Energia da fonti rinnovabili – Impianto eolico – Autorizzazione unica – Indizione conferenza di servizi – Atto endoprocedimentale – Mancanza di lesività 

Non può essere accolta l’istanza cautelare concernente l’atto con cui la Regione comunica l’indizione di una conferenza di servizi nell’ambito del procedimento per l’autorizzazione di un impianto eolico, considerata la mancanza di lesività  dell’atto per gli interessi del ricorrente.
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Vedi TAR Puglia, Bari, Sez. I, ric. n. 127 – 2013 

N. 00085/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00127/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 127 del 2013, proposto da:

E.ON Climate & Renewables Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Vivani, Simone Abellonio, Alberto Marengo e Margherita Fegatelli, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai 43;

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Colelli, con domicilio eletto in Bari, presso l’Avvocatura della Regione Puglia in Lungomare N. Sauro 31; 
Provincia di Foggia, Comune di Torremaggiore; 

nei confronti di
EDP Renewables Italia S.r.l., NCD Divisione Eolica S.r.l.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota della Regione Puglia, Area Politiche per lo sviluppo economico, il lavoro e l’innovazione – Servizio Energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo – Ufficio Energia e reti energetiche, prot. R. Puglia/AO0_159/16/01/2013/0000450U, del 16 gennaio 2013, ricevuta in pari data, recante ad oggetto “Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativa alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di 92,50 MW e sito nel Comune di Torremaggiore. Indizione conferenza di servizi”, nelle parti e nei limiti indicati in narrativa;
di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali, anche non conosciuti, e in particolare di quelli specificamente indicati in ricorso.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2013 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Claudio Vivani, Margherita Fegatelli e Tiziana Colelli;
 

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non paiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
Considerato, infatti, che la presente impugnativa investe l’atto di natura endoprocedimentale con il quale la Regione Puglia ha comunicato l’indizione della conferenza di servizi nell’ambito del procedimento per l’autorizzazione dell’impianto eolico progettato dalla ricorrente;
Ritenuto che tale atto non assume, pertanto, rilevanza lesiva per gli interessi della ricorrente;
Ritenuto che ricorrono, comunque, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)