Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Competenza territoriale – Accreditamento provvisorio strutture private  – Tetti di spesa – Acquisto prestazioni specialistiche ambulatoriali – Efficacia circoscritta del provvedimento impugnato – Effetti

Per l’impugnazione della deliberazione di un direttore ASL di determinazione dei tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni ambulatoriali da professionisti o strutture private provvisoriamente accreditate è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede la società  o il professionista nei cui confronti l’atto è destinato a produrre effetti diretti.

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Vedi TAR, ric. n. 1608 – 2012

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N. 00025/2013 REG.PROV.PRES.
N. 01608/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)

Il Presidente
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1608 del 2012, proposto da: 
Laboratorio di Patologia Clinica Dott. Costanzo D. Mardighian & C. S.n.c., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Abbattista, con domicilio eletto presso Gaetano Scattarelli, in Bari, piazza L. di Savoia 37; 

contro
Azienda Sanitaria Locale Brindisi, rappresentata e difesa dall’avv. Pierandrea Piccinni, con domicilio eletto presso Giovanna Corrente, in Bari, via M. Celentano, 27;
Regione Puglia; 

nei confronti di
Laboratorio di Analisi Dott. Nicola Birtolo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta Cofano e Giuseppe Dalfino, con domicilio eletto presso Giuseppe Dalfino, in Bari, via Andrea Da Bari n. 157; 

per l’annullamento
della deliberazione n. 1296 del 13.7.2012, a mezzo della quale il Direttore Generale dell’ASL BR ha determinato i singoli tetti di spesa per l’anno 2012 per l’acquisto di prestazione specialistiche ambulatoriali attraverso professionisti e strutture esercitanti in regime di accreditamento provvisorio nella branca di Patologia Clinica, nella parte in cui è stato assegnato il tetto di spesa alla società  ricorrente;
ove occorra, della nota prot. n. 151/20 marzo 2010/2632 del Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell’Assessorato Area Politiche per la Promozione della Salute della Regione Puglia;
nonchè di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e/o collegato;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di attribuzione e trasferimento della controversia alla Sezione staccata di Lecce di questo Tribunale, avanzata dal Laboratorio di Analisi Dott. Nicola Birtolo con l’atto di costituzione in giudizio depositato il 21 dicembre 2012, sul presupposto che gli atti impugnati esplicano giuridicamente effetti diretti esclusivamente all’interno di un ambito territoriale compreso nella circoscrizione della suddetta Sezione staccata di Lecce;
Ritenuto che, entrambi gli atti impugnati esauriscono i loro effetti diretti esclusivamente in territorio di Brindisi;
Visto l’art. 47 cod. proc. amm.;
 

P.Q.M.
accoglie l’eccezione e, per l’effetto, attribuisce il ricorso in epigrafe alla competenza della Sezione staccata di Lecce di questo Tribunale.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Bari il giorno 28 gennaio 2013.
 
 
 
 
 




  Il Presidente
  Corrado Allegretta







DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 29/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)