Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Tutela cautelare – Edilizia e urbanistica – Ordinanza di sgombero –  Esecuzione d’ufficio – Periculum in mora – Non sussiste

Non sussiste il requisito del periculum in mora, necessario ai fini dell’accoglimento della domanda di sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza di sgombero e ripristino dello stato dei luoghi, nel caso in cui il provvedimento sia stato ormai eseguito d’ufficio.

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Vedi TAR, ric. n. 1171 – 2012

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N. 00015/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01171/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1171 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Matteo Soccio, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Del Mastro, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Maselli in Bari, largo Nitti Valentini, 3;

contro
Comune di San Marco in Lamis, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Nino Matassa, con domicilio eletto presso l’avv. Nino Matassa in Bari, via Andrea da Bari, 35; 
Sindaco del Comune di San Marco in Lamis quale Ufficiale di Governo; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza n. 49/2012 del 30/4/2012 notificata il 2/5/2012 a firma del Sindaco del Comune di San Marco in Lamis con la quale si è ordinato a Soccio Matteo lo sgombero del chiosco, ubicato all’interno della villa comunale, occupato abusivamente, e lasciandolo libero da cose, suppellettili e da beni personali, con ripristino dello stato dei luoghi, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla notifica dell’ordinanza, dando atto che, decorso il suddetto termine, si provvederà  d’ufficio, senza alcun preavviso, con l’ausilio di personale del comando di polizia locale e di operai specializzati, alla asportazione di beni ed alla custodia presso i propri depositi per giorni 15, ponendo i relativi oneri a carico dell’autore della violazione; trascorso tale termine, i beni verranno inviati in discarica. ordinanza emessa ex art 54 del d.lgs. 267/2000, come aggiornato dalla legge 125/2008 (contingibile e urgente) in relazione al d.m. 58/2008;
di ogni atto presupposto, conseguenziale o, comunque, connesso a quello impugnato.
Con i motivi aggiunti depositati il 13 dicembre 2012 si chiede anche l’annullamento:
dell’ordinanza n. 89/2012 del 2 agosto 2012, notificata il 2 agosto 2012.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Marco in Lamis;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Antonio Del Mastro e Francesco De Filippis;
 

Considerato che l’ordinanza impugnata con i motivi aggiunti, quale convalida del provvedimento impugnato in via principale, costituisce anch’essa mera esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 81 del 23.6.2011, con la quale è stata disposta la disdetta del contratto con il ricorrente, allo stato non impugnata, come già  evidenziato con l’ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 651 del 6.9.2012;
che, sotto il profilo del periculum in mora, l’atto di sgombero è stato ormai eseguito d’ufficio con lo sgombero dei locali ed immissione in possesso in favore del Comune, con conseguente venir meno dell’esigenza cautelare;
che di conseguenza non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di sospensiva;
che ricorrono comunque giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
Respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)