1. Ai sensi dell’art. 2, terzo comma, della L.R. pugliese n. 29 del 2003, il piano comunale dei tratturi ha valenza di piano urbano esecutivo (PUE), anche in variante allo strumento urbanistico generale (PRG), con la conseguenza che dal momento della sua adozione e per tutto il complesso procedimento di approvazione, opera la misura di salvaguardia propria degli atti di pianificazione generale ed attuativa, per effetto della quale è impedita la realizzazione degli interventi edilizi non conformi allo strumento urbanistico adottato.
2. Il concorrente legittimamente escluso dalla procedura comparativa (nella specie, concernete le proposte progettuali relative al programma di iniziativa pubblica per l’emergenza abitativa), non essendo più titolare di una posizione qualificata e differenziata, è privo della legittimazione a contestarne l’esito.
N. 00117/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01128/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1128 del 2009, proposto da Maria Pia Palumbo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Adele Petti e Fabio Verile, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Caccuri 19;
contro
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Dragonetti e Antonio Puzio, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi 23;
nei confronti di
Leonardo Pallotta;
per l’annullamento
della delibera della Giunta comunale di Foggia n. 129 del 10 aprile 2009 e di tutti gli atti e verbali ivi richiamati, relativi all’avviso pubblico per il “programma di iniziativa pubblica per l’emergenza abitativa” pubblicato il 6 novembre 2008;
della delibera del Consiglio comunale di Foggia n. 42 del 20 aprile 2009 e di tutti gli atti connessi e consequenziali a quelli innanzi indicati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Adele Petti e Antonio Puzio;
Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.;
Premesso in fatto che:
– con bando pubblicato il 6 novembre 2008, il Comune di Foggia ha indetto una selezione pubblica per le proposte progettuali relative al “programma di iniziativa pubblica per l’emergenza abitativa”, al fine di reperire 954 alloggi per il biennio 2008-2009;
– la proposta della ricorrente Maria Pia Palumbo (sul terreno di sua proprietà situato in via San Severo, identificato in Catasto al foglio n. 49 – particelle nn. 22, 25, 26, 41 e 266) è stata respinta dalla commissione esaminatrice, nella seduta del giorno 4 aprile 2009, con la seguente motivazione: “verificato negativamente il vincolo tratturale”;
Ritenuto in diritto che i primi due motivi, con cui la ricorrente contesta la legittimità dell’esclusione, possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati, poichè in sintesi:
– risulta dimostrato che sul terreno de quo insisteva, all’epoca dell’adozione della delibera impugnata, il vincolo tratturale;
– in particolare, l’istruttoria disposta dalla Sezione con ordinanza n. 664/2012 ha consentito di verificare che il piano comunale dei tratturi del Comune di Foggia era stato formalmente adottato con decreto n. 4 del 18 settembre 2008 del Commissario ad acta (nominato per l’ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale n. 1261/2007) e che, dall’esame della tavola n. 10, il terreno di proprietà della ricorrente ricadeva nella fascia di rispetto di inedificabilità assoluta;
– ai sensi dell’art. 2, terzo comma, della legge regionale pugliese n. 29 del 2003, il piano comunale dei tratturi “ha valenza di piano urbano esecutivo (PUE) ai sensi della vigente normativa regionale in materia urbanistica, anche in variante allo strumento urbanistico generale (PRG)”, con la conseguenza che dal momento della sua adozione, e per tutto il corso del complesso procedimento di approvazione, opera la misura di salvaguardia propria degli atti di pianificazione generale ed attuativa, per effetto della quale è impedita la realizzazione degli interventi edilizi non conformi allo strumento urbanistico adottato;
– la decisione di escludere la proposta della ricorrente è stata definitivamente assunta dalla commissione esaminatrice nella seduta del giorno 8 aprile 2009, presenti tutti i componenti effettivi;
Ritenuto di dover viceversa dichiarare inammissibile il terzo motivo, con il quale la ricorrente contesta l’ampliamento del numero di alloggi ammessi al programma (da 400 a 954, per effetto della delibera consiliare n. 42 del 20 aprile 2009), poichè il soggetto concorrente che sia stato legittimamente escluso dalla procedura comparativa di evidenza pubblica non è più titolare di una posizione qualificata e differenziata e, per tale ragione, perde la legittimazione a contestarne gli sviluppi e gli esiti favorevoli per terzi controinteressati;
Ritenuto, in conclusione, di dover in parte respingere ed in parte dichiarare inammissibile il ricorso in epigrafe, con compensazione delle spese processuali (avuto riguardo alla novità dei profili giuridici esaminati);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)