1.  Procedimento amministrativo – Provvedimento – Revoca passo carraio – Omessa comunicazione avvio procedimento – Violazione dell’art. 7, L. n. 241/1990 – Sussiste – Fattispecie


2.  Procedimento amministrativo – Provvedimento – Revoca del passo carraio – Istruttoria – Effetti

1.  Si configura la violazione dell’art. 7, L. n. 241/1990 nella ipotesi in cui il provvedimento di revoca del passo carraio è adottato dal Comune senza consentire la partecipazione di tutti i destinatari interessati dell’atto (nella specie, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con il quale il Comune ha disposto la revoca della concessione di passo carraio, su istanza di due soltanto condomini, senza in alcun modo notiziare del procedimento gli altri interessati, tra cui i ricorrenti e senza, perciò, acquisire le relative controdeduzioni).


2.  Il provvedimento di revoca del passo carraio da parte del Comune, presuppone l’esperimento di un accertamento istruttorio per verificare l’effettivo intralcio delle auto in sosta all’accesso ai diversi appartamenti; tuttavia, anche ove il parcheggio risulti effettivamente che intralcia l’accesso alle unità  immobiliari, non sarebbe comunque necessaria la revoca del passo carraio, essendo sufficiente eventualmente circoscrivere o interdire il parcheggio delle autovetture.

N. 00086/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01268/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1268 del 2006, proposto da: 
Galli Antonio e Prencipe Vincenzo, rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Carpagnano, con domicilio eletto in Bari, presso l’avv. De Francesco in via A. Gimma 163; 

contro
Comune di Manfredonia; 

nei confronti di
Galli Luca, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Follieri e Ilde Follieri, con domicilio eletto presso l’avv. F. Lofoco in Bari, via P. Fiore 14;
Galli Ugo; 

per l’annullamento
della determinazione dirigenziale n. 21 del 17.1.2006 con la quale il Comune di Manfredonia ha revocato la concessione del passo carraio di via Vettor Pisani 27, avendo rinunciato allo stesso gli eredi di Alessandro Galli;
di ogni altro atto ancorchè non conosciuto che abbia concorso alla formazione di detta determinazione dirigenziale, comunicata ai ricorrenti il 17 maggio 2006.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Galli Luca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2013 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Ruggiero Fiorella e Fabrizio Lofoco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe Antonio Galli e Vincenzo Prencipe hanno impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Manfredonia ha disposto la revoca della concessione di passo carraio di via Vettor Pisani 27, avendo rinunciato alla stessa gli eredi di Alessandro Galli.
I ricorrenti hanno esposto che l’originario proprietario dell’immobile di via Vettor Pisani 27, Giacomo Galli, aveva realizzato, prima del 1957, un passo carrabile, per il quale aveva corrisposto al Comune di anno in anno la tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche; a far data dal 1994 la tassa in questione era stata pagata da Alessandro Galli, quale amministratore del condominio, e ripartita tra i proprietari delle unità  immobiliari dell’edificio, ovvero Antonio Galli, figlio di Giacomo, proprietario di due appartamenti (uno dei quali abitato dal genero Vincenzo Prencipe) e Alessandro Galli, proprietario degli altri due appartamenti; dal passo carraio si accede all’androne condominiale, utilizzato da sempre come parcheggio; dopo il decesso di Alessandro Galli il figlio Ugo aveva convenuto i ricorrenti innanzi al Tribunale di Manfredonia per sentir ordinare la rimozione dell’auto posta nell’androne e inibirne il parcheggio per il futuro; contestualmente Ugo e Luca Galli, eredi di Alessandro, avevano chiesto al Comune la revoca del passo carraio, disposta con il provvedimento impugnato.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:
1. violazione dell’art. 7 L. 241/90, in quanto il provvedimento era stato adottato senza consentire la partecipazione dei destinatari dell’atto;
2. difetto di motivazione, travisamento dei fatti, violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto il provvedimento si fondava sul difetto dei presupposti per il mantenimento del passo carraio, trattandosi di atrio condominiale “destinato a rendere possibile l’accesso ai diversi appartamenti altrimenti inservibili”, mentre il passo carraio, ottenuto dal dante causa dei ricorrenti, era stato sempre utilizzato da tutte le famiglie abitanti nell’immobile e non impediva l’accesso agli appartamenti.
Si è costituito Luca Galli chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 10.1.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
Risulta, infatti, dalla documentazione prodotta dai ricorrenti che il loro dante causa Giacomo Galli abbia corrisposto al Comune di Manfredonia, fin dal luglio 1959 (doc. 1 fascicolo di parte ricorrente) l’importo della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per il passo carrabile di via Vettor Pisani 27; del pari risulta la ripartizione tra i condomini della tassa in questione, come si evince dall’appunto delle spese anticipate da Alessandro Galli (doc. 2/a).
àˆ quindi documentalmente provato che il passo carrabile sia stato ottenuto dal dante causa dei ricorrenti e successivamente utilizzato da tutti i residenti nell’edificio.
Di contro il Comune ha disposto la revoca su richiesta di due soltanto dei condomini, senza in alcun modo notiziare del procedimento gli altri interessati e senza, perciò, acquisire le relative controdeduzioni.
Risulta quindi fondato il primo motivo di ricorso, relativo all’omessa comunicazione di avvio del procedimento.
Venendo all’esame della seconda doglianza, anch’essa si palesa fondata in quanto il Comune ha motivato la revoca con riferimento al fatto che l’atrio condominiale dove sostano le auto dovrebbe essere destinato a rendere possibile l’accesso ai diversi appartamenti altrimenti inservibili, senza esperire alcun accertamento istruttorio per verificare l’effettivo intralcio all’accesso, contestato dai ricorrenti; inoltre in tal modo il Comune ha espresso una valutazione che però non corrisponde alla finalità  perseguita dal provvedimento di revoca del passo carraio, in quanto, anche ove il parcheggio potesse effettivamente intralciare l’accesso alle unità  immobiliari, non sarebbe comunque necessaria la revoca del passo carrabile, essendo sufficiente eventualmente circoscrivere o interdire il parcheggio delle autovetture.
Il ricorso va quindi accolto, con annullamento dell’atto impugnato.
Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese nei confronti del Comune di Manfredonia, mentre nei rapporti con i controinteressati le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato;
compensa le spese nei confronti del Comune di Manfredonia e condanna i controinteressati, in solido tra loro, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.500 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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