Pubblica sicurezza- Autorizzazioni di polizia – Porto d’armi – Rinnovo – Diniego – Per assenza buona condotta- Mero deferimento all’autorità giudiziaria – Insufficienza – Affidabilità – Valutazione – Criteri
àˆ illegittimo il provvedimento di diniego del rinnovo di licenza di porto d’armi per difesa personale per assenza di buona condotta, basata sul solo presupposto della sussistenza di mero deferimento all’autorità giudiziaria dell’interessato. Ciò dal momento che, per pacifico orientamento giurisprudenziale, la valutazione dell’affidabilità di un soggetto al porto delle armi ad opera dell’Amministrazione, sia pur connotata da ampia discrezionalità , richiede un accertamento adeguato non del singolo episodio ma della personalità tutta del soggetto sospettato ai fini di un giudizio prognostico sull’assenza in capo allo stesso dei requisiti previsti dalla legge.
N. 00053/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00313/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 313 del 2012, proposto da:
G. D. S., rappresentato e difeso dall’avv. Aurelio Gironda, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via De Rossi, n. 107;
contro
Ministero dell’Interno – U.T.G. Prefettura di Bari, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, via Melo, n. 97;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
“- del decreto del Prefetto della Provincia di Bari prot. n.1990/6G/Area O.P.I° Bis, notificato il 9 dicembre 2011, con il quale è stata respinta l’istanza del ricorrente intesa ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale;
– ove occorra e nei limiti degli interessi e diritti dedotti dal ricorrente con il presente gravame, della nota informativa a mezzo della quale la Questura di Bari ha espresso parere contrario al rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, allo stato non conosciuta nei suoi estremi e contenuti e, dunque, con riserva di motivi aggiunti;
– di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto dal ricorrente;
nonchè
per l’accertamento del diritto del ricorrente di ottenere il rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale;
nonchè
per il riconoscimento al ricorrente del risarcimento dei danni in dipendenza dei provvedimenti impugnati, con la condanna della Pubblica Amministrazione al pagamento anche delle spese tutte sostenute in relazione al procedimento amministrativo ed al presente giudizio.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 293 del 19 aprile 2012 di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione cautelare e di fissazione dell’udienza pubblica del 29 novembre 2012 per la discussione del ricorso nel merito;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 novembre 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Michele Dionigi, su delega dell’avv. Aurelio Gironda e l’avv. dello Stato Francesco Massimo Manzari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone in fatto il sig. G. D. S. di essere titolare della licenza di porto d’armi n. 083490-E sin dal 1989 e di aver ottenuto annualmente l’autorizzazione al porto di pistola per difesa personale; di aver presentato, in data 11 agosto 2010, l’istanza intesa ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, essendo scaduta in data 12 febbraio 2010 l’autorizzazione in suo possesso; riferisce che in data 9 dicembre 2011 gli veniva notificato il decreto prot. n.1990/6G/Area O.P.I° Bis del 2 novembre 2011, con il quale il Prefetto della Provincia di Bari aveva rigettato la suddetta istanza ritenendo non sussistenti i presupposti richiesti con riferimento al requisito della buona condotta (artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S.) “in quanto il Sig. D. S. G. risulta denunciato il 15 dicembre 2009 alla competente Autorità Giudiziaria, per il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù, ai danni di alcuni lavoratori”.
Il sig. D. S. ha quindi proposto il presente ricorso, ritualmente notificato il 7 febbraio 2012 e depositato il 5 marzo 2012, con il quale ha chiesto l’annullamento del citato provvedimento prot. n.1990/6G/Area O.P.I° Bis del 2 novembre 2011 con quale il Prefetto della Provincia di Bari aveva respinto la sua istanza intesa ad attenere il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, nonchè, ove occorra e nei limiti degli interessi e diritti dedotti da esso ricorrente con il presente gravame, della nota informativa a mezzo della quale la Questura di Bari aveva espresso parere contrario al rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, allo stato non conosciuta nei suoi estremi e contenuti e, dunque, con riserva di motivi aggiunti; ha chiesto altresì l’accertamento del suo diritto ad ottenere il rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale ed il riconoscimento del risarcimento dei danni subiti in dipendenza dei provvedimenti impugnati.
A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto le seguenti censure: violazione, erronea e falsa applicazione degli artt. 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S., violazione, erronea e falsa applicazione della normativa e dei principi in materia di istruttoria, violazione, erronea e falsa applicazione di tutti i principi e di tutte le norma in materia di azione amministrativa, eccesso di potere, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifeste, erronea presupposizione; parte ricorrente lamenta che non vi sarebbe alcun deferimento all’Autorità Giudiziaria a suo carico per il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù, indicato nel provvedimento impugnato, come risulterebbe dal certificato della Procura della Repubblica di Bari del 3 febbraio 2012, depositato in giudizio.
Si è costituito a resistere in giudizio il Ministero dell’Interno, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, chiedendo il rigetto del gravame.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione e l’Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 7 marzo 2012 ha depositato la relazione illustrativa della Prefettura di Bari prot. n. 976/6GRic./Area O.P.I° Bis del 20 febbraio 2012.
Alla camera di consiglio del 19 aprile 2012, con ordinanza n. 293, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione cautelare ritenendo “che l’atto impugnato si appalesa illegittimo per difetto di istruttoria; che in particolare non risulta in atti che l’amministrazione resistente abbia risposto alla richiesta di notizie del difensore del ricorrente del 18 marzo 2011, assunta al protocollo della Prefettura di Bari il 22 marzo 2011, nè si è dato conto nel provvedimento finale; che la stessa Prefettura di Bari ha richiesto notizie alla Questura di Bari in merito alla denuncia di riduzione o mantenimento in schiavitù ex art. 600 c.p.”; con la medesima ordinanza è stata disposta la fissazione dell’udienza pubblica del 29 novembre 2012 per la discussione del ricorso nel merito.
In data 18 ottobre 2012 l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha depositato un’ulteriore relazione illustrativa della Prefettura di Bari prot. n. 187/6GRic./Area O.P.I° Bis del 24 maggio 2012 nella quale la citata Prefettura ha rappresentato di aver sospeso il provvedimento impugnato in esecuzione dell’ordinanza di questo Tribunale e di aver riavviato l’istruttoria in data 23 maggio 2012; ha altresì depositato la comunicazione di notizia di reato effettuata dalla Polizia di Stato, Compartimento della Polizia Ferroviaria per la Puglia, la Basilicata ed il Molise in data 15 dicembre 2009 a carico del ricorrente, in concorso con altre persone nella stessa comunicazione indicate, per il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù ex art. 600 c.p., trasmessa dalla Questura di Bari.
All’udienza pubblica del 29 novembre 2012 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto in parte.
Il Collegio deve rilevare innanzitutto che, contrariamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, il sig. D. S. risulta deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù ex art. 600 c.p., giusta comunicazione di notizia di reato effettuata dalla Polizia di Stato, Compartimento della Polizia Ferroviaria per la Puglia, la Basilicata ed il Molise in data 15 dicembre 2009 a carico del ricorrente, in concorso con altre persone nella stessa comunicazione indicate, depositata in giudizio e richiamata espressamente nel provvedimento impugnato; deve conseguentemente ritenersi infondata la censura di erronea presupposizione dedotta da parte ricorrente.
Deve tuttavia ritenersi fondata la censura di difetto di motivazione dedotta da parte ricorrente in quanto il provvedimento oggetto di gravame si fonda esclusivamente e sostanzialmente sul presupposto del mero deferimento all’Autorità giudiziaria del 15 dicembre 2009 “per il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù, ai danni di alcuni lavoratori”.
Il Collegio ritiene, infatti, che la mera denuncia all’Autorità giudiziaria non è circostanza che da sola possa giustificare in generale l’adozione di provvedimenti di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e, quindi, del provvedimento di diniego impugnato relativo al rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale.
Aderendo all’orientamento della giurisprudenza amministrativa già fatto proprio non solo da questo Tribunale ma anche da questa Sezione e dal quale non si ha motivo di discostarsi, si ritiene che ancorchè nella materia in esame ricorra ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella valutazione relativa all’affidabilità di un soggetto al porto delle armi, è necessario che siffatta discrezionalità venga esercitata correttamente, con adeguata istruttoria e valutazione dei presupposti e con idonea logica motivazione, atteso che “il pericolo di abuso delle armi, che costituisce giusta e responsabile preoccupazione per le autorità incaricate del rispetto dell’ordine pubblico e delle incolumità delle persone, non solo deve essere comprovato ma richiede una adeguata valutazione non del singolo episodio ma anche della personalità del soggetto sospettato che possa giustificare un giudizio necessariamente prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità , atteso che la mera denuncia all’Autorità giudiziaria non è circostanza che da sola possa giustificare la revoca ovvero il diniego del porto d’armi” (cfr. da ultimo sentenza Sezione III n. 2147 del 12 dicembre 2012, n. 432 del 10 marzo 2011 e n. 3888 del 10 novembre 2010).
Conclusivamente, rilevato che tale punto di diritto deve ritenersi risolutivo, si ritiene che il profilo di illegittimità dedotto con la relativa censura abbia una indubbia valenza assorbente rispetto agli ulteriori profili di illegittimità dedotti da parte ricorrente, sicchè la fondatezza della dedotta censura comporta l’accoglimento in parte del ricorso stesso e, conseguentemente, l’annullamento del provvedimento impugnato, senza necessità di pronunziarsi sugli ulteriori motivi d’impugnazione.
Il Collegio rigetta inoltre la domanda per la condanna al risarcimento del danno, pure formulata con il gravame in esame, in quanto genericamente formulata e non provata.
Quanto alle spese, in considerazione del principio della soccombenza reciproca, si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Respinge la domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)