Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio –  Bando di gara – Impugnazione – Requisiti di ammissione – Carenza – Difetto di interesse

 

Qualora il bando di gara richieda inderogabilmente un requisito di qualificazione non posseduto dalla società  ricorrente, devono essere dichiarati inammissibili per difetto d’interesse i restanti motivi di ricorso dedotti avverso la lex specialis di gara poichè, non essendo la società  ricorrente qualificata per la partecipazione alla gara, non è legittimata a contestare i restanti requisiti di ammissione, il criterio di selezione delle offerte e il contenuto negoziale del capitolato d’appalto.


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vedi Cons. St., sez. III, sentenza 11 luglio 2013, n. 3738 – 2013ordinanza 23 maggio 2013, n. 2818 – 2013; ordinanza 15 marzo 2013, n. 932 – 2013; ric. n. 1450 – 2013


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N. 00146/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00074/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 74 del 2013, proposto da Avionord s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Salina e Luca Griselli, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Bari, piazza Massari 6; 

contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Delle Donne, con domicilio eletto in Bari, piazza Giulio Cesare, 11; 

per l’annullamento
– del bando di gara pubblicato in data 8 dicembre 2012 dall’Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari, per l’affidamento triennale del “servizio di trasporto aereo di organi ed èquipe medica per attività  di espianto e trapianto, nonchè di pazienti”;
– nonchè per il risarcimento del danno ingiusto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2013 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv. Luca Griselli e avv. Alessandro Delle Donne;
Avvisate le parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 120, decimo comma, cod. proc. amm.;
Premesso che la società  ricorrente impugna il bando di gara pubblicato in data 8 dicembre 2012 dall’Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari, per l’affidamento triennale del “servizio di trasporto aereo di organi ed èquipe medica per attività  di espianto e trapianto, nonchè di pazienti”, di importo complessivo presunto pari ad euro 754.821,00, da aggiudicare al prezzo più basso;
Ritenuto di dover esaminare prioritariamente il secondo motivo, con cui la ricorrente (nella dichiarata qualità  di operatore del settore del trasporto di èquipe mediche ed organi per trapianto) deduce violazione dei principi di massima partecipazione, ragionevolezza e proporzionalità , lamentando l’illegittimità  del paragrafo 5 del disciplinare di gara nella parte in cui richiede, quale requisito inderogabile di qualificazione, il possesso del certificato di operatore aeronautico con autorizzazione “A3” per trasporto pazienti, rilasciato dall’E.N.A.C. o da altro ente equivalente;
Ritenuto di dover respingere la censura, in quanto la clausola del disciplinare è del tutto congrua e pertinente all’oggetto dell’appalto che ricomprende, diversamente da quanto apoditticamente riferito da parte ricorrente, anche il servizio di trasporto aereo dei pazienti (cfr., in particolare, le pagg. 2, 4, 5 e 6 del capitolato speciale);
Rilevato peraltro che il paragrafo 13 del disciplinare di gara vieta, con previsione rimasta inoppugnata, l’avvalimento per tale abilitazione e che la società  ricorrente, per sua esplicita ammissione priva del certificato E.N.A.C. di categoria “A3”, non potrà  partecipare direttamente ed in forma individuale alla procedura;
Ritenuto di dover conseguentemente dichiarare inammissibili, per difetto d’interesse, i restanti motivi di ricorso dedotti avverso la lex specialis di gara (riguardanti, nell’ordine: la mancata specificazione degli oneri per la sicurezza, la mancata indicazione di taluni aspetti operativi del servizio, la scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, la mancata prescrizione di requisiti di capacità  economico-finanziaria, l’irragionevolezza di alcuni oneri posti a carico dell’appaltatore), poichè la società  ricorrente non è qualificata per la partecipazione alla gara e non è perciò legittimata a contestare la disciplina dei restanti requisiti di ammissione, il criterio di selezione delle offerte ed il contenuto negoziale del capitolato d’appalto;
Ritenuto altresì di dover respingere la domanda di risarcimento del danno, formulata in termini del tutto generici;
Ritenuto, infine, di dover condannare la ricorrente alla refusione delle spese processuali, nella misura forfetaria indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile.
Condanna la Avionord s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore della Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, nella misura di euro 5.000,00 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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