1.  Accesso agli atti della p.A. – Natura privatistica del documento richiesto – Ove sia riscontrata la funzionalità  del documento rispetto all’esercizio di potestà  pubblicistiche – Sussiste il diritto all’ostensione
 
2. Accesso agli atti della p.A.  – Disciplina sul diritto di autore (L. 633/41) e sulla proprietà  industriale (D.Lgs. 30/2005) – Non preclude l’ostensione

 
1. àˆ illegittimo e pertanto va annullato il provvedimento di diniego all’ostensione di un documento di natura privatistica ed industriale (nella specie consistente in una perizia giurata inerente dati relativi ad un’antenna radiofonica e ad un sistema radiante di proprietà  della controinteressata e da quest’ultima presentata all’Arpa Puglia in allegato alla richiesta di parere post-attivazione dell’antenna), ove tale natura, essendo funzionale all’esercizio di potestà  pubblicistiche, non è valido motivo ostativo per escludere l’esercizio del diritto di accesso.


2. La pubblica Amministrazione non può motivare il proprio diniego di accesso ai documenti amministrativi su presupposti rivenienti dalla disciplina sul diritto di autore o sulla proprietà  industriale che invero sono funzionali a garantire gli interessi economici dell’autore o del titolare della proprietà  industriale. Infatti, la normativa sull’accesso è finalizzata a garantire altri interessi sicchè, entro i limiti della stessa, va pertanto consentita sia la visione che l’estrazione di copia.
 

 

N. 00217/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01443/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1443 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Maria Michela Prisciandaro, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso Luigi Paccione in Bari, via Q.Sella, n. 120; 

contro
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Laura Marasco, con domicilio eletto presso Laura Marasco in Bari, c.so Trieste, n. 27 c/o Uff. Leg. Arpa; Regione Puglia, Comune di Barletta; 

nei confronti di
Gerardo D’Elia, 
Lattemiele Puglia Srl (entrambi non costitutiti); 

per l’annullamento
– del provvedimento tacito di rigetto dell’arpa Puglia sull’istanza di accesso alla documentazione amministrativa, formulata dalla ricorrente in data 22.06.2012 e ricevuta il successivo 28.06.2012.
motivi aggiunti:
per l’annullamento
– della nota prot. n.56233 del 22.10.2012, a firma del direttore scientifico a.r.p.a. Puglia, direzione generale di Bari, con la quale l’agenzia regionale per la prevenzione e protezione dell’ambiente ha riscontrato parzialmente l’istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente in data 22.06.2012;
e per l’accertamento del diritto all’accesso integrale ai documenti richiesti con l’istanza di accesso del 22.06.2012.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Anna Baglivo, su delega dell’avv. L. Paccione e avv. L. Marasco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha formulato, in data 22.06.2012, un’istanza di accesso ad una serie di atti, puntualmente indicati nella stessa, connessi alla presenza, in un immobile ubicato nelle immediate adiacenze della sua abitazione, di un antenna radiofonica e del relativo sistema radiante di proprietà  della Lattemiele Puglia srl.
Ha, con il ricorso principale, impugnato il diniego tacito, non avendo ottenuto, nel termine di trenta giorni, alcun provvedimento di risposta in ordine all’istanza.
Tuttavia, con successiva nota prot. n.56233 del 22.10.2012, a firma del direttore scientifico a.r.p.a. Puglia direzione generale di Bari, l’agenzia regionale interpellata, ha riscontrato parzialmente l’istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente in data 22.06.2012, precludendo l’ostensione integrale di uno solo degli atti richiesti: la perizia giurata, del 6.5.2008, presentata dalla odierna controinteressata all’ARPA, in allegato alla richiesta di parere post – attivazione.
L’agenzia motiva tale determinazione (impugnata con i successivi motivi aggiunti), giustificando l’esclusione in virtù della natura dei dati in questione, “contenenti privativa industriale”.
La ricorrente insiste per l’accesso anche a tale documento, evidenziando la natura fondamentale dell’interesse connesso all’ostensione dei dati richiesti, necessari per verificare la tollerabilità  delle emissioni elettromagnetiche e valutare eventuali possibili danni per il diritto alla salute propria e dei familiari.
All’udienza camerale del 17.1.2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
Va preliminarmente rilevata e dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere , nonchè la parziale sopravvenuta improcedibilità  del ricorso principale, per la intervenuta adozione di un atto espresso di accoglimento parziale (e per ciò satisfattivo in parte qua, con il che si giustifica la pronuncia ex art. 34, co 5, cpa), censurato, limitatamente al diniego esplicito di accesso alla perizia di parte, con motivi aggiunti.
Tale ultimo ricorso è fondato.
Deve preliminarmente rilevarsi che, a norma dell’art. 24 L. n. 241/90 la natura industriale dei dati contenuti nel documento richiesto, non rappresenta una causa di esclusione dall’accesso allo stesso.
L’ARPA, peraltro, non evidenzia alcuna fonte normativa in base alla quale le notizie industriali deroghino alla disciplina sull’accesso.
Laddove essa si ritenga derivare dalla disciplina sul diritto di autore ( nella misura in cui il progetto dell’antenna possa qualificarsi come opera di architettura) ovvero sulla proprietà  industriale , deve escludersi la fondatezza della tesi, in quanto le normative di settore (essenzialmente L. n. 633/41 e D.lgs n. 30/2005) appena citate sono funzionali a garantire gli interessi economici dell’autore ovvero del titolare della proprietà  industriale.
La normativa sull’accesso è funzionale, invece, a garantire altri interessi ed in questi limiti consente la visione e l’estrazione di copia (v. anche CdS, Sez.V, n. 34/2004).
Pertanto:
– poichè nè il diritto di autore nè la proprietà  industriale precludono la riproduzione sic et simpliciter, ma solo la riproduzione che consenta uno sfruttamento economico e non essendo l’accesso lesivo di tale diritto all’uso economico esclusivo del progetto,
l’ostensione va consentita, fermo restando che l’uso appropriato delle informazioni così ottenute, rappresentato esclusivamente dalla strumentalità  alla tutela dell’interesse fatto valere (in questo caso rappresentato, per espressa allegazione di parte ricorrente, dalla tutela del diritto fondamentale alla salute), costituisce non solo la funzione per cui è consentito l’accesso stesso, ma anche il limite di utilizzo dei dati appresi (v. in tal senso AP 5/97).
Peraltro, benchè sul punto le parti non abbiano sollevato dubbio alcuno, la Sezione intende precisare che la natura privata del documento detenuto (perizia giurata della Lattemiele Puglia srl) non è in alcun modo ostativa, trattandosi di documento che, benchè formato da una parte privata, è funzionale all’esercizio di potestà  pubblicistiche ed esso risulta parte integrante e presupposto delle determinazioni assunte all’esito del relativo procedimento.
Il ricorso per motivi aggiunti va, pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza (solo virtuale, in relazione al ricorso principale) e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, dichiara il ricorso principale parzialmente improcedibile ed in parte dichiara cessata la materia del contendere.
Accoglie il ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto annulla la nota indicata in epigrafe ed ordina all’ARPA – Puglia di esibire (mediante visione ed estrazione di copia), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore, la perizia giurata del 6.5.2008, presentata dalla odierna controinteressata, all’ARPA, in allegato alla richiesta di parere post-attivazione.
Condanna l’ARPA ala pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente Prisciandaro che liquida in Euro 2000,00 omnicomprensivi per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e spese generali e rifusione del contributo unificato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria