Accesso agli atti della p.A. – Diritto all’accesso a dati ed informazioni soggette a pubblicità  ex lege – Sussiste

Il divieto di proporre istanze di accesso volte ad un controllo generalizzato dell’operato amministrativo non si applica nel caso in cui vi sia un’esplicita disposizione normativa che impone la pubblicazione di dati ed informazioni, con ciò superando (in funzione di una più allargata ostensibilità  dei dati) le limitazioni poste dalla normativa statale.

N. 00213/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01425/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1425 del 2012, proposto da: 
Incontri S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Polignano, con domicilio eletto presso Giuseppe Barile in Bari, via Manzoni, n.93; 
contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso Edvige Trotta in Bari, Lungomare Starita n.6; 
nei confronti di
Minerva Soc. Coop. Sociale; 
per l’accesso
all’ “elenco dei soggetti accreditati con i quali [essa Asl Ba] ha instaurato rapporti, con l’indicazione delle tipologie delle prestazioni e i relativi volumi di spesa e di attività  che ciascuno di essi eroga a carico del servizio sanitario regionale”, inclusi i soggetti, le tipologie ed i volumi di spesa extraregionali; il tutto in quanto soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 28 comma 2 della legge regionale n. 8 del 2004, come testualmente prescritto da questa disposizione, limitatamente a tutte le strutture riabilitative psichiatriche ed a ciascun anno, dal 2005 (successivo all’entrata in vigore della legge 8-2004) al 2012.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Giuseppe Polignano e avv. Carmine Cagnazzo, su delega dell’avv. E. Trotta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
La ricorrente intende conoscere quali siano i soggetti accreditati gestori di strutture riabilitative psichiatriche, con cui l’Asl Ba ha instaurato rapporti, con indicazione delle tipologie delle prestazioni e dei relativi volumi di spesa e di attività  che ciascuno di essi eroga, a carico del servizio sanitario regionale, inclusi i soggetti, le tipologie ed i volumi di spesa extraregionali.
Fonda la sua pretesa sulla disposizione di cui all’art. 28 comma 2 della legge regionale n. 8 del 2004, che impone la pubblicazione delle informazioni in questione (recita, infatti, la disposizione di cui all’art 28:
“Anagrafe dei soggetti accreditati
1. àˆ istituito, presso il Settore sanità  dell’Assessorato competente, l’elenco dei soggetti accreditati, distinti per classe di appartenenza della struttura e per tipologia di prestazioni erogabili, il cui aggiornamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione con periodicità  annuale.
2. Ciascuna Azienda USL pubblica l’elenco dei soggetti accreditati con i quali ha instaurato rapporti, con l’indicazione delle tipologie delle prestazioni e i relativi volumi di spesa e di attività  che ciascuno di essi eroga a carico del Servizio sanitario regionale”).
Il tutto a far data dal 2005 fino al 2012.
Chiede l’accesso al “documento ed alle informazioni” in questione, evidenziando le disposizioni del R.R. n. 20/2009, attuativo della L.R. n.15/2008 , che impongono la trasparenza non solo di atti e documenti, ma anche di “informazioni” in possesso dei soggetti pubblici cui il regolamento si applica (tra cui indiscutibilmente anche la Asl) (v. art.4 “Oggetto del diritto di accesso
1. Fatti salvi i casi di esclusione previsti dal successivo articolo 10, tutti gli atti, i documenti e le informazioni a rilevanza esterna sono accessibili, presso l’ente che li ha prodotti, secondo le modalità  di cui al Titolo II del presente regolamento, previa richiesta motivata, anche non connessa ad un interesse diretto, concreto e attuale del richiedente”).
Evidenzia, infine, che, trattandosi di dati destinati alla pubblicazione per espressa disposizione regionale, nessuna indicazione dell’interesse alla conoscenza sia necessaria.
Contesta, pertanto, la nota dell’Asl Ba del 23.8.2012, a firma congiunta del dirigente U.O. Appalti e del direttore Area patrimonio, che, prendendo spunto dalla motivazione dell’interesse all’accesso espressa nella richiesta della ricorrente (in vista della possibile partecipazione alla selezione di cui alla D.G. 1149/2012), ha ritenuto superata la richiesta, in ragione della sopravvenuta revoca in autotutela della procedura selettiva appena citata.
Precisa, infatti, la difesa della Incontri srl che l’interesse era stato indicato solo in via subordinata, poichè, come emerge chiaramente dalla istanza presentata alla Asl Ba, la ricorrente aveva esplicitamente allegato non essere necessaria alcuna indicazione in tal senso, trattandosi di dati destinati alla pubblicazione, come tali privi di ogni limite alla ostensibilità .
La difesa dell’Asl si oppone all’accoglimento del ricorso, eccependone in primo luogo la “inammissibilità  per carenza dei presupposti”.
Rileva che un provvedimento del Garante per la protezione del 24.6.2010 imporrebbe che “le informazioni disponibili sul sito web siano pubblicate con formato e modalità  tali da non consentirne la modificazione da parte degli utenti della rete”.
A prescindere da ogni questione in ordine alla ritualità  dell’opposizione fondata su di un provvedimento non versato in atti e di cui non si indicano gli estremi, ma solo la data e di cui è da escludersi la conoscibilità  di ufficio (non essendosi in presenza di atto normativo), la inconferenza dell’argomento difensivo consente di non soffermarvisi oltre.
E’, infatti, di tutta evidenza che la prescrizione circa le modalità  di pubblicazione, tali da escludere la modificabilità  dei dati, non pone alcun ostacolo alla conoscenza degli stessi.
Nè sono condivisibili le argomentazioni spese dalla difesa dell’amministrazione resistente in ordine al divieto di istanze di accesso volte ad un controllo generalizzato dell’operato amministrativo.
Se tanto vale, infatti, in linea generale, non può valere nel caso di specie, in cui vi è una esplicita disposizione che impone la pubblicazione dei dati in questione, con ciò superando (in funzione di una più allargata ostensibilità  dei dati) le limitazioni poste dalla normativa statale.
L’istanza della società  ricorrente va, pertanto, accolta.
Deve, dunque, ordinarsi all’Asl Ba di fornire, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriore, l’elenco dei soggetti accreditati gestori di strutture riabilitative psichiatriche, con cui l’Asl Ba ha instaurato rapporti, con indicazione delle tipologie delle prestazioni e dei relativi volumi di spesa e di attività  che ciascuno di essi eroga a carico del servizio sanitario regionale, inclusi i soggetti, le tipologie ed i volumi di spesa extraregionali.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina all’Asl Ba di fornire , entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriore, l’elenco indicato in parte motiva.
Condanna l’asl Ba al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente Incontri s.r.l. che liquida in euro 1800,00 omnicomprensivi per diritti ed onorari, oltre rifusione del contributo unificato, IVA CAP e spese generali come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria