Pubblico impiego – Assunzioni a tempo indeterminato – Dirigenti
In tema di assunzione di personale a tempo indeterminato, ha carattere meramente facoltativo e non obbligatorio l’utilizzo integrale della riserva percentuale ai sensi dell’art. 76, co. 7, del D.L. n. 112 del 2008.
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Vedi TAR, ric. n 19 – 2013
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N. 00076/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00019/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 19 del 2013, proposto da:
Elisabetta Rubino, Michele Verardi, Vito Amoruso, Maria Antonietta Illuzzi, Carmelita Guarnieri, rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Quintino Sella, 120;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Isabella Fornelli, con domicilio eletto in Bari, lungomare Nazario Sauro, 33;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento dirigenziale della Regione prot. 106-0021818 del 15 ottobre 2012;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2013 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv. Luigi Paccione e avv. Isabella Fornelli;
Ritenuto che, allo stato degli atti, il ricorso non appare sorretto da fumus, soprattutto in relazione al carattere di mera facoltà (e non di obbligo) dell’utilizzo integrale della riserva percentuale, ai sensi dell’art. 76, settimo comma, del d.l. n. 112 del 2008;
Rilevato, inoltre, che parte ricorrente non ha provato l’esistenza di concomitanti atti di assunzione di dirigenti a tempo indeterminato;
Ritenuto, per quanto detto, di dover respingere l’istanza cautelare, con compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge la domanda di sospensiva.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)