1 Pubblico impiego – Dirigenti – Selezione – Ammissione del candidato in assenza dei requisiti -Illegittimità 

àˆ illegittima l’ammissione alla selezione per il conferimento di un incarico dirigenziale di un concorrente privo dei requisiti espressamente previsti dal bando pubblico.
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Vedi Cons. St., sez. V, ricc nn. ordinanza 10 aprile 2013, n. 1284 – 2013: ric. n. 1551 – 2013; ordinanza 10 aprile 201, n. 1286 – 2013; ric. n. 1700 – 2013;
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Vedi TAR, ric. n. 05 – 2013
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N. 00075/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00005/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 5 del 2013, proposto da Vito Amoruso, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Dionigi e Michele Dionigi, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, via Fornari, 15/A;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Isabella Fornelli, con domicilio eletto in Bari, lungomare Nazario Sauro, 33; 

nei confronti di
Giovanna Silvana Putignano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Putignano e Salvatore Basso, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Melo, 172; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione della Regione Puglia n. 006/dir/2012/2001 del 7 novembre 2012, avente ad oggetto: “individuazione del candidato cui conferire l’incarico di direzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, dell’Ufficio Autorità  di Certificazione incardinato nell’Area Finanza e Controlli – Servizio Controlli”;
– della determinazione della Regione Puglia n. 008/dir/2012/56 del 27 novembre 2012, recante: “conferimento incarico di direzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, dell’Ufficio Autorità  di Certificazione, incardinato nell’Area Finanza e Controlli”;
– nonchè in via subordinata, solo ove occorra, per l’accertamento della sussistenza del diritto del ricorrente ad essere assunto dalla Regione Puglia ovvero preferito alla dott.ssa Putignano ed agli altri concorrenti;
– nonchè per la condanna della Regione Puglia al risarcimento di ogni danno subito in virtù dell’adozione dei provvedimenti impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Giovanna Silvana Putignano;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2013 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv. Michele Dionigi, avv. Isabella Fornelli e avv. Salvatore Basso;
 

Ritenuto, nei limiti della sommaria cognizione propria della fase cautelare:
– che l’impugnativa rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, tenuto conto della situazione soggettiva azionata e della procedura esperita dalla Regione;
– che l’art. 3 dell’avviso pubblicato dalla Regione stabiliva in termini inequivoci, in coerenza con il profilo professionale messo a concorso, la necessità  ai fini dell’ammissione della laurea in discipline giuridiche, economiche e gestionali, anche ove conseguita nel previgente ordinamento universitario;
– che la controinteressata Giovanna Silvana Putignano ha conseguito il diploma di laurea in pedagogia e, per tale ragione, doveva essere esclusa dalla selezione;
Ritenuto, per quanto detto, di dover accogliere l’istanza cautelare, con condanna della Regione Puglia al pagamento delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende l’efficacia dei provvedimenti n. 006/dir/2012/2001 del 7 novembre 2012 e n. 008/dir/2012/56 del 27 novembre 2012.
Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore del ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge). Compensa le spese con la controinteressata.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)