1. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Attività di pianificazione del Comune – Valutazione di un piano di servizi proposto dai privati – Contemporanea approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – Misure pianificatorie contrastanti – Illegittimità
2. Edilizia e urbanistica – Piano dei servizi – Natura – à‰ P.U.E. settoriale – Art. 14 L.R. n. 20/2001 – Conseguenze
1. àˆ illegittimo l’operato del Comune che, per un verso, avvii il procedimento per l’approvazione di un piano di servizi proposto dal privato su dei suoli di proprietà comunale e privata e, per altro verso, inserisca gli stessi suoli comunali all’interno del piano delle alienazioni e valorizzazioni, senza operare alcuna valutazione circa le ragioni dell’abbandono della pianificazione partecipata.
2. Il piano dei servizi di cui all’art.14 della L.R. n. 20/2001 rappresenta un piano urbanistico esecutivo (P.U.E.) settoriale che può essere realizzato anche dai proprietari legittimati, previo convenzionamento con il Comune finalizzato a disciplinare e garantire il perseguimento dell’interesse pubblico; inoltre detto piano può apportare variazioni al P.U.G., salve le previsioni strutturali di quest’ultimo (art.18, L.R. n. 56/1980). Ne discende che, l’eventuale rigetto della proposta di piano di servizi debba essere motivata, tenendo conto delle previsioni del DRAG, sul punto dell’insussistenza dell’ “effettivo perseguimento dell’interesse pubblico alla luce delle risorse pubbliche disponibili, ma anche in relazione alle capacità d’intervento privato di rispondere concretamente ed effettivamente alle esigenze della comunità perseguite dalla previsione del piano”.
N. 00004/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01358/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 1358 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da Maria Angela Alba e Grazia Alba, rappresentate e difese dall’avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto in Bari, via Pasquale Fiore, 14;
contro
Comune di Monopoli, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Dibello, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Semeraro in Bari, via Dante n. 51;
per l’annullamento
– della delibera di G.M. di Monopoli n. 89 del 30/5/2012, pubblicata all’albo pretorio nei giorni successivi, con la quale si è adottato il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2012 – 2014. – Art. 58 D.L. 112/2008”;
– di ogni altro atto precedente, seguente e comunque connesso a detta delibera, ivi compresa la delibera di approvazione del bilancio comunale di previsione 2012 e quello pluriennale 2012 ” 2014, nonchè i ridetti atti, per quanto di interesse delle ricorrenti, richiamati in delibera ma non allegati alla stessa;
– del diniego opposto alle ricorrenti con riferimento al loro progetto di riqualificazione dell’area in comproprietà del Comune di Monopoli;
nonchè per l’accertamento
del diritto delle ricorrenti a veder valutato il loro progetto, anche ai fini dell’applicazione, in via eventuale e subordinata, della disciplina di cui alla perequazione urbanistica di cui alla legge regionale di riferimento;
nonchè ancora, per il risarcimento dei danni
subìti e subendi da parte delle ricorrenti a causa anche solo del ritardo nell’attuazione del progetto e comunque dal comportamento del Comune resistente di diniego rispetto al progetto come formulato;
sui motivi aggiunti depositati il 27 novembre 2012
per l’annullamento
del provvedimento di diniego della proposta di sistemazione urbanistica delle aree limitrofe alla Casina del Serpente, prot. n. 50335 del giorno 11 ottobre 2012, emanato dal Comune di Monopoli – Aree Tecniche III e IV, a firma del Dirigente area operativa III, ing. Pompeo Colacicco, e del Dirigente area operativa IV, ing. Amedeo D’Onghia;
sui motivi aggiunti depositati il 6 dicembre 2012
per l’annullamento, previa sospensione,
– dell’avviso d’asta pubblica per l’alienazione di area edificabile con accesso sulla viabilità comunale via Cialdini (1° e 2° esperimento) del Comune di Monopoli – Area Organizzativa II – Servizi Finanziari e Patrimonio, nota prot. n.55494/2012, del 21 novembre 2012, e degli atti allegati;
– di ogni altro atto precedente, seguente e comunque connesso a detto provvedimento, ancorchè non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Fabrizio Lofoco e Lorenzo Dibello;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
Dagli atti processuali emerge che il contenzioso riguarda la sorte di due aree nel territorio di Monopoli in prossimità della Casina del serpente:
quella riportata in catasto al foglio 11, particelle 780, 5866 e 779, avente una superficie complessiva di metri quadri 5853, di proprietà per 5/7 delle signore Alba e per 2/7 del Comune di Monopoli, tipizzata dal P.U.G. (articolo 27/P delle norme tecniche di attuazione) “Contesti di servizi di nuovo impianto”;
quella riportata in catasto al foglio 11, particelle 2378, 5200, 4201, 4202, 4197, 4198, 4199, avente una superficie complessiva di metri quadri 5154,75, tipizzata dal P.U.G. (articolo 11/P bis delle norme tecniche di attuazione) “Contesto consolidato di media densità “; tale area all’attualità , per metri quadri 1140,60, è occupata da una strada.
Si deve premettere che il Comune di Monopoli si è dotato del P.U.G., cioè di un piano urbanistico generale previsto dalla L.R. 27 luglio 2001 n. 20, in coerenza con il DRAG (Documento regionale di assetto generale, approvato con deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2007, n. 1328, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4 della medesima legge regionale, e contenente appunto gli “Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione dei piani urbanistici generali”).
L’Amministrazione municipale, volendo “procedere celermente alla redazione del Piano dei Servizi (PS)” e perseguendo l’obiettivo di una pianificazione concertata, con avviso pubblicato all’albo nel giugno 2011, ha invitato i privati cittadini e gli operatori economici ad esprimere manifestazioni d’interesse in merito alle previsioni di assetto del territorio, in modo da poter “valutare preventivamente l’impegno a realizzare opere pubbliche anche mediante l’esecuzione di interventi ex novo su aree di proprietà comunali e/o rinvenenti da superfici di cessione ubicate in altri siti¦”
Gli istanti hanno allora presentato, con nota 26 luglio 2011, una specifica proposta per una sistemazione unitaria delle aree in prossimità della Casina del serpente. Lo studio di fattibilità proponeva la realizzazione di uno spazio pubblico polifunzionale (piazza con annessi parcheggi a raso), del verde attrezzato, di un impianto di pubblica illuminazione, dell’arredo urbano e di una diversa viabilità . Inoltre, nell’intento di risolvere il precedente contenzioso (per occupazione illegittima di suoli) e di prevenire il nuovo, la sistemazione comprendeva la possibilità di collocare i diritti edificatori relativi alle particelle 780, 5866 e 779 sui suoli di proprietà comunale inquadrati nel “Contesto consolidato di media densità “.
Di tale proposta, come delle altre presentate, la Giunta comunale ha preso atto con delibera 13 aprile 2012 n. 45 e, riconosciuta la validità della soluzione progettuale, ha avviato con i ricorrenti un tavolo tecnico, in ossequio a quanto disposto dal punto 3, per una soluzione che tenesse conto delle osservazioni di cui alla menzionata delibera. Il detto lavoro preparatorio è sfociato nella presentazione il 5 luglio 2012 del progetto di sistemazione urbanistica.
àˆ evidente da quanto premesso che il Comune, dopo aver iniziato un iter finalizzato a predisporre il piano dei servizi, attraverso una compartecipazione dei cittadini, e dopo aver ingenerato un legittimo affidamento nella possibilità di recepire le soluzioni prospettate dai ricorrenti, esaminate a livello tecnico durante appositi incontri, ha interrotto tale procedimento perchè ha adottato il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2012 – 2014..” con la delibera G.M. 30 maggio 2012 n. 89.
L’Amministrazione municipale, in definitiva, in tale atto, non si è minimamente preoccupata del parallelo svolgersi del procedimento relativo al piano di servizi e ha coinvolto proprio i terreni di proprietà comunale che erano stati presi in considerazione nella proposta delle signore Alba, senza prestare alcun’attenzione ed operare una valutazione in relazione all’evoluzione in corso e quindi senza estrinsecare le ragioni dell’abbandono della conclamata volontà di addivenire ad una pianificazione partecipata.
Le osservazioni che precedono inducono quindi a ritenere i motivi fondati sub 3, 4 e 5 del ricorso.
D’altra parte, in un contesto più generale, l’azione amministrativa, invece di attenersi, come dichiarato dall’Ente nell’avviso pubblico, ai principi sanciti dall’articolo 2 della legge regionale n. 20/2001, presenta invece specifici profili d’incompatibilità con la medesima normativa e principalmente con i principi di “perequazione” e di “sussidiarietà , mediante la concertazione tra i diversi soggetti coinvolti, in modo da attuare il metodo della copianificazione”, di cui alle lettere d) e a).
L’opzione manifestata nella delibera n. 89/2012 si rivela contrastante con il metodo partecipativo e con il canone della trasparenza ed è suscettibile di pregiudicare, senza alcuna previa valutazione e ponderazione dell’interesse pubblico, l’effettiva realizzazione delle infrastrutture, invece agevolata ed accelerata da scelte urbanistiche condivise, capaci altresì di prevenire il contenzioso, in linea con i criteri fissati dall’articolo 2, lettere b) e c) della legge regionale.
Si devono aggiungere alcune osservazioni con specifico riguardo ai motivi aggiunti depositati il 27 novembre 2012, con cui viene contestato il provvedimento espresso di diniego della proposta di sistemazione urbanistica datato 11 ottobre 2012, prot. n. 50335.
Il piano di servizi, prefigurato nell’avviso pubblico, rappresenta un piano urbanistico esecutivo (P.U.E.) settoriale (ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale n. 20/2001).
Da un lato, secondo il quinto comma del citato articolo 14, la cui previsione è stata confermata dal DRAG (nella sezione dedicata al “PUG – PARTE PROGRAMMATICA (PUG/P)”, lettera c), esso può essere realizzato anche dai “proprietari legittimati previo convenzionamento finalizzato a disciplinare e garantire il perseguimento del pubblico interesse”.
Dall’altro, così come già ammesso, pur in un quadro più tradizionale, dalla legge regionale n. 56/1980, “Il P.U.E. può apportare variazioni al P.U.G. qualora non incida nelle previsioni strutturali del P.U.G., ferma l’applicazione del procedimento di cui all’articolo 16” (articolo 18).
Di conseguenza, le ragioni ostative esposte nel provvedimento n. 50335/2012 non si presentano realmente giustificative dell’aprioristico rigetto della proposta, in rapporto alla quale in definitiva manca ogni valutazione (sia isolata sia contestuale, con raffronto con la diversa opzione della vendita di beni comunali), circa “l’effettivo perseguimento dell’interesse pubblico alla luce delle risorse pubbliche disponibili ma anche in relazione alla capacità dell’intervento privato di rispondere concretamente ed effettivamente alle esigenze della comunità perseguite dalla previsione del piano”, in conformità degli indirizzi dettati dal DRAG.
Il ricorso, nella parte demolitoria, e i motivi aggiunti dunque debbono essere accolti e, per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati.
La domanda risarcitoria invece è da respingere.
Essa si fonda sul presupposto, di cui la dialettica processuale ha disvelato l’erroneità , che il piano delle alienazioni riguardasse i terreni in comproprietà .
Le peculiarità dell’intera vicenda e l’esito del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, con i motivi aggiunti, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)