1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Permesso di costruire – Formazione del silenzio assenso – Intervenuta modifica legislativa in ordine agli effetti dell’inutile decorso del tempo –  Applicabilità  ai procedimenti pendenti


2. Processo amministrativo – Giudizio di accertamento – Obbligo di provvedere da parte della p.A. – Intervenuta modifica legislativa in ordine agli effetti dell’inutile decorso del tempo – Conseguenze

1. La novella introdotta con il d.l. n.70/2011, convertito in l. n.106/2011, con decorrenza dal 13 maggio 2011, ha modificato l’art. 20, co. 8 T.U. Edilizia prevedendo che sulla domanda di permesso di costruire s’intende formato il silenzio assenso, e non più il silenzio rifiuto, ove decorra inutilmente il temine di legge per l’adozione del provvedimento conclusivo, qualora il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego. Pertanto, fatti salvi i casi previsti dalla norma stessa, in ossequio al principio di cui al noto brocardo tempus regit actum, la disposizione si applica a tutti i procedimenti pendenti a tale data.


2. Deve dichiararsi l’inammissibilità  del ricorso volto alla declaratoria dell’obbligo di provvedere in caso di silenzio inadempimento della p.A. allorchè la normativa nelle more intervenuta preveda, quale effetto dell’inutile decorso del tempo, la formazione del silenzio assenso e non più del silenzio rifiuto.

aN. 00197/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01650/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1650 del 2012, proposto da: 
Marina Lalli, Anna Rita Lalli, rappresentate e difese dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Saverio Profeta in Bari, via Cognetti, 25; 

contro
Comune di Trani, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Capurso, con domicilio eletto presso Giovanni Caponio in Bari, via S. Lioce, 52; 

per l’annullamento
avverso silenzio p.a. (ex art. 117 c.p.a.): permesso di costruire;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Trani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Saverio Profeta e Giovanni Caponio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Le ricorrenti sono proprietarie di un suolo in Trani, alla Via N. De Roggiero, inserito nel vigente PUG all’interno della zona residenziale A2 – zona di recupero edilizio.
In data 11.11.2009 esse hanno presentato istanza per il rilascio di permesso di costruire.
Con nota 28.9.2010 il Comune ha chiesto integrazione della documentazione istruttoria, e tale richiesta è stata evasa dalle ricorrenti con atto di deposito del 2.5.2011.
Successivamente a tale ulteriore produzione documentale, il Comune non ha adottato alcuna ulteriore determinazione relativa alla suddetta istanza. Per tali ragioni, le ricorrente hanno instato in primo luogo per l’accertamento dell’intervenuto silenzio assenso, e in subordine per la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere in merito alla loro istanza.
Nella camera di consiglio del 7.2.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso volto all’accertamento dell’obbligo di provvedere è inammissibile, per le considerazioni che seguono.
Emerge dalla cronologia degli eventi che: a) le ricorrenti hanno presentato istanza per il rilascio di p.d.c. in data 11.11.2009; 2) il successivo 28.9.2010 il Comune ha chiesto integrazioni documentali, determinando in tal modo la sospensione del procedimento, ai sensi dell’art. 20 co. 6 d.P.R. n. 380/01 (T.U. Edilizia); 3) con atto del 2.5.2011 le ricorrenti hanno evaso la richiesta di integrazione documentale.
Tanto premesso, rileva altresì il Collegio che in data 13.5.2011 è intervenuto il d.l. n. 70/11, convertito in l. n. 106/11, che ha modificato, tra l’altro, il comma 8 dell’art. 20 T.U. Edilizia, che attualmente così recita: “Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10”.
Orbene, alla luce di tale previsione normativa, che in ossequio al principio del tempus regit actum si applica a tutti i procedimenti pendenti a tale data, e pertanto anche a quello in esame, è evidente che, non essendo l’area in esame soggetta a vincoli di sorta (la qual cosa emerge dal parere positivo rilasciato dal Dirigente della 4^ Ripartizione in data 28.7.2010), ed essendo ampiamente decorso il termine di cui al comma 8 dell’art. 20 cit, sull’istanza delle ricorrente deve ritenersi maturato il silenzio-assenso.
Ne discende, per tali ragioni, l’inammissibilità  del ricorso volto alla declaratoria dell’obbligo di provvedere.
Va invece fissata udienza pubblica, per il 21.3.2013, in relazione alla ulteriore domanda delle ricorrenti, di accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
– dichiara l’inammissibilità  del ricorso, relativamente alla domanda volta alla declaratoria dell’obbligo di provvedere;
– fissa udienza pubblica per il 21.3.2013, al fine di decidere in relazione all’ulteriore domanda delle ricorrenti, di accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio assenso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Rosalba Giansante, Referendario
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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