1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio –  Impugnazione diniego esplicito istanza di accesso -Successiva adozione atto esplicito di parziale accoglimento dell’istanza di accesso – Conseguenze


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio –  Impugnazione diniego esplicito istanza di accesso – Atto sopravvenuto in corso di causa di parziale accoglimento dell’istanza – Decorrenza dei termini di impugnazione

1. In caso di controversia avente ad oggetto l’impugnazione del diniego esplicito di accesso ad atti amministrativi, l’avvenuta revoca in autotutela dell’atto lesivo e sostituzione dello stesso con altro esplicito di parziale accoglimento dell’istanza, determina l’inammissibilità  dell’iniziale azione esercitata avverso il diniego;  ciò in virtù della natura impugnatoria del giudizio avverso atto di diniego esplicito di accesso che determina la necessaria impugnazione anche dell’intervenuto provvedimento di parziale accoglimento dell’istanza di accesso ad opera del ricorrente- istante.


2.  I termini per l’impugnativa dell’atto espresso di accoglimento dell’istanza di accesso ai documenti amministrativi, adottato successivamente rispetto all’originario diniego già  oggetto di impugnazione, decorrono dall’avvenuta e provata conoscenza dello stesso ad opera del destinatario richiedente, tale dovendosi ritenere la conoscenza  acquisita dal difensore a seguito del deposito in giudizio del nuovo atto da parte dell’Amministrazione nel corso della camera di consiglio. 
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Cons. St., sez. VI, sentenza 4 ottobre 2013, n. 4912 – 2013; ric. 3898 – 2013
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N. 00218/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01416/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1416 del 2012, proposto da: 
Francesca Pia Tarantino, rappresentata e difesa dall’avv. Chiara Caggiano, con domicilio eletto presso Francesco Paparella in Bari, via Venezia, n.14; 

contro
Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in Bari, via Melo, n. 97, è domiciliato ex lege; 

nei confronti di
Francesco Catalano; 

per l’annullamento
del diniego di accesso ad atti amministrativi, nonchè per il riconoscimento del diritto di accesso agli atti amministrativi richiesti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv.Chiara Caggiano e avv. dello Stato W. Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente ha partecipato alla recente procedura concorsuale bandita con decreto MIUR del 13.7.2011, per la copertura di 2386 posti di Dirigente scolastico.
Non avendo superato le prove scritte, ha chiesto, con istanza datata e spedita il 15.5.2012, di prendere visione di vari atti della procedura puntualmente indicati nell’istanza allegata al ricorso.
In data 12.6.2012 (per come allegato dalla stessa ricorrente) l’amministrazione le ha consentito l’accesso ai suoi elaborati, differendo all’esito della procedura, l’ostensione di altri atti.
Con atto del 14.9.2012, trasmesso via e-mail (non certificata) e che la ricorrente dichiara aver conosciuto in pari data, le è stato consentito l’accesso – tra gli atti richiesti- a due soli elaborati, in forma anonima, di candidati che hanno superato la prova selettiva scritta, unitamente alle relative schede di valutazione.
La ricorrente è stata, quindi convocata per il 24.9.2012.
Con ulteriore nota del 3.10.2012, trasmessa via e-mail (non certificata) e che la ricorrente dichiara di non aver mai ricevuto, le è stato consentito l’accesso, con convocazione per il seguente 11.10.2012, agli elaborati di ulteriori 8 candidati che hanno superato la prova selettiva scritta, , unitamente alle relative schede di valutazione.
E’ stato altresì concesso l’accesso al decreto di nomina del prof. Forliano, quale membro della commissione giudicatrice.
E’ stato, invece, negato l’accesso agli elaborati di tutti i candidati che avessero sostenuto la prova scritta nell’istituto “E. Savoia”, conseguendo la valutazione di 21/30.
Con ricorso notificato l’11.10.2012 e depositato il successivo 19.10.2012, la ricorrente, contestando la violazione delle proprie prerogative sancite dalle norme in tema di accesso di cui alla L. 241/90, ha censurato l’operato dell’amministrazione, allegando di aver ottenuto l’ostensione solamente dei propri elaborati.
Con propria memoria difensiva, l’amministrazione si è costituita contestando gli addebiti mossile, allegando, inoltre che, pur avendo inviato una invito ad accedere agli ulteriori atti sopra indicati in data 3.10.2010, nè la richiedente, nè altra persona dalla stessa autorizzata si sarebbe presentata per procedere alla visione ed all’estrazione di copia..
Infine, con nota depositata all’udienza del 31.1.2013, la difesa di parte ricorrente ha inteso precisare che:
– la ricorrente non avrebbe mai ricevuto tale ultima convocazione (trasmessa via mail, ma mai pervenuta);
– gli atti cui si è consentito l’accesso non sarebbero, comunque, satisfattivi
-il decreto n.10226/USC non sarebbe utile ai fini richiesti in quanto si tratterebbe del provvedimento di integrazione della Commissione, mentre la ricorrente aveva richiesto il decreto di nomina del prof. Forliano.
La causa è stata tratta, infine, in decisione, all’udienza camerale del 31.1.2013.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Il tenore del ricorso proposto non lascia adito a dubbi in ordine alla circostanza che esso sia rivolto esclusivamente contro la nota del 14.9.2012 che ha consentito l’accesso agli elaborati di due soli candidati.
Risulta pacificamente in atti che, successivamente (in data 3.10.2012), l’amministrazione abbia ritenuto di ampliare l’oggetto dell’accesso, con ciò modificando le proprie precedenti modificazioni.
Ha, infatti consentito, l’ostensione del decreto n.10226/USC (di cui la ricorrente è, in qualche modo entrata in possesso).
Ha inoltre, consentito la visione ed estrazione di copia degli elaborati di altri 8 candidati che hanno superato le prove scritte.
Il tutto prima della proposizione del ricorso (il che conduce alla pronuncia di inammissibilità  piuttosto che di improcedibilità ).
Dunque, l’azione esercitata si rivolge in primo luogo verso un atto (quello del 14.9.2012) superato da altro successivo più favorevole alla ricorrente (benchè questa ne protesti la non satisfattività ).
Ciò preclude al Giudice di adottare la pronuncia reclamata dalla parte ricorrente.
E’ di palmare evidenza, infatti, che non può caducarsi un atto che risulta implicitamente ritirato in autotutela da altro che ne supera e modifica il contenuto.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche laddove si configuri l’azione esercitata non come giudizio impugnatorio (secondo un approccio ermeneutico più tradizionale), bensì come azione di condanna nei confronti dell’amministrazione, previo accertamento dell’inesistenza di cause ostative all’ostensione dei documenti (secondo altra tesi che preferisce distinguere tra ipotesi impugnatorie, in presenza di un atto esplicito, e giudizio di condanna “pura”, in ipotesi di diniego tacito, negando la equiparazione tra rifiuto di ostensione esplicito e silenzio sull’istanza).
La condanna, infatti, presuppone l’inadempimento di un obbligo.
Tuttavia, nessun inadempimento è configurabile, laddove l’amministrazione si sia dichiarata disposta a procedere all’ostensione e questa non sia avvenuta in ragione della mancata presenza del richiedente (nel caso di specie non presentatasi nel giorno indicato), così come, del resto, previsto da diverse disposizioni del d. P.R. n. 184 del 2006 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi).
Laddove si acceda a tale tesi, ritiene il Collegio che più corretto sarebbe adottare pronuncia di rigetto nel merito, dipendendo, il mancato accoglimento, dall’accertamento della infondatezza della pretesa (derivante dal comportamento dell’amministrazione, disponibile ad adempiere).
Ritiene il Collegio preferibile la linea argomentativa succitata – premesso che nel caso di diniego esplicito è innegabile la natura impugnatoria del giudizio – poichè essa consente di qualificare in modo uniforme (cioè a carattere impugnatorio, anche se misto a condanna di esibire gli atti richiesti) il giudizio per l’accesso, indipendentemente dalla circostanza che abbia ad oggetto un diniego esplicito o implicito.
Ogni disquisizione in merito risulta, comunque, superflua ai fini del soddisfacimento della pretesa sostanziale della ricorrente, in quanto è insuperabile la considerazione che, diversamente da quanto ritenuto ed esposto in ricorso, è stato adottato un atto esplicito di accoglimento (benchè parziale) dell’istanza, successivo a quello impugnato da parte ricorrente.
L’atto esplicito, infatti, laddove non impugnato tempestivamente si consolida, divenendo inoppugnabile, così precludendo che una pronuncia giurisdizionale (quella emessa nel presente giudizio) possa sostanzialmente condurre alla sua disapplicazione.
In presenza di tale atto (che va impugnato), dunque, l’odierno giudizio non può trovare accoglimento.
Il problema dell’erronea spedizione (via e-mail) della copia dell’atto da impugnarsi (che si allega non essere stato mai ricevuto), va risolto nel senso della sua incidenza sul decorso dei termini per l’impugnativa e non sull’oggetto del giudizio.
In altri termini, se un successivo atto esplicito, modificativo di quello impugnato, è stato adottato, ma il destinatario non ne ha avuto conoscenza – perchè mai ricevuto- fino alla prova dell’avvenuta conoscenza, non decorreranno i termini per l’impugnativa, fermo restando che questa andrà  rivolta avverso il nuovo atto espresso.
Nel caso di specie può ritenersi che la prova certa della conoscenza sia avvenuta senz’altro nel momento in cui è stata celebrata l’udienza camerale di trattazione del ricorso del 17.1.2013 , quando l’amministrazione, depositando la relazione con l’allegato provvedimento, ha inequivocabilmente reso note le sue successive determinazioni.
Sul punto va, tuttavia, rilevato che parte ricorrente, pur avendo chiesto il rinvio dell’udienza camerale per controdedurre (tanto che il Collegio ha rinviato alla successiva udienza del 31.1.2013) non ha proposto un eventuale ricorso per motivi aggiunti (nè ha dichiarato la propria intenzione a farlo), istituto, quest’ultimo ormai previsto anche in materia di ricorsi per l’accesso dal novellato art. 116, comma 1, cod. proc. amm.
Nè può valere ai fini che interessano la memoria depositata in udienza, con cui si protesta la non satisfattività  degli atti che l’amministrazione ha esibito (il decreto di composizione della commissione) e si accusa la mancata ricezione della nota del 3.10.2012.
Si tratta, infatti, di memoria non notificata che non può qualificarsi quale atto di ricorso per motivi aggiunti, nè può valere ad estendere l’oggetto dell’originario ricorso che si appunta inequivocabilmente solo nei confronti della nota del 14.9.2012.
Infatti, anche a voler superare il difetto di notifica, resta insuperabile la circostanza che le originarie censure non possono estendersi, per il loro contenuto, sic et simpliciter , al nuovo atto adottato che nega l’accesso a parte degli elaborati richiesti, consentendo, tuttavia, la visione di quelli di ulteriori 8 candidati.
Le spese, in ragione della particolare situazione di fatto che ha caratterizzato la controversia, possono essere, in via d’eccezione, integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Savio Picone, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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