Giurisdizione – Extracomunitari – Provvedimento di respingimento alla frontiera – Giurisdizione del G.O. – Sussiste – Ragioni

Il giudizio avverso il provvedimento di respingimento alla frontiera del cittadino extracomunitario, che rappresenta una species del genus provvedimento di espulsione, al pari di quest’ultimo, ex art.13 del D.Lgs. n. 268/1998, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

N. 00210/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01766/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1766 del 2012, proposto da: 
Kujtim Hoti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Spagnolo e Gesualdo De Rinaldis, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Lucio Smaldone in Bari, piazza Luigi di Savoia, n. 5; 

contro
Ministero dell’Interno – Questura di Bari, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, via Melo, n. 97; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
“1) del provvedimento di respingimento alla frontiera emesso dalla Polizia di Stato – Sezione di Bari, presso il valico di frontiera di Bari, in data 27 settembre 2012, notificato in pari data, con il quale è stato impedito all’odierno ricorrente di poter fare ingresso nel territorio dello Stato Italiano;
2) di ogni atto presupposto conseguente e/o comunque, connesso.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Gesualdo De Rinaldis e l’avv. Dello Stato Grazia Matteo;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
 

PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a. per la pronuncia in forma semplificata;
CONSIDERATO che con ricorso, ritualmente notificato in data 26 novembre 2012 e depositatoil 17 dicembre 2012, il cittadino albanese Kujtim Hoti ha chiesto l’annullamento del provvedimento di respingimento alla frontiera emesso dalla Polizia di Stato – Sezione di Bari, presso il valico di frontiera di Bari, in data 27 settembre 2012, notificato in pari data, con il quale è stato impedito ad esso ricorrente di poter fare ingresso nel territorio dello Stato Italiano;
CONSIDERATO che il provvedimento di respingimento con accompagnamento alla frontiera rappresenta, per omogeneità  contenutistica e funzionale, una “species” appartenente al “genus” provvedimento di espulsione, e pertanto rientra, ex art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, nella giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle controversie aventi ad oggetto l’espulsione dello straniero (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 13 giugno 2012, n. 9596, T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione III, 12 luglio 2012, n. 1990, T.A.R. Liguria, Genova, Sezione II, 2 novembre 2011, n. 1502, T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II, 29 luglio 2008, n. 1890, T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VI, 3 luglio 2007, n. 6441);
RITENUTO, conseguentemente, che deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario;
RILEVATO che la riproposizione della domanda è disciplinata dell’art. 11 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
RITENUTO quanto alle spese che, alla luce dell’esito della causa e della natura della presente controversia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario innanzi al quale la causa dovrà  essere riproposta nei termini di cui all’art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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