Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Improcedibilità  per tardivo deposito – Riproposizione dell’azione  – Possibilità 

A seguito della pronunzia d’improcedibilità  del ricorso di ottemperanza depositato oltre il termine di 15 giorni di cui all’art.87, co.3, c.p.a., l’azione può essere riproposta con ulteriore ricorso nel termine di prescrizione  decennale  previsto all’art.114, co.1, del c.p.a.. 

N. 00171/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01619/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1619 del 2012, proposto da: 
Michele Giuliodibari, rappresentato e difeso dall’avv. Attilio Spagnolo, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Abbrescia 50; 

contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’ottemperanza
alla sentenza n. 6014/08 del Tribunale di Trani, sez. lavoro, in materia di inquadramento e ricostruzione di carriera di dipendente ministeriale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca e dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2013 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Attilio Spagnolo e Grazia Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza in epigrafe, con la quale questo Tribunale, in accoglimento del ricorso, ha accertato il suo diritto ad essere inquadrato automaticamente nel profilo di “coordinatore amministrativo” di area “C” a far data dal I settembre 2002, con condanna delle amministrazioni resistenti ad operare la dovuta ricostruzione della carriera a partire da tale data e a corrispondere le differenze retributive dovute, oltre agli accessori di legge; la sentenza è passata in giudicato, non avendo l’amministrazione proposto appello, ma è rimasta ineseguita nonostante la diffida inviata dal ricorrente in data 31 marzo 2011.
Il ricorrente ha dedotto di avere già  presentato ricorso per ottemperanza, dichiarato improcedibile da questa Sezione per il suo tardivo deposito; l’azione è stata quindi riproposta con il presente ricorso.
Alla camera di consiglio del 23 gennaio 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
Con la sentenza n. 6014 del 9 ottobre 2008, infatti, il Tribunale di Trani, sez. Lavoro, ha dichiarato il diritto del ricorrente “ad essere inquadrato dal M.I.U.R. nell’area “C” del profilo professionale di coordinatore amministrativo CCNL Scuola dal 1.9.02″ e ha condannato il Ministero resistente a corrispondere le relative differenze retributive con gli accessori di legge.
Sulla base di tali statuizioni, passate in giudicato come risultante dalla relativa attestazione del 29 maggio 2012, deve essere ordinato al Ministero dell’istruzione, dell’università  e della ricerca di provvedere, in esecuzione della sentenza citata, al corretto inquadramento del ricorrente dal I settembre 2002, alla ricostruzione della carriera e alla corresponsione delle conseguenti differenze retributive, con gli accessori di legge fino al saldo effettivo, con assegnazione di un termine per l’adempimento di 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura della parte interessata, se anteriore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione, dell’università  e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Trani n. 6014 del 9 ottobre 2008 nel termine e nel modo meglio indicato in motivazione.
Condanna il Ministero dell’istruzione, dell’università  e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.000,00 oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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