrit s.r.l. che il Comune di Casamassima, con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 novembre 2009, aveva provveduto ad aggiornare il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 2, della legge n. 353 del 2000; che nell’elenco allegato sub A alla suddetta deliberazione, tra i suoli interessati da incendi nel corso dell’anno 2008, erano stati inclusi anche alcuni suoli di proprietà  di essa società  e specificatamente i suoli della particella n. 146, foglio n. 60, in località  San Francesco, di superficie complessiva pari a mq. 254.233, di cui solo mq. 101.481 interessati da un incendio verificatosi il 16.06.2008.
Riferisce che con nota del 7 gennaio 2010, acquisita al protocollo comunale in data 8 gennaio 2010, aveva formulato osservazioni in merito ai suoli di sua proprietà  inseriti nel citato elenco; che in particolare aveva evidenziato, in via principale, che nessuno dei suoli (e quindi anche quelli di cui alla particella n. 146), ancorchè interessati dall’incendio del 16 giugno 2008, avrebbe potuto essere inserito nell’elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco ex lege n. 353 del 2000 in quanto, tra l’altro, si sarebbe trattato di suoli assolutamente incolti, privi di vegetazione forestale arborea e/o arbustiva e sui quali, già  prima dell’incendio, non sarebbero risultate presenti aree boscate, cespugliate o arborate di alcun genere e natura; aggiunge che, in via subordinata, aveva richiesto che già  nella deliberazione da adottarsi a seguito dell’esame delle osservazioni presentate venisse dato espressamente atto e precisato che detti suoli erano “comunque suscettibili di utilizzazione in conformità  alla destinazione previgente l’incendio del 16 giugno 2008”; che tale ultima puntualizzazione sarebbe stata necessaria al fine di chiarire che il divieto di realizzare edifici civili , infrastrutture ed attività  ai sensi della legge n. 353 del 2000 non avrebbe potuto estendersi anche alla realizzazione di impianti, quali quelli di produzione di energia elettrica da fonte solare, comunque compatibili con la destinazione agricola originaria dei suoli precedente all’incendio e per il quali essa ricorrente aveva da tempo presentato richiesta di connessione alla Terna s.p.a..
Espone inoltre che il Comune di Casamassima, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 17 febbraio 2011, anche a seguito del parere favorevole espresso dal Servizio Tecnico Comunale con nota prot. n. 1701 del 3 febbraio 2010, aveva accolto integralmente le osservazioni presentate in via principale e, conseguentemente,non aveva incluso alcuno dei suoli di sua proprietà  tra i soprassuoli percorsi dal fuoco interessati dai vincoli di cui alla legge n. 353 del 2000.
Parte ricorrente riferisce infine che, con successiva deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 dell’8 marzo 2011, il Comune resistente, richiamando la nota prot. n. 3344 del 25 febbraio 2011 del Corpo Forestale dello Stato, Comando Regione Puglia, aveva provveduto a rettificare la precedente deliberazione n. 4 del 17 febbraio 2011 “mediante l’inserimento di porzione (pari ad ettari 1) della particella 146 del foglio 60 nell’elenco dei terreni soggetti a “divieto di realizzazione di edifici civili, infrastrutture ed attività ” ai sensi della legge n. 353 del 21.11.2000″, a stabilire inoltre che “nei certificati di destinazione urbanistica, sui suoli di cui all’allegato A alla presente delibera, venga inserita la dicitura “Divieto di realizzazione di edifici, infrastrutture ed attività ” sino a febbraio 2018 ai sensi della legge n. 353 del 21.11.2000″ ed infine a ricomprendere nell’allegato A alla predetta delibera la particella n. 146, foglio n. 60 di proprietà  di essa società  specificandone, da un lato, la superficie complessiva di mq. 254.233 e, dall’altro lato, la superficie interessata dall’incendio per mq. 101.481.
La Agrit s.r.l. ha quindi proposto il presente ricorso, ritualmente notificato il 6 maggio 2011 e depositato il 18 maggio 2011, con il quale ha chiesto l’annullamento della suddetta deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Casamassima n. 6 dell’8 marzo 2011, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, pubblicata all’albo pretorio il 9 marzo 2011, avente ad oggetto “Legge n. 353 del 21.10.2000 ” Incendi boschivi ” Anno 2008 ” Rettifica delibera di C.C. n. 04 del 17.02.2011”, nella parte in cui ricomprende tra i suoli vincolati ex lege n. 353 del 2000 anche il suolo in proprietà  di essa ricorrente in Casamassima, identificato in catasto al foglio n. 60, particella n. 146; ha chiesto altresì l’annullamento della nota prot. n. 3344 del 25 febbraio 2011 del Corpo Forestale dello Stato, Comando Regionale Puglia, allegata sub B alla predetta deliberazione, nonchè, ove occorra, la deliberazione di C.C. del Comune di Casamassima n. 70 del 30 novembre 2009 e la nota del 6 aprile 2009 del Corpo Forestale dello Stato, Comando Regionale Puglia, Bari.
A sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di censura: 1. violazione di legge, violazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241 del 1990, violazione dell’art. 10, comma 2, della legge n. 353 del 2000, violazione dei principi del giusto procedimento e dei diritti di partecipazione; 2. violazione di legge, violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 10, commi 1 e 2, della legge n. 353 del 2000, nonchè dell’art. 2 del d.lgs. n. 227 del 2001 e della legge regionale n. 18 del 2000, vizio di motivazione, eccesso di potere, difetto di istruttoria, istruttoria incompleta e generica, contraddittorietà , travisamento.
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Casamassima chiedendo il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione ed il Comune di Casamassima ha prodotto una memoria difensiva nella quale ha eccepito l’inammissibilità  del ricorso per difetto di interesse e per mancanza di prova della proprietà  dei suoli per cui è causa.
Alla camera di consiglio del 15 giugno 2011, con ordinanza n. 540, è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione cautelare ed è stata disposta la fissazione dell’udienza pubblica del 15 dicembre 2011 per la discussione del ricorso nel merito.
Parte ricorrente ha presentato una memoria per l’udienza di discussione.
In data 18 novembre 2011, con istanza a firma congiunta dei difensori, parte ricorrente e parte resistente hanno chiesto il rinvio della trattazione del ricorso rappresentando che, a seguito di quanto deciso con la suddetta istanza cautelare, con nota prot. n. 14529/U.T. dell’11 novembre 2011, il Comune di Casamassima intendeva “aggiornare il Catasto degli Incendi Boschivi per l’anno 2008 mediante l’approvazione di Delibera Consigliare sostitutiva alla Delibera di C.C. N. 06/2011 in merito all’inserimento della porzione boschiva della particella 146, oggetto del contenzioso.”.
All’udienza pubblica del 15 dicembre 2011 la causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 24 maggio 2012.
In data 12 aprile 2012 è stata depositata la nota prot. n. 15589 del 28 novembre 2011 con la quale il Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Bari – Comando Stazione di Acquaviva delle Fonti, aveva inviato al Comune resistente copia dell’ortofoto estrapolata dal S.I.M. dalla quale si evinceva la porzione di particella 146 del foglio 60 del suddetto Comune interessata all’incendio verificatosi nel 2007.
All’udienza pubblica del 24 maggio 2012 la causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 10 gennaio 2013.
La Agrit s.r.l. ha depositato una memoria anche per la successiva udienza di discussione nella quale ha rappresentato che il Comune non aveva ancora adottato alcune provvedimento volto ad individuare e perimetrare esattamente il suolo di sua proprietà  da sottoporre a vincolo ex lege n. 353 del 2000.
All’udienza pubblica del 10 gennaio 2013 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio deve esaminare innanzitutto l’eccezione di inammissibilità  del ricorso per difetto di interesse, sollevata dal Comune di Casamassima nella memoria difensiva depositata in data 10 giugno 2011.
Al riguardo il Comune resistente, dopo aver premesso che la Agrit s.r.l. intenderebbe realizzare sul suolo per cui è causa un impianto fotovoltaico di notevole potenza e che tale suolo avrebbe destinazione agricola, sostiene che parte ricorrente non fornirebbe la prova che il divieto assoluto di edificazione impresso con la delibera impugnata sarebbe di ostacolo alla realizzazione del suddetto impianto, nè risulterebbe avviato il relativo procedimento autorizzatorio.
L’eccezione è infondata.
L’interesse ad agire della società  ricorrente nasce, infatti, direttamente dalla delibera oggetto di gravame; ciò in quanto, in disparte la questione della richiesta di realizzazione dell’impianto fotovoltaico, la delibera impugnata incide direttamente e restrittivamente nella sfera giuridica della Agrit s.r.l. avendo il Comune di Casamassima, con tale delibera, ricompreso tra i suoli vincolati ex lege n. 353 del 2000 anche il suolo di proprietà  di essa ricorrente in Casamassima, identificato in catasto al foglio n. 60, particella n. 146, a rettifica della precedente delibera di C.C. n. 4 del 17 febbraio 2011; tale circostanza deve ritenersi risolutiva ai fini della sussistenza dell’interessa a ricorrere della società  stessa.
Deve altresì ritenersi infondata l’ulteriore eccezione di inammissibilità  del ricorso per mancanza di prova della proprietà  dei suoli per cui è causa; parte ricorrente ha infatti depositato in giudizio copia dell’atto di costituzione di essa società  del 9 dicembre 1991 dal quale risulta il conferimento alla stessa società  del suolo agricolo in Casamassima, identificato in catasto al foglio n. 60, particella n. 146, nonchè copia del relativo atto di trascrizione del 18 febbraio 1992.
Passando al merito, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto le seguenti censure: 1. violazione di legge, violazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241 del 1990, violazione dell’art. 10, comma 2, della legge n. 353 del 2000, violazione dei principi del giusto procedimento e dei diritti di partecipazione; parte ricorrente lamenta che il Comune di Casamassima avrebbe omesso di comunicarle l’avvio del procedimento di rettifica in autotutela della deliberazione di C.C. n. 4/2011 con la quale lo stesso Comune aveva provveduto ad accogliere (anche in riferimento alla particella n. 146 del foglio n. 60) le osservazioni da essa ricorrente presentate in data 8 gennaio 2010.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto le seguenti censure: violazione di legge, violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 10, commi 1 e 2, della legge n. 353 del 2000, nonchè dell’art. 2 del d.lgs. n. 227 del 2001 e della legge regionale n. 18 del 2000, vizio di motivazione, eccesso di potere, difetto di istruttoria, istruttoria incompleta e generica, contraddittorietà , travisamento.
Parte ricorrente si duole che la deliberazione di C.C. n. 6/2011 motiverebbe l’inserimento della superficie della particella n. 146 del foglio n. 60 nell’elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco ex lege n. 353 del 2000 esclusivamente in ragione delle risultanze della nota prot. n. 3344 del 25 febbraio 2011 del Corpo Forestale dello Stato ritenuta illegittima; tale nota, ad avviso della medesima parte ricorrente, sarebbe viziata sotto il profilo della errata o quanto meno insufficiente istruttoria innanzitutto perchè nella particella n. 146 del foglio n. 60 non vi sarebbe mai stata alcuna “superficie boscata”, sia perchè l’incendio verificatosi nel corso del 2008 non avrebbe potuto qualificarsi “boschivo”; inoltre l’errata o quanto meno insufficiente istruttoria emergerebbe dalla generica individuazione dell’estensione della presunta “superficie boscata” che sarebbe stata interessata dall’incendio del 16 giugno 2008 in quanto quantificata in circa un ettaro, nè sarebbe stata corredata da alcun disegno e/o elaborato dal quale si potesse identificare la porzione di “superficie boscata” da sottoporre ai divieti previsti dalla legge n. 353 del 2000; inoltre sarebbe palese la contraddittorietà  nella quale sarebbe incorso il Comune nella determinazione dell’estensione della superficie di suolo della particella n. 146 da sottoporre al suddetto vincolo, come emergerebbe tra quanto deliberato nella deliberazione di C.C. impugnata, pari ad un ettaro, e quanto risulterebbe dall’allegato A alla predetta delibera nel quale si fa riferimento alla particella n. 146, foglio n. 60 specificandone, da un lato, la superficie interessata dall’incendio per mq. 101.481 e, dall’altro lato, la superficie complessiva di mq. 254.233, nè il medesimo Comune avrebbe provveduto ad approvare le relative perimetrazioni; infine la delibera impugnata provvederebbe a sottoporretout court le aree sottoposte a vincolo ex lege n. 353 del 2000 a “Divieto di realizzazione di edifici, infrastrutture ed attività .”.
Il secondo motivo di ricorso coglie nel segno.
In punto di diritto l’art. 10, comma 2, della legge n. 353 del 2000 – Legge-quadro in materia di incendi boschivi- per quello che in questa sede interessa dispone: “I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già  percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L’elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all’albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.”.
Il Collegio deve rilevare che, come sostenuto da parte ricorrente, risulta che il Comune di Casamassima ha provveduto ad approvare l’elenco definitivo dei soprassuoli percorsi dal fuoco ma non le relative perimetrazioni, in palese violazione della sopra richiamata disposizione normativa; nè nella nota del Corpo Forestale dello Stato, Comando Regionale Puglia n. 3344 del 25 febbraio 2011, nè nella deliberazione impugnata, risulta infatti alcuna perimetrazione dell’area ritenuta boschiva.
Inoltre sono palesemente fondati il vizio di carenza di istruttoria, alla luce della indeterminatezza dell’estensione della “superficie boscata” interessata dall’incendio del 16 giugno 2008 da sottoporre ai divieti di cui alla citata legge n. 353 del 2000 ed il vizio di contraddittorietà  tra il deliberato e l’allegato A alla deliberazione stessa.
Il Collegio, confermando quanto già  sostenuto da questa Sezione nell’ordinanza 540 del 15 giugno 2011 con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione cautelare proposta dalla ricorrente, deve evidenziare che nella nota del Corpo Forestale dello Stato, Comando Regionale Puglia n. 3344 del 25 febbraio 2011, assunta al protocollo comunale prot. n. 2843 dello stesso 25 febbraio 2011, nota espressamente menzionata quale atto presupposto nella deliberazione di C.C. del Comune di Casamassima n. 6 dell’8 marzo 2011 ed allegata quale Allegato B alla medesima delibera, viene genericamente indicata in “circa un ettaro di superficie boscata” la superficie della particella n. 146 del foglio 60 indicata nella nota stessa quale unica particella da sottoporre ai vincoli di cui alla legge n. 353 del 2000.
Nel deliberato della citata deliberazione impugnata si fa invece riferimento, sempre genericamente, alla “porzione (pari ad un ettaro) della particella 146 del foglio 60” mentre infine nell’allegato A alla suddetta deliberazione, in corrispondenza della particella 146 del foglio 60, è indicata quale “Sup.incendio” una superficie di mq. 101.481 e quale “Sup. Particella” una superficie complessiva di mq. 254.233.
Come prospettato da parte ricorrente solo al verbale di accertamento del 18 maggio 2011, successivo quindi alla delibera impugnata, depositato in data 10 giugno 2011 da parte ricorrente, risulta allegato il rilievo aereofotogrammetrico SIM dell’agosto 2008, la cui ripresa è quindi successiva all’incendio del 16 giugno 2008.
Nel suddetto verbale è rappresentato, per quello che in questa sede interessa, che nella località  S. Francesco, agro del Comune di Casamassima, la “zona estesa ha. 0.80.00 circa,¦collocata in posizione mediana del Fg. 60 ptc. 146, ¦ha visto nel corso dell’ultimo ventennio il ristabilirsi di vegetazione spontanea forestale (Roverellà -Fragno) tanto da costituire un soprassuolo boschivo, tale per caratteristiche dimensionali e di vegetazionali di cui al Dl.vo 227/2001.”; è inoltre rappresentato che l’incendio del 16 giugno 2008 che aveva colpito la suddetta area aveva “investito l’area boscata minore, mentre quella maggiore veniva salvata dal pronto intervento delle squadre A.I.B.”.
Nel commento al citato rilievo aereofotogrammetrico, Foto nr. 01, è invece rappresentato, contrariamente da quanto specificato nel verbale di sopralluogo, che “I due poligoni rappresentati integrano una superficie complessiva di ha. 00.83.80, quella di destra si estende per ha. 00.27.21 con le caratteristiche dimensionali e vegetazionali di cui al Dl.vo 227/2001.”.
Alla luce di quanto sopra, quindi, emerge in modo palese che l’attività  istruttoria è stata espletata in modo approssimativo e comunque tale da non determinare in modo preciso ed incontrovertibile e, a fortiori, a perimetrare la parte della particella di proprietà  della società  ricorrente da sottoporre ai vincoli previsti dalla legge n. 353 del 2000.
Si ritiene pertanto che il provvedimento non indichi in modo chiaro i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
Inoltre, come sostenuto da parte ricorrente, deve ritenersi illegittima la delibera impugnata n. 6 dell’8 marzo 2011 nella parte in cui ha stabilito che “nei certificati di destinazione urbanistica, sui suoli di cui all’allegato A alla presente delibera, venga inserita la dicitura “Divieto di realizzazione di edifici, infrastrutture ed attività ” sino a febbraio 2018 ai sensi della legge n. 353 del 21.11.2000″ in quanto trattasi di un divieto generalizzato non conforme alla suddetta normativa.
L’art. 10 della legge n. 353 del 2000 al comma 1 prevede infatti che: “Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. àˆ comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità  e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità  dell’atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. àˆ inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonchè di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività  produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data¦.”.
Conclusivamente, il Collegio ritiene che i profili di illegittimità  dedotti con le sopra illustrate censure abbiano una indubbia valenza assorbente rispetto alle altre censure di cui ai due motivi di gravame, sicchè la fondatezza delle dedotte censure comporta l’accoglimento del ricorso stesso e, conseguentemente, l’annullamento della deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Casamassima n. 6 dell’8 marzo 2011, per quanto di ragione di parte ricorrente, senza necessità  di pronunziarsi sulle ulteriori censure dedotte.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte resistente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la deliberazione del Comune di Casamassima n. 6 dell’8 marzo 2011, per quanto di ragione di parte ricorrente.
Condanna il Comune di Casamassima al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida complessivamente in € 2.000,00 (duemila/00) in favore della Agrit s.r.l..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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