1. Contratti pubblici – Aggiudicazione –  Giustificabilità  del ribasso offerto – Giudizio favorevole della Commissione di gara – Motivazione per relationem – Sufficienza.


2. Contratti pubblici – Concessione – Affidamento servizio igiene urbana – Codice dei contratti pubblici – Inapplicabilità  – Violazione termine per comprovare i requisiti – Insussistenza

1. La Commissione di gara, allorchè esprima giudizio favorevole sulla congruità  e attendibilità  del ribasso offerto da un concorrente, non ha l’onere di motivare puntualmente tale giudizio, essendo sufficiente una motivazione per relationem alle giustificazioni presentate, semprechè non siano manifestamente illogiche.


2. Ai sensi dell’art. 30 del Codice dei contratti pubblici, resta sottratta dall’applicazione integrale della sua disciplina l’affidamento di un servizio pubblico locale a rilevanza economica (nella specie servizio di igiene urbana) e, pertanto, non si ravvisa la violazione dell’art. 48 D.Lgs. n. 163 del 2006 per il mancato rispetto del termine perentorio di dieci giorni assegnati dalla commissione di gara all’aggiudicatario per comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione.

N. 00071/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00653/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 653 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Tra.De.Co. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Amendola, 21;

contro
Comune di Bisceglie, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Ingravalle, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Garibaldi, 63; 

nei confronti di
Camassambiente s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Silvio Dodaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via F.S. Abbrescia, 83/B; 
Si.Eco. s.p.a., in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i. con Consorzio Gema, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vito Aurelio Pappalepore e Marina Genco, con domicilio eletto presso l’avv. Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, 8;
Intini Source s.p.a., non costituita; 
Igeco Costruzioni s.p.a., non costituita;

per l’annullamento
della determinazione dirigenziale n. 278 del 23 marzo 2012, recante l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l’affidamento settennale del servizio di igiene urbana in favore della Camassambiente s.p.a., quale cessionaria del ramo d’azienda della Intini Source s.p.a.;
della determinazione dirigenziale n. 471 del 23 maggio 2012, nella parte in cui ha confermato l’omologazione del risultato di gara e dell’aggiudicazione provvisoria alla Intini Source s.p.a.;
della determinazione dirigenziale n. 506 del 7 giugno 2012, recante la conferma dell’aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l’affidamento settennale del servizio di igiene urbana in favore della Camassambiente s.p.a., quale cessionaria del ramo d’azienda della Intini Source s.p.a.;
dei verbali di gara e di tutti gli atti della procedura;
in subordine, del disciplinare di gara nella parte in cui regolamenta l’attribuzione del punteggio per l’offerta economica;
per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto e per l’accertamento del diritto al subentro della ricorrente;
e per la condanna del Comune al risarcimento del danno in forma specifica ovvero per equivalente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bisceglie, di Camassambiente s.p.a. e di Si.Eco. s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Mariani, Stefania Morgigno (per delega di Massimo Ingravalle), Vito Aurelio Pappalepore e Francesco Silvio Dodaro;
 

Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 120, decimo comma, cod. proc. amm.;
Premesso, in fatto, che la società  ricorrente è quarta classificata nella procedura aperta indetta dal Comune di Bisceglie, con bando pubblicato il 29 luglio 2011, per l’affidamento settennale del servizio di igiene urbana (di importo presunto annuo pari ad euro 3.813.961,62, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 26.215,54, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) ed impugna l’aggiudicazione definitiva in favore della Camassambiente s.p.a., quale cessionaria del ramo d’azienda della Intini Source s.p.a.;
Ritenuto di poter prescindere dall’eccezione di inammissibilità  dei motivi aggiunti avanzata dalla controinteressata Camassambiente s.p.a., per un asserito vizio di notifica, in quanto il ricorso è infondato nel merito e va respinto;
Ritenuto, a tal fine, di dover esaminare prioritariamente le censure dedotte dalla società  ricorrente avverso l’ammissione dell’aggiudicataria provvisoria Intini Source s.p.a. e la conseguente aggiudicazione alla cessionaria Camassambiente s.p.a.;
Ritenuto di dover respingere i relativi motivi di ricorso, in quanto:
1) la referenza rilasciata dalla Banca Popolare di Bari alla Intini Source s.p.a. è del tutto conforme a quanto prescritto dal disciplinare di gara, nella parte in cui attesta, tra l’altro, che l’impresa “¦ è in possesso di adeguate capacità  economiche e finanziarie in relazione all’importo a base d’asta” (si veda il documento n. 13, depositato dalla difesa comunale il 28 maggio 2012);
2) la commissione di gara ha espresso un giudizio favorevole sulla congruità  ed attendibilità  del ribasso offerto dall’aggiudicataria (peraltro lievemente inferiore al ribasso proposto dalla odierna ricorrente) che non presenta profili di manifesta illogicità , irragionevolezza o travisamento e costituisce legittima espressione della discrezionalità  che deve riconoscersi alla stazione appaltante nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia, tenuto conto che:
– in via di principio, sussiste un onere di motivazione puntuale solo nel caso in cui si voglia esprimere un giudizio negativo sulle giustificazioni, mentre nel caso di esito positivo della relativa verifica si è soliti ritenere sufficiente una motivazione per relationem alle giustificazioni presentate dal concorrente, sempre che esse non siano manifestamente illogiche (cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 aprile 2012 n. 1513; id., sez. V, 20 giugno 2011 n. 3675; TAR Puglia, Bari, sez. I, 8 marzo 2012 n. 506);
– nella fattispecie, le parti resistenti hanno dimostrato che i costi relativi alla consegna del nuovo biocippatore sono stati computati nel capitolo IX della relazione tecnica prodotta dalla Intini Source s.p.a. e che, viceversa, i costi relativi alla raccolta degli indumenti usati, alla raccolta degli oli esausti ed all’acquisto dei cassonetti di raccolta sono stati scomputati dal canone annuale ed assunti a proprio esclusivo carico dalla Intini Source s.p.a. (si veda il documento n. 21-bis, depositato dalla difesa comunale il 28 maggio 2012);
– per i restanti profili, la società  ricorrente si limita ad affermare in termini generici che le giustificazioni rese dall’aggiudicataria sul costo degli automezzi e della manodopera sarebbero incongrue, senza fornire prova degli asseriti errori di stima;
3) con determinazione dirigenziale n. 471 del 23 maggio 2012, il Comune ha parzialmente annullato in autotutela la precedente determinazione n. 278 del 23 marzo 2012, avviando la verifica sul possesso da parte della cessionaria Camassambiente s.p.a. di tutti i requisiti generali e speciali prescritti dalla legge e dal bando di gara e riconoscendo esplicitamente la fondatezza di quanto contestato dalla ricorrente, cosicchè il motivo dedotto con il ricorso principale ed attinente alla violazione dell’art. 51 del d.lgs. n. 163 del 2006 deve essere dichiarato improcedibile;
4) diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente in sede di motivi aggiunti, non si ravvisa la violazione dell’art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006, per mancato rispetto del termine perentorio di dieci giorni assegnato dalla commissione di gara alla Camassambiente s.p.a. per la comprova dei requisiti di qualificazione, giacchè la gara controversa ha ad oggetto l’affidamento di un servizio pubblico locale a rilevanza economica (cfr., tra molte, Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2005 n. 7058; A.V.C.P., deliberazione 17 giugno 2009 n. 53) che come tale resta sottratto, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 163 del 2006, all’applicazione integrale della disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici e nel Regolamento di attuazione, ivi compresa la norma relativa al termine di dieci giorni per la comprova dei requisiti, che risulta richiamata nel disciplinare di gara con esclusivo riguardo alla verifica a campione da effettuarsi nei confronti del concorrente sorteggiato nella prima seduta pubblica;
5) l’iscrizione della Camassambiente s.p.a. all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, per le categorie e classi richieste dal bando, è stata disposta dalla Sezione Regionale della Puglia con deliberazione del giorno 11 aprile 2012, anteriore all’aggiudicazione definitiva disposta dal Comune con determinazione dirigenziale n. 506 del 7 giugno 2012 (si vedano i documenti n. 27 e n. 36, depositati dalla difesa comunale il 10 settembre 2012);
6) al contrario di quanto affermato dalla ricorrente, la visura camerale in data 12 aprile 2012 intestata alla Camassambiente s.p.a. certifica l’inclusione delle attività  oggetto della gara tra quelle ordinariamente svolte dall’impresa (si veda il documento n. 38, depositato dalla difesa comunale il 10 settembre 2012);
7) anche la certificazione di qualità  aziendale e la polizza fideiussoria della Camassambiente s.p.a. sono state acquisite dal Comune anteriormente al provvedimento di aggiudicazione definitiva del 7 giugno 2012 (si vedano i documenti n. 25-ss., depositati dalla difesa comunale il 10 settembre 2012);
Ritenuto, inoltre, di dover respingere il motivo dedotto in via subordinata dalla ricorrente avverso il disciplinare di gara, che a suo dire avrebbe stabilito un criterio irragionevole per l’assegnazione del punteggio relativo all’offerta economica (fino a 30 p.), con l’effetto di appiattire la valutazione aritmetica dei ribassi percentuali e di svilire il peso astrattamente riconosciuto alla componente economica: dal verbale della seduta di gara del 15 marzo 2012 emerge, infatti, che la Tra.De.Co. s.r.l. ha ottenuto 30 punti per un corrispettivo annuo di euro 3.734.646,43, mentre la Intini Source s.p.a. ha ottenuto 29,62 punti per un corrispettivo annuo di euro 3.782.822,01 (si veda il documento n. 8, depositato dalla difesa comunale il 28 maggio 2012), sicchè l’esiguo differenziale dei punteggi assegnati alle rispettive offerte economiche è conseguenza, nella concreta fattispecie, dell’esiguità  dei ribassi percentuali sulla base d’asta offerti dai concorrenti;
Ritenuto di dover dichiarare improcedibili, per difetto d’interesse, i motivi dedotti dalla ricorrente avverso la mancata esclusione delle imprese classificatesi al secondo ed al terzo posto;
Ritenuto, infine, di dover respingere la domanda di annullamento del contratto e la domanda risarcitoria, essendo accertata la legittimità  dei provvedimenti impugnati e delle decisioni assunte dalla stazione appaltante;
Ritenuto di dover condannare la società  ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura forfetaria indicata in dispositivo, che tiene conto del valore del servizio e dell’attività  difensiva svolta dalle parti resistenti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara improcedibile.
Condanna la Tra.De.Co. s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Bisceglie, nella misura di euro 10.000,00, ed in favore di Camassambiente s.p.a. e Si.Eco. s.p.a., a ciascuno nella misura di euro 5.000,00, il tutto maggiorato di i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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