Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Permesso di soggiorno – Rinnovo – Diniego – Richiesta cautelare – Mancata dimostrazione retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale – Va respinta
Non può accogliersi la richiesta cautelare di sospensione del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ove non sia stato provato dall’interessato di percepire una retribuzione mensile non inferiore al minimo fissato per l’assegno sociale ai sensi dell’art. 3, co. 6, L. n. 335/1995, come previsto dall’art. 30 bis, co. 3, lett. c) del D.P.R. n. 394/1999.
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Vedi TAR, ric. n. 1810 – 2012
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N. 00061/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01810/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1810 del 2012, proposto da:
Si Mohamed Echaabi, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Arnese D’Atteo, con domicilio ex lege presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Segreteria Sezione III, in Bari, Piazza Massari, nn. 6-14;
contro
Questura di Bari, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, n. 97;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, Cat. A.12./2012/ Imm. n.18/P.S. a firma del V Questore vicario di Bari del 03.05.2012, notificata in data 27.9.2012;
– di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, ancorchè non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Antonio D’Atteo Arnese e Grazia Matteo;
CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, non emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare che, come rappresentato nel provvedimento impugnato, il ricorrente non ha dimostrato di avere una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come previsto dall’art. 30 bis, comma 3, lettera c) del d.p.r. n. 394 del 1999;
RITENUTO, quanto alle spese della presente fase cautelare, che sussistono i motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)