1. Processo amministrativo – Istruttoria  – CTU – Inammissibilità  – Motivazione


2. Processo amministrativo – Istruttoria – CTU – Inammissibilità  – Motivazione 

1.  Nel giudizio amministrativo può trovare ingresso la  consulenza tecnica d’ufficio soltanto se nel provvedimento impugnato siano ravvisabili evidenti vizi logici.


2. Ai sensi dell’art.64 c.p.a., la consulenza tecnica d’ufficio non può essere disposta per sopperire alla carenza probatoria che connota i fatti posti a fondamento delle domande delle parti.
   
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La sentenza n. 165/2013 è identica nella massima.

N. 00157/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01331/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1331 del 2005, proposto da Maiorino Raffaella, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Volpe, con domicilio eletto in Bari, corso Vittorio Emanuele, 52;

contro
Università  degli Studi di Bari, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio;

per l’annullamento
– del decreto del Rettore della Università  di Bari in data 18.5.2005 n.5077, comunicato con nota in data 27.5.2005 prot. 56127, spedito con busta in data 31.5.2005, successivamente pervenuto;
– ove occorra, del parere sfavorevole espresso dal Comitato per Verifica della Cause di Servizio reso nella seduta del 19.4.2005;
– di ogni altro provvedimento, ovvero atto istruttorio, comunque connesso, preordinato o conseguente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2012 per le parti i difensori avv.ti Luigi Volpe e Francescomassimo Manzari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente Maiorino Raffaella (professoressa di Medicina presso l’Università  degli Studi) era rimasta colpita da una grave patologia (trombosi venosa cerebrale con occlusione completa del golfo della giugulare interna destra e del suo traverso).
Con il censurato provvedimento n. 5077 del 18.5.2005 il Rettore dell’Università  degli Studi di Bari negava alla istante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia dalla stessa contratta e la concessione dell’equo indennizzo.
Il citato provvedimento, nel rinviare al gravato parere del CVCS (Comitato di Verifica delle Cause di Servizio) del 19.4.2005 cui si conformava, riteneva che la patologia riscontrata nella Maiorino – secondo gli orientamenti della dottrina medico legale – fosse eziologicamente riconducibile a fattori di ordine costituzionale (e quindi non dipendenti da causa di servizio).
La ricorrente Maiorino impugnava i suddetti atti.
Deduceva censure nel complesso riconducibili alla asserita erroneità  delle valutazioni tecniche poste in essere dalla Amministrazione nel considerare la patologia riscontrata non eziologicamente riconducibile a fattori dipendenti da causa di servizio.
Chiedeva, inoltre, disporsi consulenza tecnica d’ufficio al fine di appurare il nesso causale.
Si costituiva l’Amministrazione universitaria, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Invero, il giudizio relativo alla dipendenza da causa di servizio è espressione di discrezionalità  tecnica sindacabile in sede giurisdizionale soltanto in presenza di evidenti e macroscopici vizi logici desumibili dalla motivazione dell’atto impugnato che nel caso di specie non sussistono (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2099 e Cons. Stato, Sez. IV, 4 maggio 2011, n. 2683).
Il contestato provvedimento n. 5077 del 18.5.2005 è, infatti, adeguatamente motivato in ordine alla non dipendenza da causa di servizio della patologia riscontrata nella ricorrente:
«¦ Visto il parere sfavorevole espresso dal Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio, relativo alla seduta del 19.4.05, trasmesso con nota ns. prot. n. 48462 del 9.5.05, dal quale si evince che: l’infermità : “Lieve piramidalismo dx, note asteniche e modeste turbe cognitive in soggetto con cerebropatia vascolare da malattia dei piccoli vasi secondaria a trombofilia da alterazione del catabolismo dell’omocisteina, trombosi venosa del seno trasverso e del golfo della giugulare sin. pregressa” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio;
Considerato che il giudizio reso dal C.V.C.S. risulta ampiamente e correttamente motivato, escludendo che i fatti di servizio addotti dall’interessata abbiano potuto svolgere un ruolo concausale efficiente e determinante sull’insorgenza e decorso dell’infermità  in questione, in quanto trattasi di affezione la cui eziopatogenesi, secondo gli attuali orientamenti della dottrina medico-legale, deve individuarsi in fattori di ordine costituzionale;
Considerato che il suddetto parere è stato reso dal Comitato dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciare alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte della dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti;
Considerato che, ai sensi della normativa vigente, l’Amministrazione adotta il provvedimento finale motivandolo conformemente al parere del Comitato;
Considerato che, ai fini dell’E.I., è venuto meno il presupposto relativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità  in questione; ¦».
Pertanto, non può ammettersi la consulenza tecnica d’ufficio invocata dalla Maiorino poichè – in base a quanto statuito da Cons. Stato, Sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2099, alle cui conclusioni questo Collegio ritiene di aderire – la stessa è utilizzabile, anche nella giurisdizione generale di legittimità , unicamente se sono ravvisabili evidenti e macroscopici vizi logici desumibili dalla motivazione dell’atto impugnato, vizi che – come visto in precedenza – non sono ravvisabili nel caso di specie.
Peraltro, il suddetto mezzo istruttorio non può essere disposto per sopperire ad una carenza probatoria della parte onerata (cfr. art. 64 cod. proc. amm. in tema di onere della prova e, ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 2 novembre 2011, n. 5843).
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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