Enti e organi della p.A. – Valutazione comparativa per l’accesso a finanziamenti POR – Domanda manchevole di elementi essenziali – Soccorso istruttorio – Non sussiste – Ragioni
à‰ legittima l’esclusione dalla procedura comparativa per l’assegnazione di finanziamenti POR pronunziata nei confronti dell’Ente concorrente che non abbia compilato un documento essenziale (nella specie: la scheda di rilevazione dell’intervento proposto con indicazione dell’immediata cantierabilità dell’opera) la cui presentazione, per giunta, era necessaria a pena di esclusione dalla procedura. In tal caso, infatti, è da escludere che l’Amministrazione possa richiedere l’integrazione documentale, pena la violazione del principio di par condicio.
N. 00199/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01346/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1346 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comune di Aradeo in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro De Matteis, con domicilio eletto presso Manuela Magistro in Bari, via Dante Alighieri N.142;
contro
Regione Puglia in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Pasquale Troiano, Marina Altamura, con domicilio eletto presso Pasquale Troiano in Bari, c/o Avv.Regione Lung.Re N.Sauro, 31; Comune di Alberobello in Persona del Sindaco P.T., Comune di Ginosa in Persona del Sindaco P.T., Comune di Vico del Gargano in Persona del Sindaco P.T., Comune di Barletta in Persona del Sindaco P.T., Comune di Cisternino in Persona del Sindaco P.T.;
per l’annullamento
nei limiti dell’interesse dedotto: della deliberazione di GR. n.7 13.5.2008 avente ad oggetto “P.O.R. Puglia 2000-2006.Misura 4.16 “Interventi di potenziamento delle infrastrutture specifiche di supporto al settore turistico». Approvazione graduatoria definitiva dei progetti presentati dai Comuni della Regione Puglia, ritentanti nell’ambito dei Progetti integrati Settoriali (P.I.S.) e di concessione dei rispettivi finanziamenti” e dei relativi allegati mi. 1,2 e 3 nonchè “a” e “b” nella parte in cui ha deterrninato l’esclusione del Comune di Aradeo dal novero degli enti beneficiari dei finanziamenti;
– della nota del 7.8.2007 n.36/SP/1385 e della nota del 29.8.2007 n.36/SP/147, entrambe a firma dell’Assessore Regionale al Turismo;
– delle note del 26.11.2007, del 18.12.2007 e del 21122007 con cui l’Ufficio Valutazione Ambientale Strategica ha trasmesso i risultati dell’attività istruttoria di propria competenza;
– della nota del 22.1.2008 prot. n.605/BA con cui la Società “Sviluppo Italia Puglia” ha trasmesso al Settore Regionale una relazione descrittiva sulla metodologia utilizzata per l’istruttoria;
– della relazione congiunta del dirigente Settore Turismo I.A. e del dirigente Settore Industria di cui alla nota del 5.12.2007 n.36/12837/TUR di prot.;
– della relazione congiunta dell’Assessore al Turismo e dell’Assessore alla Programmazione e Bilancio, i inerente i risultati della procedura di ricognizione di progetti di immediata cantierabilità presentati dai Comuni rientranti nell’ambito PIS;
– di tutti gli altri atti che hanno portato alla stesura delle graduatorie di cui agli allegati nn. l, 2 e 3 dell’impugnata delib. n.745/08;
– della nota del 8.9.2008 prot. n.36/10433/TUR con cui il responsabile della misura POR 4.16 geom. Giovanni Guarino ha riscontrato la nota del Comune di Aradeo del 5.6.2008 prot. n.6550;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia in Persona del Presidente P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Marina Altamura;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame il Comune di Aradeo impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.
Il Comune ricorrente ha partecipato al procedimento di valutazione comparativa di progetti finanziabili nell’ambito della misura 4.16 del P.O.R. Puglia 2000-2006, relativamente ad un progetto di riqualificazione urbana di Piazza San Nicola nel centro antico di Aradeo per un importo totale di euro 350.000,00 di cui 343.000,00 a carico dei fondi P.O.R..
In esito all’istruttoria sono state approvate tre distinte graduatorie, la prima relativa agli interventi ammissibili e congruenti con i tempi di attuazione della misura, la seconda relativa agli interventi ammissibili ma non congruenti con i tempi di attuazione della misura, la terza relativa gli interventi non coerenti con gli obiettivi perseguiti.
Il Comune ricorrente risultava collocato nella terza graduatoria e, quindi, escluso dal finanziamento, con indicazione motivo ostativo della mancata indicazione dell’avvio dell’iter dei pareri.
Il Comune di Aradeo con nota del 5.6.2008 ha chiesto il riesame della negativa determinazione evidenziando che l’attuazione del progetto non richiedeva l’acquisizione di alcun parere, atteso che l’intervento risultava localizzato nel centro antico del Comune di Aradeo ma non nel centro storico dello stesso Comune e che l’area di intervento era costituita da una normale intersezione stradale ubicata in zona B di completamento, atteso che l’indicazione del progettista come “centro antico” risultava frutto di mera suggestione correlata probabilmente alla sua prossimità al centro storico.
L’Amministrazione riscontrava detta nota evidenziando viceversa la piena sovrapponibilità delle nozioni di centro antico e di centro storico e che comunque quanto affermato dal Comune avrebbe dovuto essere supportato da una qualificata dichiarazione attestante la “mancata necessità dei pareri”.
Il Comune ricorrente, a supporto dell’impugnazione deduce i seguenti motivi di censura:
1) incompetenza della Giunta. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 4 l.r. 7/1997, degli artt. 4, comma 2, 7, 8, 11 e 27 comma 6 della l.r. 13/2000, della parte generale del pertinente “Complemento di programmazione” par. I) “Organizzazione” sottoparagrafi B1 e C1, dell’art. 44 del vigente Statuto Regionale, dell’art. 4 del D.Lgs. 165/2001;
2) incompetenza dell’Assessore regionale. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 4 e 5 l.r. 7/1997, degli artt. 4 comma 2, 7,8 e 11 della l.r. 13/2000, della parte generale del pertinente “Complemento di programmazione” par. I) “Organizzazione” sottoparagrafi B.1 e C.1 degli artt. 20, 43 e 44 del vigente Statuto regionale, dell’art. 4 D.Lgs. 165/2001;
3) violazione dei principi generali in materia di procedure di evidenza pubblica e di procedure concorsuali per l’assegnazione di risorse pubbliche. Violazione della lexspecialis. Eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza. Motivazione carente ed illogica, violazione del principio di buon andamento della p.A.;
4) eccesso di potere per sviamento, carenza dei presupposti e travisamento dei fatti, violazione del principio di buon andamento della p.A. Difetto di istruttoria;
5) incompetenza dell’Assessore regionale. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 4 e 5 l.r. 7/1997, degli artt. 4 comma 2, 7,8 e 11 della l.r. 13/2000, della parte generale del pertinente “Complemento di programmazione” par. I) “Organizzazione” sottoparagrafi B1 e C.1. degli artt. 20, 43, e 44 del vigente statuto regionale, dell’art. 4 D.Lgs. 165/2001;
6) violazione dei principi generali in materia di procedure di evidenza pubblica e di procedure concorsuali per l’assegnazione di risorse pubbliche. Eccesso di potere per violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità della p.A. par condicio dei concorrenti e di buon andamento della p.A.;
7) violazione dei principi generali in materia di procedure di evidenza pubblica e di procedure concorsuali per l’assegnazione di risorse pubbliche. Eccesso di potere per violazione dei principi di trasparenza e imparzialità della p.A. par condicio dei concorrenti e di buon andamento della p.A.;
8) difetto di competenza. Violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e dei principi normativi e giurisprudenziali in materia di motivazione degli atti amministrativi. Eccesso di potere per irragionevolezza e violazione della lex specialis. Violazione dei principi di buona fede e leale cooperazione.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti depositato il 16.12.2008 il Comune di Aradeo ha impugnato la successiva deliberazione G.R. 1769/2008 e la determinazione dirigenziale Settore Turismo della Regione Puglia n. 629/2008 nonchè i connessi atti di comunicazione deducendo i seguenti ulteriori motivi di censura:
9) Incompetenza dell’Assessore regionale. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 4 e 5 l.r. 7/1997, degli artt. 4 comma 2, 7, 8 e 11 della l.r. 13/2000, della parte generale del pertinente “Complemento di programmazione” par. I) “Organizzazione” sottoparagrafi B.1. e C.1, degli artt. 20, 43 e 44 del vigente Statuto regionale, dell’art. 4 D.Lgs. 165/2001;
10) violazione dei principi generali in materia di procedure di evidenza pubblica e di procedure concorsuali per l’assegnazione di risorse pubbliche. Violazione della lexspecialis. Eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, motivazione carente ed illogica, violazione del principio di buon andamento della p.A.;
11) eccesso di potere per sviamento, carenza dei presupposti e travisamento dei fatti, violazione del principio di buon andamento della p.A., difetto di istruttoria;
12) incompetenza dell’Assessore regionale. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 4 e 5 l.r. 7/1997, degli artt. 4, comma 2, 7, 8 e 11 della l.r. 13/2000, della parte generale del pertinente “Complemento di programmazione” par. I) “Organizzazione” sottoparagrafi B.1 e C.1., degli artt. 20, 43 e 44 del vigente Statuto regionale, dell’art. 4 D.Lgs. 165/2001;
13) violazione dei principi generali in materia di procedure di evidenza pubblica e di procedure concorsuali per l’assegnazione di risorse pubbliche. Eccesso di potere per violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità della p.A., par condicio dei concorrenti e di buon andamento della p.A.;
14) violazione dei principi generali in materia di procedure di evidenza pubblica e di procedure concorsuali per l’assegnazione di risorse pubbliche. Eccesso di potere per violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità della p.A., par condicio dei concorrenti e di buon andamento della p.A.
Si è costituita in giudizio la Regione Puglia contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Dopo il deposito di memorie conclusive e documenti, all’Udienza del 24 gennaio 2013, il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Deve anzitutto rilevarsi che il ricorso in esame, limitatamente all’impugnazione della delibera G.R. 745 del 13.5.2008 e degli atti ad essa connessi (oggetto del ricorso originario) è divenuta improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Ed invero, tale delibera G.R. è stata annullata da questo Tribunale con sentenza della Sezione II n. 1873/2008 del 29.7.2008, in accoglimento del ricorso proposto dal Comune di Ascoli Satriano, ma con effetto erga omnes, per incompetenza della Giunta Regionale in favore della competenza del Dirigente di settore, nonchè considerato che – peraltro – la Regione Puglia con successiva delibera G.R. 1769 del 23.9.2008, prendendo atto della citata sentenza del Giudice Amministrativo, ha demandato al Dirigente di settore l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
Il ricorso in esame risulta dunque inammissibile anche con riferimento all’impugnazione con motivi aggiunti della citata delibera G.R. 1769/2008, nella parte in cui la stessa integra atto di mero adeguamento alla pronuncia del Giudice Amministrativo recante annullamento della delibera G.R. 745/2008.
L’effetto lesivo risulta dunque allo stato correlato alla determina dirigenziale n. 629 del 29.9.2008, pure oggetto di impugnazione con i motivi aggiunti.
Il ricorso per tale parte è infondato.
Non ricorre infatti sotto tale profilo il dedotto vizio di incompetenza della Giunta Regionale, atteso che la delibera G.R. 1769/2008, che costituisce atto di adeguamento alla statuizione del Giudice Amministrativo, per altro verso ha – una volta annullata la delibera G.R. 745/2008 – confermato e riapprovato i criteri generali di organizzazione del procedimento e per l’attribuzione dei finanziamenti, collocandosi pertanto all’interno delle specifiche e inderogabili competenze riservate alla Giunta Regionale, demandando viceversa ai Dirigenti di settore per l’adozione dei provvedimenti attuativi, ivi compresa l’approvazione delle graduatorie e le determinazioni conseguenti, in conformità appunto del riparto di competenze delineato dalla normativa di riferimento e così come previsto nella citata sentenza di questo Tribunale.
L’impugnazione proposta nei confronti di detta delibera 1769/08 relativamente a siffatto diverso profilo risulta pertanto infondata.
Parimenti infondata è l’eccezione di incompetenza dell’Assessore regionale al ramo.
Afferma il Comune ricorrente che l’Assessore al turismo con le sue note avrebbe interferito sulla lexspecialis della procedura modificando il termine finale per la presentazione delle schede e le condizioni di ammissibilità dei progetti.
Come evidenziato dalla difesa della Regione, viceversa, tali note hanno operato una mera ricognizione dei criteri già stabiliti e dei progetti rientranti nella misura 4.16 in chiave meramente riepilogativa, così come risulta dal chiaro tenore della nota assessorile del 7.8.2007 e dalla restante documentazione depositata in atti dalla Regione.
L’aggiuntiva indicazione del requisito della immediata cantierabilità dei progetti non appare elemento significativo rilevante nel senso preteso da parte ricorrente, trattandosi di requisito logicamente correlato all’esigenza di rispetto della tempistica necessaria per non perdere l’opportunità del finanziamento, senza peraltro considerare che comunque la Giunta Regionale con la citata delibera 1769/2008 ha espressamente riapprovato tutti i criteri e le modalità di indirizzo per l’attuazione degli interventi di che trattasi, ivi compresi quelli di cui alle circolari assessorili del 7.8.2007 e del 29.8.2007, dovendosi pertanto ritenere sanato ogni eventuale vizio di incompetenza attraverso la convalida.
Risulta pertanto rispettato il criterio di riparto delle competenze tra Giunta e dirigenti di settore.
Risulta altresì infondata, quanto al merito, la dedotta censura relativa alla pretesa non sanzionabilità , con esclusione e inammissibilità del progetto, della mancata compilazione della scheda di rilevazione dell’intervento proposto, atteso che l’onere di assolvimento dell’adempimento di che trattasi costituisce il presupposto necessario per consentire all’Amministrazione regionale una compiuta valutazione della sussistenza o meno dei requisiti di ammissibilità , in particolare sotto il profilo dell’immediata cantierabilità dell’opera, attraverso una tempistica necessariamente correlata all’esigenza di evitare la perdita del finanziamento.
Deve peraltro esaustivamente rilevarsi che l’incompleta compilazione del modello o scheda allegato all’istanza risulta prevista come espressa causa di esclusione, dovendosi conseguentemente escludere qualsiasi obbligo per l’Amministrazione di richiesta di integrazione documentale, la quale cosa – in presenza di espressa clausola di esclusione – avrebbe integrato evidente violazione della par condicio.
Del resto risulta parimenti espressamente previsto dalla lettera del bando (e dai criteri fissati con le note assessorili trasfuse nel successivo deliberato di ratifica della G.R. 1769/2008) che – nell’ipotesi in cui non sia necessaria l’acquisizione di pareri – debba comunque procedersi alla corretta compilazione integrale della scheda, finalizzata anche alla valutazione della effettiva cantierabilità e della relativa compatibilità con i termini del finanziamento.
Il Comune pertanto avrebbe dovuto trasmettere i pareri favorevoli necessari alla cantierabilità dell’intervento o quantomeno fornire prova della richiesta dei pareri alle Amministrazioni competenti preposte alla tutela del vincolo ovvero in alternativa una qualificata e comprovata attestazione della non necessarietà dell’acquisizione dei pareri.
Nè risulta comprovato e attestato che la locuzione centro antico avrebbe rappresentato, nel caso concretamente in esame, una mera espressione priva di concreti contenuti e frutto di una opzione linguistica del progettista non coerente con la realtà dello stato dei luoghi, risultando evidente che la tempistica del procedimento, obiettivamente collegata ai termini finali dell’opportunità di finanziamento, era tale da non consentire all’Amministrazione di procedere d’ufficio a supposizioni relative all’uso fantasioso della terminologia adoperata e che viceversa conduceva logicamente a ritenere l’espressione del tutto equivalente a quella di centro storico.
Inammissibile risulta infine l’ulteriore censura con cui il Comune deduce che il discrimine per l’inclusione dei progetti nella graduatoria n. 1 (quella utile al finanziamento) ovvero nella graduatoria n. 2 (quella relativa ai progetti ammissibili ma non coerenti con la tempistica del procedimento) sarebbe stato costituito illegittimamente dalla mera circostanza dell’essere o meno il progetto cantierabile entro 150 giorni, atteso che il Comune di Aradeo, in quanto non ricompreso in nessuna delle due citate graduatorie, non ha alcun interesse qualificato in ordine alla censura di che trattasi.
Conclusivamente il ricorso in esame in parte va dichiarato improcedibile e in parte va respinto, nei termini sopra indicati.
Ricorrono ragioni equitative per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)