1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Termini – Deposito ricorso – Controversie  ex art. 119, comma 1, lett. f), C.P.A. –  à‰ dimidiato


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Deposito ricorso – Computo termini – Decorrenza – Notifiche a parti non necessarie – Irrilevanza – Fattispecie


3. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Termini – Deposito ricorso – Notificazione a mezzo posta – Decorrenza – Avviso di ricevimento – Funzione

1. Il termine per il deposito del ricorso nelle controversie recanti ad oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche di cui all’articolo 119, comma 1, lett. f), C.P.A. è dimidiato.


2. Ai fini del computo del termine per il deposito del ricorso rilevano solo le notifiche destinate alle parti necessarie del giudizio – resistenti e controinteressati – e non anche a quelle non necessarie (nella specie il TAR ha ritenuto ininfluente, ai fini della decorrenza del termine per il deposito del ricorso, la notifica indirizzata ad un soggetto che rivestiva la qualità  di cointeressato al giudizio in quanto avente titolo ad impugnare gli atti gravati perchè lesivi anche nei suoi confronti).


3. I termini per il deposito del ricorso, in caso di notificazione a mezzo posta, decorrono dalla data del perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, con la consegna del piego da parte dell’agente postale all’indirizzo del destinatario e non dalla consegna dell’avviso di ricevimento al mittente. Il ritardo nella restituzione dell’avviso di ricevimento non giustifica il tardivo deposito del ricorso, ma consente solo di rinviare l’esibizione della prova dell’avvenuta notificazione.

N. 00012/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01235/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1235 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da Savino Tarallo, Maria Antonietta Nardelli, Antonio Morfini, rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabrizio Madaghiele e Marcello Maria Rizzo, con domicilio eletto presso il primo in Bari, corso Vittorio Emanuele II, 30; 

contro
Comune di Polignano a Mare, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto in Bari, via Pizzoli, 8; 
Regione Puglia;
Ministero per i Beni e le Attività  culturali;

nei confronti di
Vincenzo Morfini, rappresentato e difeso dall’avv. Palma Domenica Altieri, con domicilio eletto in Bari, corso Vittorio Emanuele n. 30; 
Caterina Amoruso, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Cea e Nicolò De Marco, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, via Abate Gimma, 189; 

e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Maria Amoruso, rappresentata e difesa dall’avv. Pierluigi Balducci, con domicilio eletto in Bari, via Melo, 114; 

per l’annullamento
della deliberazione n. 13 del 24.3.2011, notificata il 7.4.2011, del Consiglio comunale di Polignano a Mare, avente ad oggetto “Costruzione del sottovia stradale «S. Caterina” al Km 680 044 della linea ferroviaria Bari – Lecce. Approvazione progetto definitivo/esecutivo variante urbanistica e vincolo preordinato all’esproprio”, nonchè di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto;
e sui motivi aggiunti depositati il 12 gennaio 2012
per l’annullamento
a) del decreto n. 19 prot. 29134 del 29.12.2011 e notificato il 30.12.2011 ai coniugi Tarallo/Nardelli, con cui il Comune di Polignano a Mare, in persona del Responsabile del Settore tecnico, Ing. Giuseppe Stama, ha comunicato l’indennità  di esproprio determinata in via provvisoria, disposto l’esproprio e fissato per il giorno 16.1.2012 l’esecuzione di detto decreto tramite l’immissione in possesso in favore del Comune della zona da espropriare;
b) del decreto n. 15 prot. n. 29128, datato 29.12.2011 e notificato il 30.12.2011 ai germani Morfini, con cui il Comune di Polignano a Mare, in persona del Responsabile del Settore tecnico, Ing. Giuseppe Stama, ha comunicato l’indennità  di esproprio determinata in via provvisoria, disposto l’esproprio e fissato per il giorno 16.1.2012 l’esecuzione di detto decreto tramite l’immissione in possesso in favore del Comune della zona da espropriare;
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, nonchè di tutti gli atti richiamati nei citati decreti e/o dagli stessi recepiti, anche se allo stato non conosciuti.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Polignano a Mare, di Vincenzo Morfini e di Caterina Amoruso;
Visto l’atto d’intervento di Maria Amoruso;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Fabrizio Madaghiele, Marcello Maria Rizzo, Vito Aurelio Pappalepore e Pierluigi Balducci, quest’ultimo anche su delega degli avv.ti Domenico Cea e Nicolò de Marco;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame gli istanti hanno impugnato la deliberazione 24 marzo 2011 n. 13 del Consiglio comunale di Polignano a Mare, con cui sono stati approvati il progetto definitivo/esecutivo riguardante la costruzione del sottovia stradale “S. Caterina” al Km 680 + 044 della linea ferroviaria Bari – Lecce e la relativa variante urbanistica. Per l’effetto, è stato così disposto il vincolo preordinato all’esproprio di terreni di proprietà  dei deducenti, nonchè di quelli dei signori Vincenzo Morfini e Caterina Amoruso, costituitisi perchè evocati in giudizio tramite il medesimo ricorso a loro notificato.
Con i motivi aggiunti depositati il 12 gennaio 2012 è stato poi domandato l’annullamento dei decreti di esproprio contenenti anche l’avviso di immissione in possesso, ritenuti viziati (esclusivamente) in via derivata.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Polignano a Mare e i signori Caterina Amoruso e Vincenzo Morfini.
àˆ intervenuta la signora Maria Amoruso sostenendo le tesi attoree.
Alla camera di consiglio del 22 luglio 2011 i ricorrenti hanno rinunciato all’istanza cautelare proposta. Di ciò ha preso atto l’ordinanza della Sezione 22 luglio 2011 n. 676, che ha condannato alle spese gli istanti (in favore del Comune di Polignano), “attesa tra l’altro la carenza dei presupposti processuali per l’esame nel merito del gravame”.
Con i motivi aggiunti l’istanza cautelare è stata reiterata ed accolta con decreto 12-13 gennaio 2012 n. 33, stanti le ragioni di estrema gravità  ed urgenza.
L’originario ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, con ciò travolgendo anche i motivi aggiunti con i quali si denunciano solo vizi che inficerebbero i successivi atti in via derivata.
Tale atto introduttivo del giudizio infatti è stato notificato il 31 maggio 2011.
Le copie sono giunte alla Regione Puglia e al Ministero per i Beni e le Attività  culturali lo stesso giorno, mentre al Comune di Polignano a Mare l’atto è pervenuto tramite raccomandata a.r. il 6 giugno 2011.
Il ricorso è stato infine depositato il 28 giugno 2011.
àˆ evidente che la controversia riguarda “i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche”, di cui all’articolo 119, primo comma, lettera f), del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104. Perciò essa soggiace alle regole speciali ivi contemplate: in specie, alla disposizione di cui al secondo comma, per la quale “Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonchè quelli di cui all’articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo”.
Si deve pertanto tener conto del fatto che il termine ordinario per il deposito (“di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata”), di cui all’articolo 45 del codice del processo amministrativo, è in questa materia dimidiato, ex articolo 119. Il ricorso dunque è stato tardivamente prodotto.
La conclusione raggiunta non può essere smentita dalla circostanza che gli istanti abbiano notificato il ricorso anche ai signori Caterina Amoruso e Vincenzo Morfini. In particolare quest’ultimo, residente ad Atene, l’ha ricevuto solo in data 16 giugno 2011.
Tale notifica però non può rilevare ai fini del computo del termine per il deposito, in quanto (come quella diretta alla signora Caterina Amoruso, pur ella costituitasi) non è destinata ad una parte necessaria, bensì spontaneamente indirizzata a soggetti pur essi proprietari di unità  immobiliari interessate dalla procedura espropriativa e perciò rivestenti la qualità  di cointeressati – e non già  di controinteressati – che avrebbero quindi dovuto, nei tempi stabiliti, impugnare gli stessi atti (anche per loro) lesivi e che si sono invece limitati ad aderire alla sollecitazione dei ricorrenti di sostenere le loro tesi in sede processuale.
Infine non convince l’argomento che gli istanti traggono dalla pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, 21 giugno 2006 n. 3705, secondo la quale il termine per il deposito, in caso di notificazione a mezzo posta, dovrebbe computarsi dalla consegna dell’avviso di ricevimento al mittente.
La giurisprudenza ha successivamente chiarito che i termini per il deposito del ricorso decorrono dalla data del perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, con la consegna del piego da parte dell’agente postale all’indirizzo del destinatario, e che il ritardo nella restituzione dell’avviso di ricevimento non giustifica il tardivo deposito del ricorso, ma solo consente di rinviare l’esibizione della prova dell’avvenuta notificazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 19 aprile 2007, n. 1790; Sez. VI, 26 maggio 2011 n. 3150).
Per il principio della soccombenza, le spese di lite (equitativamente liquidate in dispositivo) devono essere poste a carico degli istanti in favore del Comune di Polignano a Mare, mentre, viste le peculiarità  della vicenda, devono essere per il resto compensate.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione terza) dichiara il ricorso, come in epigrafe indicato, con i successivi motivi aggiunti, inammissibile.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Polignano a Mare nella misura di € 3.000,00, oltre CPI e IVA, come per legge. Compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria