1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Legittimazione e interesse  – Gara  – Bando – Clausola di esclusione – Immediata impugnazione – Limiti – Conseguenze – 


2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente –  Fornitura – Bando – Offerta tecnica – Valutazione – Equivalenza  – Esplicita dichiarazione del contraente – Necessità  


3. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Fornitura Bando – Offerta tecnica -Valutazione – Equivalenza  – Mancata previsione espressa nella lex specialis – Eterointegrazione 

1. àˆ inammissibile il gravame diretto all’annullamento di una procedura di gara per l’affidamento di un appalto pubblico  se il ricorrente non abbia presentato l’offerta ed il ricorso sia fondato sulla paventata illegittimità  di una clausola della lex specialis priva, viceversa, di portata univocamente escludente.


2. A mente dell’art. 68 del D.Lgs. n. 163 del 2006, è onere del concorrente dimostrare (segnalandolo con esplicita dichiarazione) che i prodotti offerti, benchè non conformi alle specifiche tecniche indicate dalla lex specialis, ottemperino comunque in maniera equivalente ai requisiti definiti dalla stazione appaltante, e ciò anche qualora il bando non inviti espressamente all’indicazione dell’equivalenza. 


3. Nell’ambito di una gara d’appalto, il principio di equivalenza del prodotto conforme alle specifiche tecniche di cui all’art. 68 del D.Lgs. n. 163/2006 si applica,  in forza dell’eterointegrazione  del bando,  anche nei casi in cui non venga espressamente richiamato nella lex specialis di gara.

N. 00134/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00673/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 673 del 2012, proposto da Servizi Industriali International s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Galluzzo, con domicilio presso la Segreteria del Tribunale in Bari, piazza Massari 6, come per legge (art. 25 c.p.a.); 

contro
Acquedotto Pugliese s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Nardelli e Nicola Di Corato, con domicilio eletto presso il primo in Bari, viale Quinto Ennio, 33; 

e con l’intervento di
ad opponendum:
Società  del Gres s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Di Lascio e Saul Monzani, con domicilio eletto presso l’avv. Marta Russo, in Bari, via Manzoni, 15;

per l’annullamento
della procedura negoziata avviata con lettera d’invito del 22 marzo 2012 da Acquedotto Pugliese s.p.a., per la fornitura di tubazioni ed elementi complementari in gres ceramica per fognatura (primo lotto);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Acquedotto Pugliese s.p.a. e di Società  del Gres s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Giovanni Nardelli e Saul Monzani, nessuno comparso per la ricorrente;
 

Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 120, decimo comma, cod. proc. amm., trattandosi di ricorso che verte su unica questione di diritto;
Premesso che la Servizi Industriali International s.r.l. impugna la lettera d’invito del 22 marzo 2012, con cui Acquedotto Pugliese s.p.a. ha indetto una procedura negoziata per la fornitura di tubazioni ed elementi complementari in gres ceramica per fognatura, nella parte in cui prescrive che i pezzi speciali di raccordo tra le tubazioni siano realizzati mediante “formatura” eseguita prima della fase di cottura e non ammette l’offerta di pezzi speciali ottenuti mediante incollaggio post-cottura di singoli componenti (Tab. 500 – punto 7.3), deducendo violazione dell’art. 68 del d.lgs. n. 163 del 2006 e del principio di non discriminazione;
Ritenuto di dover dichiarare inammissibile l’impugnativa della lettera d’invito, in quanto la società  ricorrente non ha presentato offerta, sebbene la clausola contestata non avesse portata univocamente escludente;
Rilevato, in tal senso, che:
– ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 163 del 2006, è onere del concorrente dimostrare (segnalandolo con esplicita dichiarazione) che i prodotti offerti, benchè non conformi alle specifiche tecniche indicate dalla lex specialis, ottemperino comunque in maniera equivalente ai requisiti definiti dalla stazione appaltante, la quale in tal caso non può legittimamente escludere l’offerta;
– nella fattispecie controversa, se è vero che la lettera d’invito e l’allegato tecnico non riportavano, accanto alle specifiche descrittive dei pezzi speciali di raccordo, l’espressione “o equivalente”, così come prescritto dall’art. 68 del Codice, tuttavia tale lacuna doveva intendersi automaticamente colmata mediante eterointegrazione ad opera della citata disposizione di legge (cfr., su vicenda analoga: A.V.C.P., parere 27 settembre 2012 n. 151 e la giurisprudenza ivi richiamata);
– pertanto, la società  ricorrente avrebbe potuto partecipare alla gara e fornire la prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che il prodotto offerto, sebbene non conforme alle specifiche tecniche indicate nella lettera d’invito, ottemperava in maniera equivalente agli standard prestazionali e qualitativi richiesti dalla stazione appaltante;
Ritenuto, in conclusione, di dover dichiarare inammissibile il ricorso, con condanna della Servizi Industriali International s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore delle controparti costituite, nella misura forfetaria indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la Servizi Industriali International s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore di Acquedotto Pugliese s.p.a. e di Società  del Gres s.p.a., a ciascuno nella misura di euro 5.000,00 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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