Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Ordinanza di demolizione – Termine – Fattispecie 

Non può essere concessa la tutela cautelare monocratica ove per l’esecuzione dell’impugnata demolizione di un manufatto realizzato dal ricorrente sia  fissato un termine massimo di 90 giorni, con conseguente possibilità  di trattare la domanda cautelare in sede collegiale prima della scadenza del suddetto termine.

N. 00051/2013 REG.PROV.PRES.
N. 00168/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)

Il Presidente ff
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 168 del 2013, proposto da: 
Giuseppina De Leo, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Caputi Iambrenghi, con domicilio eletto presso Vincenzo Caputi Iambrenghi in Bari, via Abate Eustasio n. 5; 

contro
Comune di Terlizzi; 

per l’annullamento previa sospensiva
– dell’ordinanza dirigenziale n. 26/2012, prot. n. 34879, senza data, ma notificata all’istante il 14 dicembre 2012, mediante la quale è stato ingiunto alla ricorrente “proprietaria, nata a Terlizzi il 24.8.1957 ed ivi residente in Via De Gasperi n. 5, di provvedere a propria cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art.31, co.2 del d.P.R. 380/2001, mediante la demolizione di quanto edificato in sopraelevazione al terzo livello della particella 3381 come indicata nella DIA presentata il 21.3.2012 con prot. 8047 a firma dell’Ing. Vito Tricarico, ed al conseguente ripristino della “luce” nell’attiguo locale di proprietà  comunale, il tutto nel termine di 90 (novanta) giorni dalla data di notifica della presente ingiunzione, lo stato dei luoghi verrà  ripristinato a cura del Comune, con rivalsa delle spese sostenute a carico del responsabile dell’abuso. Si fanno salve ed impregiudicate eventuali sanzioni penali per l’inottemperanza alla presente”.
– dell’ordinanza dirigenziale 23 maggio 2012, n. 15 di “sospensione dei lavori: opere per una diversa sistemazione delle bucature verso altra proprietà  e modifica delle distribuzioni interne, completamento impianti tecnologici ed opere di finitura all’interno del locale a piano terra preesistente, negli ambienti a primo e secondo livello oggetto di completa ristrutturazione e nel terzo livello di nuova edificazione in Corso Vittorio Emanuele n. 30”.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di abbreviazione termini depositata da parte ricorrente in data 2/2/2013;
Visti gli articoli 53, 52 comma 2 e 55 comma 5 c.p.a.;
Considerato che il termine assegnato alla ricorrente con l’impugnata ordinanza ingiunzione al ripristino dello stato dei luoghi è di giorni 90, decorrenti dal 14.12.2012 e che, pertanto, appare tempestiva, ai fini della delibazione dell’istanza cautelare, la Camera di Consiglio fissata per il giorno 7 marzo 2013, circostanza che consente di contemperare le esigenze di tutela cautelare della ricorrente con il diritto di difesa dell’Amministrazione intimata.
 

P.Q.M.
Respinge l’istanza di che trattasi.
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la camera di consiglio del 7 marzo 2013.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 7 febbraio 2013.
 
 
 
 
 

  Il Presidente ff
  Antonio Pasca


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 07/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)