1. Processo amministrativo – Spese giudiziali – D.M. 20.07.2012 n. 140 – Criterio temporale di applicazione


2. Processo amministrativo – Spese giudiziali – D.M. 20.07.2012 n. 140 – Liquidazione da parte del giudice – Criteri


3. Processo amministrativo – Spese giudiziali – D.M. 20.07.2012 n. 140 – Controversie di valore indeterminato o indeterminabile – Criteri di liquidazione


4. Processo amministrativo – Spese giudiziali – D.M. 20.07.2012 n. 140  – Cause per l’indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio – Criteri di liquidazione


5. Processo amministrativo – Spese giudiziali – D.M. 20.07.2012 n. 140 – Concessione del gratuito patrocinio  – Dimidiazione importi riconosciuti al difensore – Ragioni

 
1. Ai sensi dell’art. 42 del D.M. 20 luglio 2012 n. 140 le tariffe ivi determinate si applicano a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore e quindi anche a quelle afferenti giudizi precedenti alla entrata in vigore del decreto stesso (23.08.2012) ma non ancora definiti.


2. Ai sensi del  D.M. 20 luglio 2012 n. 140 nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità  della controversia, del numero e dell’importanza e complessità  delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell’eventuale urgenza della prestazione.


3. Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.M. 20 luglio 2012 n. 140  “Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile si tiene particolare conto dell’oggetto e della complessità  della stessa”.


4. Ai sensi dell’art. 9 – Cause per l’indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio – del D.M. 20 luglio 2012 n. 140 per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.


5. Ai sensi dell’art. 9 del D.M. 20 luglio 2012 n. 140, in caso di  concessione del gratuito patrocinio gli importi riconosciuti al difensore devono essere ridotti della metà .


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Vedi Cons. St., sez. V, ric. n.
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Vedi TAR Bari, Sez. III, ric. n. 468 – 2011


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N. 00209/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00468/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 468 del 2011, proposto da:

Vito Langellotti, rappresentato e difeso dall’avv. Carla Chianese, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Bari, via Dalmazia, n. 161;

contro
Comune di Bari; 1^ Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità  Bari e Provincia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Jolanda Pavone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Livio Costantino in Bari, via De Nicolò, n. 48; 

nei confronti di
Filippo Barracano, Giovanni Chiricallo, Luigi Bernardi; 
Gaetana Chiapparino, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Livrieri, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Dante, n. 472; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica inerente al concorso indetto con bando n. 5/2008 e pubblicata in data 15 dicembre 2010;
della determinazione del 15.12.2010 n. 2010/07535 2010/120/00623 con cui si è preso atto della graduatoria definitiva del bando di concorso regionale n. 5/2008 disposta dalla I Commissione formazione graduatorie e mobilità  Bari e Provincia;
del verbale n. 624 della seduta del 17.6.2010 della I Commissione formazione graduatorie e mobilità  Bari e Provincia;
di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorchè non conosciuti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza n. 324 del 13 aprile 2011, di rigetto dell’istanza incidentale di sospensione cautelare;
Vista la sentenza n. 2015 del 29 novembre 2012 con la quale è stato respinto il ricorso in epigrafe;
Vista la delibera n. 43 del 2 marzo 2011 con cui parte controinteressata, sig.ra Gaetana Chiapparino, è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e udito per la controinteressata Gaetana Chiapparino il difensore, l’avv. Rossella Lopez, su delega dell’avv. Vincenzo Livrieri;
 

VISTE:
– la richiesta, depositata in data 18 maggio 2011, con cui l’avv. Vincenzo Livrieri ha chiesto la liquidazione delle proprie competenze professionali ai sensi dell’art. 82 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, in riferimento alla fase cautelare del ricorso in epigrafe;
– la successiva richiesta, depositata in data 12 novembre 2012, con cui l’avv. Vincenzo Livrieri ha chiesto la liquidazione delle proprie competenze professionali ai sensi del D.M. del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140, in riferimento alla fase del merito del medesimo giudizio;
CONSIDERATO che la materia è all’attualità  disciplinata dal D.M. del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), entrato in vigore il 23 agosto 2012, giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 22 agosto 2012, ai sensi dell’art. 42 dello stesso D.M. ed applicabile, per espressa disposizione del precedente art. 41 “alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore” e, pertanto, anche alla liquidazione di cui alla istanza presentata dall’avv. Vincenzo Livrieri in data 18 maggio 2011, relativa ad attività  difensiva conclusasi dopo l’entrata in vigore del citato decreto;
VISTI:
l’art. 11, comma 1, secondo cui “I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella A – Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l’applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.” e comma 2 che prevede che “Il compenso è liquidato per fasi” e specificatamente: la fase di studio della controversia, la fase di introduzione del procedimento, la fase istruttoria, la fase decisoria e la fase esecutiva;
l’art. 1, commi 3 e 7, che dispongono rispettivamente: “I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività  accessorie alla stessa.”; “In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.”;
l’art. 4, comma 2, secondo cui “Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità  della controversia, del numero e dell’importanza e complessità  delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell’eventuale urgenza della prestazione.”;
l’art. 5, comma 3, che prevede: “Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile si tiene particolare conto dell’oggetto e della complessità  della stessa.”;
VISTO in particolare l’art. 9 – Cause per l’indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio – del D.M. 20 luglio 2012 n. 140 che, per quello che in questa sede interessa, dispone: “¦.Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, ¦, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà  ¦.”;
CONSIDERATO che, per la quantificazione del compenso di avvocato, si ritiene che la causa abbia valore indeterminabile di minima complessità ;
TENUTO CONTO, alla luce del suddetto art. 9, dell’attività  professionale svolta dall’avv. Vincenzo Livrieri, ed in particolare della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa;
RITENUTO di liquidare anche le competenze professionali di cui all’istanza depositata in data 12 novembre 2012, con cui l’avv. Vincenzo Livrieri ha chiesto la liquidazione delle proprie competenze professionali in riferimento alla fase del merito del medesimo giudizio, nonostante richiesta prima dell’udienza di discussione celebrata in data 15 novembre 2012, alla luce della pubblicazione della relativa sentenza n. 2015 del 29 novembre 2012;
VISTI gli importi di cui alla tabella A – Avvocati, allegata al D.M. 20 luglio 2012 n. 140 e rapportando detti valori alle voci elencare dal richiedente nelle istanze depositate in data 18 maggio 2011 e 12 novembre 2012;
RITENUTO che l’importo ottenuto debba essere ridotto della metà  ai sensi dell’art. 9 del D.M. 20 luglio 2012 n. 140, essendo stato concesso il gratuito patrocinio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) liquida, per la causale in premessa, in favore dell’avv. Vincenzo Livrieri, la somma omnicomprensiva di € 1.200,00 (milleduecento/00).
Dispone la trasmissione della presente ordinanza all’Ufficio Spese di Giustizia di questo Tribunale.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)