1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio -Atto amministrativo – Pluralità di motivi – Idoneità di uno solo di essi a sorreggere l’atto – Illegittimità del provvedimento – Non sussiste
2. Edilizia e urbanistica- Attività edilizia privata – Titolo edilizio – Autorizzazione paesaggistica – Art. 146 D.Lgs. 42/2004 – Valutazione della p.A.- Contenuto
1. La giurisprudenza ha costantemente affermato il principio secondo cui dev’escludersi l’illegittimità del provvedimento amministrativo, fondato su una pluralità di autonomi motivi, quando ne esista almeno uno idoneo a sostenere l’atto stesso.
2. In ossequio a quanto disposto dall’articolo 146, comma ottavo, D.Lgs. 42/2004 l’Autorità statale deve verificare se una nuova realizzazione è suscettibile d’inserimento armonico in un contesto paesaggistico di pregio (dal punto di vista estetico ed identitario), oggetto di specifica tutela, quindi la compatibilità dell’edificio nel suo complesso a maggior ragione se per l’area interessata sia stato emesso un decreto dichiarativo del notevole interesse pubblico che individui gli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato, la cui conservazione dev’essere assicurata con standard uniformi su scala nazionale (cfr.Corte costituzionale, sentenze n. 235/2011, n. 101/2010 e n. 232/2008).
N. 00046/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00183/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 183 del 2012, proposto da Giovanni Pio Leo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vito Aurelio Pappalepore e Lorenzo Derobertis, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Pizzoli, 8;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Anna Bucci, con domicilio eletto in Bari, via Nazario Sauro n. 33;
Ministero per i beni e le attività culturali e Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per la Puglia, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
Comune di Ischitella;
per l’annullamento
– del provvedimento del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia n. 711 in data 11.11.2011, comunicato al ricorrente e al Comune di Ischitella con nota prot. n. 9996 del 29.11.2011, successivamente pervenuta, con la quale l’estensore determina di “non rilasciare in conformità al parere espresso dalla Soprintendenza” l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un fabbricato rurale in agro di Ischitella;
– di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi il parere contrario alla realizzazione delle opere espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici di Bari prot. n. 13767 in data 24.10.2011 (mai comunicato al ricorrente), la nota dell’Ufficio regionale prot. n. 6087 del 21.7.2011 di preavviso di diniego e il presupposto parere contrario della Soprintendenza prot. 7419 del 10.6.2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Ministero per i beni e le attività culturali e della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per la Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Lorenzo Derobertis e Anna Bucci;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è proprietario di un terreno agricolo di estensione maggiore di 6 ettari, nel comune di Ischitella, in catasto al foglio 15, particelle 225 e 226 e al foglio 16, particella 145/parte, tipizzata nel P.R.G. come zona agricola EA1, incluso in un ambito esteso di tipo C dal PUTT/P e compreso nel territorio oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera di Lesina e di Varano, emessa con decreto ministeriale 18 gennaio 1977.
Ha richiesto il permesso per costruire un’abitazione rurale che incontestatamente svilupperebbe solo una parte della volumetria consentita dalla pianificazione urbanistica comunale.
Ha ricevuto dalla Regione un preavviso di rigetto, ex articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, che richiamava anche il parere negativo prot. 5242 espresso in data 23 giugno 2011 dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per la Puglia.
La motivazione dell’atto si presentava piuttosto sintetica e appariva prevalentemente fondata, per il riferimento agli articoli 3.08 e 3.10 (ambiti territoriali distinti “corso d’acqua” e “boschi – area annessa”) delle norme tecniche di attuazione del PUTT/P, su due ragioni: la vicinanza dell’immobile ad una fonte e ad una zona boscata.
Dopo le osservazioni (che hanno escluso completamente una prossimità rilevante alla fonte e che hanno cercato di dimostrare una distanza superiore ai 100 m dal bosco), il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia ha negato l’autorizzazione paesaggistica con provvedimento 11 novembre 2011 n. 711, “in conformità al parere espresso dalla Soprintendenza”.
In tale diniego, la Regione innanzitutto ribadisce la vicinanza della progettata costruzione ad una zona boscata. Ciò non in base alla cartografia del PUTT/P, ma a quella del piano paesaggistico territoriale regionale P.P.T.R., il cui iterè in corso. Richiama poi il parere (obbligatorio e vincolante, a norma dell’articolo 146, quinto comma, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) reso dalla Soprintendenza, in data 24 ottobre 2011, dopo le deduzioni dell’interessato, che ha tra l’altro sottolineato: “Nel merito dell’intervento, si riscontra che l’edificio a farsi adotta una tipologia architettonica avulsa dal contesto dei luoghi (lungo balcone al 1° piano, piccole finestre del sottotetto, tipologia di copertura) che, unitamente alla sagoma scatolare e alle sue dimensioni, mal si inserisce in un’area caratterizzata dalla forte presenza di ulivi, anche secolari. L’opera in progetto pertanto costituirebbe, qualora realizzata, motivo di disequilibrio, in contrasto con quei caratteri tipologici che si riscontrano in quell’ambito di territorio”.
Il ricorrente ha contestato i suddetti atti sotto vari profili di violazione di legge e di eccesso di potere.
In primo luogo, occorre osservare che sulle ragioni del diniego, anche su quelle non esplicitamente evidenziate nel preavviso di rigetto, si è sviluppata compiutamente la dialettica processuale (attraverso le memorie, la perizia di parte e la discussione in udienza), sicchè non vi è ostacolo ad una decisione nel merito della controversia.
In secondo luogo, è da rammentare – perchè utile nell’esame della fattispecie – che la giurisprudenza ha costantemente affermato il principio secondo cui dev’escludersi l’illegittimità del provvedimento amministrativo, fondato su una pluralità di autonomi motivi, quando ne esista almeno uno idoneo a sostenere l’atto stesso (Cons. Stato, Sez. IV, 26 gennaio 1998, n. 69; 29 gennaio 1998, n. 102; 30 maggio 2005, n. 2767; 26 aprile 2006, n. 2307; 10 dicembre 2007, n. 6325; V Sez., 4 novembre 1997, n. 1230; 20 dicembre 2002, n. 7251; 27 settembre 2004, n. 6301; 18 gennaio 2006, n. 110; 28 dicembre 2007, n. 6732; VI Sez., 3 novembre 1997, n. 1569; 19 agosto 2009, n. 4975; 17 settembre 2009, n. 5544; 5 luglio 2010, n. 4243; C.G.A.S., Sez. giurisd., 12 febbraio 2004, n. 31; 13 febbraio 2012, n. 176).
Di conseguenza, non è necessario affrontare le complesse questioni riguardanti la precisa delimitazione delle zona boscate a nord a sud del terreno, questioni, come noto, condizionate delle approssimazioni presenti nella cartografia del P.U.T.T./P, per le modalità e i tempi di approvazione del piano. Rispetto a tali risultanze topografiche, le correzioni debbono considerarsi invero un evento del tutto ordinario, previsto in varie disposizioni delle norme tecniche e, in particolare, per quel che interessa, dall’articolo 3.10.2. (“INDIVIDUAZIONI”), per il quale “I boschi e le macchie sono individuati dal Piano con elencazioni e rappresentazioni cartografiche. Considerata la scala di elaborazione del Piano, la rappresentazione cartografica indica schematicamente le loro linee perimetrali. A controllo e integrazione di dette perimetrazioni, in sede di formazione dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, è prescritta la verifica e la riperimetrazione delle individuazioni del Piano e la completa ricognizione del territorio oggetto del piano”.
àˆ invece sufficiente constatare che le affermazioni della Soprintendenza sul merito dell’intervento rappresentano un fedele riferimento ed un’equilibrata valutazione di quanto risulta, ictu oculis, dagli atti progettuali, ovvero una costruzione che, per dimensioni ma soprattutto per tipologia, appare distonica rispetto ad un ambiente complessivo dotato di pregio, tanto che la zona è specificamente vincolata per la ricchezza “di varietà di immagini e di inquadrature, sia per i toni, le sfumature, gli accostamenti di colore, sia per i contrasti a volte impensabili e pur sempre meravigliosamente armonizzati in continua mescolanza di arenili, pinete, colline dal profilo armonico, specchi d’acqua lacuali, che fanno di essa un elemento paesaggistico d’insieme di primo ordine” (decreto ministeriale 18 gennaio 1977).
A ciò non vale opporre che la costruzione progettata sarebbe simile ad altre, già (recentemente) assentite dal punto di vista paesaggistico, come quella autorizzata nel 2010 nella stessa zona EA1 al signor Michele Buo, e neppure, invocando la decisione del Consiglio di Stato, sesta Sezione, 3 maggio 2011 n. 2611, denunciare che la Regione si starebbe così appropriando di competenze urbanistiche proprie del Comune.
Da un lato, è evidente dalla stessa documentazione offerta dal signor Leo che gli edifici messi a confronto con il rigettato progetto ricalcano una tipologia più comune di costruzione rurale, privi di quelle caratteristiche di particolare impatto visivo evidenziate dalla Soprintendenza e determinanti il giudizio negativo della stessa Autorità .
Dall’altro, la Soprintendenza è rimasta nell’ambito dei propri poteri: essa non si è infatti minimamente interessata a questioni di natura urbanistica o edilizia, come invece nell’ipotesi esaminata dall’invocata pronuncia del Consiglio di Stato, in cui la Soprintendenza aveva negativamente apprezzato la “trasformazione delle preesistenti intercapedini orizzontali in spazi abitabili (condotta vietata dalla legge regionale della Liguria 6 agosto 2001, n. 24, sul recupero dei sottotetti)”.
L’Autorità statale invece si è limitata, in ossequio a quanto disposto dall’articolo 146, comma ottavo, a verificare se la nuova realizzazione fosse suscettibile d’inserimento armonico in un contesto paesaggistico di pregio (dal punto di vista estetico ed identitario), oggetto di specifica tutela, e ha perciò constatato l’incompatibilità dell’edificio nel suo complesso, anche con specifico riferimento alla dichiarazione di notevole interesse pubblico, di cui al decreto del 1977, che individua i valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato, la cui conservazione dev’essere assicurata (oltretutto con standard uniformi nell’intera Nazione, come più volte rimarcato dalla Corte costituzionale, nelle sentenze n. 235/2011, n. 101/2010 e n. 232/2008).
Il ricorso dunque dev’essere respinto.
Le peculiarità dell’intera vicenda giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)