1. Edilizia e urbanistica – Piani attuativi – Piano particolareggiato – Domanda di monetizzazione degli standard urbanistici – Diniego – Legittimità – Ragioni
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Motivi aggiunti – Introduzione di censure proponibili già con il ricorso – Tardività
3. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Impugnazione di atto consequenziale di un provvedimento già dichiarato legittimo dal G.A. – Infondatezza
1. Nel vigore di una determinata strumentazione urbanistica, il ius aedificandi secondo i parametri di densità e di fabbricabilità territoriale prefissati, rappresenta una qualità obiettiva del fondo. Ne consegue che, qualora nel corso del tempo si verificasse il mancato rispetto di tali indici, risulterebbe vanificata la precettività del piano particolareggiato quale strumento finalizzato a realizzare un ordinato sviluppo del territorio, con conseguente variazione del carico urbanistico e del rapporto con il P.R.G. in contrasto con quanto previsto dall’articolo 21 della L.R. 31 maggio 1980, n. 56 e dall’articolo 18 della L.R. 27 luglio 2001, n. 20 (in virtù del principio espresso, è stato respinto il ricorso con cui è stato impugnato il provvedimento consiliare con cui non è stata consentita la monetizzazione degli standard urbanistici).
2. Nel processo amministrativo il presupposto necessario per la proposizione di motivi aggiunti, ai fini della deduzione di ulteriori vizi di legittimità dell’atto impugnato, consiste nell’ignoranza dei vizi stessi al momento della proposizione del ricorso introduttivo, non imputabile al deducente e riconducibile a comportamenti delle controparti, come il deposito di nuovi atti in corso di causa, oppure l’emersione aliunde di fatti o di circostanze nuove e significative, in precedenza non conosciuti, nè conoscibili. Devono quindi ritenersi irricevibili in quanto tardivi i motivi aggiunti, se il ricorrente aveva piena conoscenza del provvedimento gravato, nella sua integrità , già al momento della notifica dell’originario ricorso.
3. L’atto con cui viene negato il permesso di costruire in esecuzione di precedente deliberazione consiliare diretta a regolamentare l’edificabilità dei lotti residui di un piano particolareggiato, qualora l’atto presupposto sia passato indenne ad una verifica di legittimità in sede giudiziale, deve ritenersi a sua volta legittimo.
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Vedi Cons. St., sez. IV, sentenza 18 aprile, 2014, n. 2001 – 2014; ricc. nn. 5595 – 2013 e 5596 – 2013
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N. 00003/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01137/2011 REG.RIC.
N. 01823/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1137 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Società Immobiliare Aedes a r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosa Volse e Nino Matassa, con domicilio eletto in Bari, via Andrea da Bari, 35;
contro
Comune di Lucera, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Castiello, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. per la Puglia in Bari, piazza Massari;
nei confronti di
Alessio Di Battista, Rosanna Di Battista, Daniela Di Battista, Patrizia Di Battista, Rosalba Di Battista, Berardino Di Battista (nato il 7/10/1969), Elvira Di Battista, Livia Di Battista, Berardino Di Battista (nato il 17/3/1972), rappresentati e difesi dagli avv.ti Vito Aurelio Pappalepore e Anna Maria Nico, con domicilio eletto presso la seconda in Bari, via Putignani, 168;
sul ricorso numero di registro generale 1823 del 2011, proposto dalla Immobiliare Aedes S.r.l. e dalla Olivieri Costruzioni S.r.l., rappresentate e difese dall’avv. Rosa Volse, con domicilio eletto in Bari, via Andrea da Bari, 35;
contro
Comune di Lucera, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Castiello, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. per la Puglia in Bari, piazza Massari;
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Anna Bucci, con domicilio eletto in Bari, via Dalmazia n. 70 presso l’Avvocatura regionale;
nei confronti di
Sport 2000 Società Sportiva Dilettantistica S.r.l.;
e con l’intervento di
ad opponendum:
Alessio Di Battista, Rosanna Di Battista, Daniela Di Battista, Patrizia Di Battista, Rosalba Di Battista, Berardino Di Battista (nato il 7/10/1969), Elvira Di Battista, Livia Di Battista, Berardino Di Battista (nato il 17/3/1972), rappresentati e difesi dagli avv.ti Vito Aurelio Pappalepore e Anna Maria Nico, con domicilio eletto presso la seconda in Bari, via Putignani, 168;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 1137 del 2011 e ai successivi motivi aggiunti:
– della delibera di C.C. n. 13 del 3/3/2011, pubblicata dal 21/3/2011 al 5/4/2011, con cui è stata approvata una variante normativa alle N.T.A. del Piano Particolareggiato denominato “Lucera 2”, introducendo l’art. 18 bis in tema di monetizzazione delle aree a standard;
– di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quello impugnato;
quanto al ricorso n. 1823 del 2011:
della determina prot. 32544 in data 10.8.2011 del Dirigente del VI Settore del Comune di Lucera recante diniego di permesso di costruire richiesto dalla soc. Immobiliare Aedes su quattro lotti della “variante al Piano particolareggiato Lucera 2”;
della nota prot. n. 31757 del 1.8.2011 del Segretario Generale del Comune di Lucera, recante richiesta alla Regione di attivazione della procedura di cui all’art. 50, l.r. n. 56/1980;
della delibera di c.c. del Comune di Lucera n. 69 del 7.7.2011, recante presa d’atto parere Settore Urbanistico Regione Puglia;
delle note prot. 25835 in data 17.6.2011 e prot. 29021 in data 11.7.2011 del Sindaco del Comune di Lucera con cui s’invita il Commissario ad acta, Arch. Gianferrini, ad “adottare gli atti di competenza” a seguito della nota prot. 7710/2011 del Dirigente del Servizio Urbanistica della Regione;
della nota prot. 7710/2011 del Dirigente del Servizio Urbanistica della Regione in cui si afferma che la variante è approvata in difformità dalle procedure previste dalla legge regionale n. 56/1980;
di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso a quello impugnato.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lucera e della Regione Puglia;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e d’intervento dei signori Alessio Di Battista, Rosanna Di Battista, Daniela Di Battista, Patrizia Di Battista, Berardino Di Battista (nato il 7/10/1969), Rosalba Di Battista, Elvira Di Battista, Livia Di Battista e di Berardino Di Battista (nato il 17/3/1972);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 novembre 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Nino Matassa, Rosa Volse, Vito Aurelio Pappalepore, Anna Maria Nico;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società Immobiliare Aedes è proprietaria di suoli siti nel territorio di Lucera e rientranti nel Piano particolareggiato “Lucera 2”, approvato con delibera di G.R. n. 8203 del 14 settembre 1981. Tale piano è stato quasi interamente eseguito e gran parte delle costruzioni previste è stata assentita e già realizzata.
Anche a seguito di vicende contenziose risoltesi in favore della ditta, la medesima si trova nelle condizioni, disponendo di aree edificabili, di richiedere all’Amministrazione comunale permessi per costruire, avvalendosi anche della facoltà , concessa dall’articolo 18 delle N.T.A. del P.P., di monetizzare le superfici a standard in luogo della loro cessione.
Con il ricorso n. 1707/2010 però la Società Immobiliare Aedes ha dovuto impugnare la delibera del Consiglio comunale di Lucera n. 51 del 17 giugno 2010, con cui è stato deciso di sospendere la facoltà di monetizzazione per un periodo massimo di sei mesi, al fine di acquisire nel frattempo elementi per l’eventuale modifica dello stesso articolo 18.
Successivamente, con la delibera di C.C. n. 13 del 3 marzo 2011, pubblicata dal 21 marzo al 5 aprile 2011, è stata effettivamente approvata la variante normativa al piano particolareggiato, introducendo l’art. 18 bis, con l’effetto di limitare tale monetizzazione.
L’atto è stato impugnato dalla società con il ricorso n. 1137/2011.
Con motivi aggiunti notificati 21 ottobre 2011 è stata ulteriormente contestata la delibera consiliare, viziata, secondo la tesi attorea, dalla partecipazione del Sindaco, in contrasto con l’articolo 78 del decreto legislativo n. 267/2000.
Con il ricorso n. 1823/2011 proposto anche dalla Olivieri S.r.l. (e con l’intervento dei signori Di Battista) sono stati invece impugnati i seguenti atti:
determina 10 agosto 2011 prot. 32.554 del Dirigente del VI Settore del Comune di Lucera recante diniego di permesso di costruire sui quattro lotti di proprietà delle società della “variante al piano particolareggiato “Lucera 2″”; nota I agosto 2011 protocollo 31.757, con cui il Segretario generale ha richiesto alla Regione l’attivazione della procedura di cui all’articolo 50 della legge regionale n. 56/1980; delibera di C.C. n. 69 del 7 luglio 2011, che ha preso atto del parere del Settore urbanistico della Regione Puglia; nota del Dirigente del Settore urbanistico regionale prot. 7710/2011, in cui si afferma che la variante approvata dal commissario ad acta nominato dal T.A.R. sia stata approvata in difformità dalle procedure previste dalla legge regionale n. 56/1980, nonchè ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Si sono costituiti il Comune di Lucera e la Regione Puglia.
Come già accennato, i signori Di Battista si sono costituiti nella prima procedura e hanno spiegato intervento nella seconda.
L’avvocato Nino Matassa ha rinunciato al mandato, limitatamente al ricorso n. 1823/2011
Sulle conclusioni delle parti, all’udienza del 18 novembre 2012 le cause sono state riservate per la decisione.
2. Da quanto premesso emerge che le ragioni del contendere relative al ricorso n. 1707/2010 sono trasmigrate nei ricorsi n. 1137/2011 e n. 1823/2011, l’uno proposto contro la deliberazione consiliare n. 13 del 3 marzo 2011, attraverso la quale è stata limitata la possibilità della monetizzazione delle aree a standard, l’altro per l’annullamento del conseguente rigetto dell’istanza per il permesso di costruire, avanzata dalla Società Immobiliare Aedes con la Olivieri S.r.l.
Stante l’evidente connessione soggettiva e oggettiva, i ricorsi n. 1137/2011 e n. 1823/2011 devono essere riuniti.
2.1. Nella sua versione originaria, l’articolo 18 delle N.T.A. del Piano particolareggiato “Lucera 2” prevedeva: “[ … ] Nel caso i proponenti possiedano sul suolo interessato alla progettazione una superficie per viabilità e parcheggi pubblici eccedente la proporzione sopra fissata, è comunque prevista la cessione dei suoli al Comune di Lucera ad un prezzo preventivamente stabilito dal Comune medesimo [ … ]. Nel caso, viceversa, che i proponenti I’intervento edilizio non possiedano affatto, ovvero possiedano in quantità non sufficiente a soddisfare la proporzione sopra stabilita, suoli per urbanizzazione primaria, gli stessi potranno versare al Comune, I’equivalente dovuto contestualmente alla stipula della convenzione.
Analogo discorso riguarda la cessione dei suoli per urbanizzazioni secondarie. .. La determinazione della quantità e della ubicazione dei suoli da cedere per urbanizzazioni primaria e secondaria verrà fatta in sede di convenzione concordemente tra i proponenti ed il Comune [ … ]”.
La deliberazione consiliare n. 13 del 3 marzo 2011, attraverso una variante normativa, ha introdotto nelle N.T.A. del piano particolareggiato l’art. 18 bis del seguente tenore: “In caso di accertata assenza di aree a standards da cedere da parte delle ditte proprietarie di lotti edificatori residuali nell’ambito del P.P., il ricorso alla monetizzazione delle stesse è ammesso per una superficie eccedente quella minima necessaria per assicurare la tenuta del Piano medesimo (almeno 20.000 m² circa) solo allorquando sia stata assicurata la cessione complessiva della predetta superficie minima. Nessun permesso di costruire per la realizzazione di lotti residui al di fuori del perimetro della variante, può essere rilasciato consentendo una parziale e/o totale monetizzazione delle precitate aree, prima di aver acquisito, complessivamente la precitata superficie minima di standard”.
La Società Immobiliare Aedes, denunciando tale delibera sotto vari profili di violazione di legge e di eccesso di potere, lamenta in sostanza
1)- che, avendo l’Amministrazione municipale già incassato, a titolo di monetizzazione, somme sufficienti ad acquistare oltre 25.000 m² di aree, incorre in un’azione vessatoria ingiustificata nel momento in cui non impegna tali somme ed invece, bloccando le possibilità di monetizzazione, impedisce l’esercizio del ius aedificandi, con disparità di trattamento nei confronti dei proprietari che di tale seguita hanno già usufruito;
2)- che, essendo stato riconosciuto dal Consiglio di Stato, con le decisioni nn. 8042 e 8043 del 2006, che i vincoli finalizzati all’espropriazione all’interno del piano particolareggiato erano già decaduti (con ciò liberando anche la società ricorrente dall’onere di cessione di suoli con tale originaria destinazione), la delibera consiliare introdurrebbe surrettiziamente i medesimi vincoli;
3)- che nel piano particolareggiato, d’iniziativa pubblica, il compito di reperire i suoli per la realizzazione delle urbanizzazioni spetta all’ente locale; lo spostamento di tale onere in capo ai privati rende il ius aedificandi incerto nella sua realizzabilità e pone i proprietari delle aree edificabili alla mercè di coloro che dispongono di terreni destinati a servizi;
4)- che il provvedimento impugnato si porrebbe in palese contraddizione con la variante deliberata dal commissarioad acta nel 2010;
5)- che il nuovo orientamento dell’Amministrazione municipale, intervenuto nella fase terminale della realizzazione del piano particolareggiato, non tiene conto del fatto che sono già state già acquisite aree superiori allo standard minimo di 18 m²/abitanti, previsto dal decreto ministeriale n. 1144/1968;
6)- che, stante il quasi esaurimento dei suoli edificatori, il provvedimento sembra destinato a danneggiare specificamente la ricorrente e a favorire determinati altri proprietari.
La ricostruzione attorea per quanto suggestiva offre una visione parziale dell’iter logico seguito dall’Amministrazione.
Il Comune, partendo dalla constatazione che la possibilità di monetizzazione abbia di fatto comportato una carenza di “spazi pubblici effettivamente trasferiti al Comune, di gran lunga inferiori ai summenzionati 37 mq. ogni metro cubo di costruzione”, in un primo tempo, con la delibera di Consiglio n. 51 del 17 giugno 2010, ha sospeso la facoltà di monetizzazione per sei mesi e ha affidato all’Ufficio tecnico il compito di verificare accuratamente la situazione effettiva delle aree a standard cedute e da cedere.
Acquisita la relazione con i relativi elaborati, nella deliberazione n. 13 del 3 marzo 2011, è stata in sostanza riscontrata la necessità di acquisire m² 19.447 (su un fabbisogno totale di m² 289.088), anche per sviluppare le volumetrie richieste dalla ricorrente.
Proprio per assicurare tali spazi, non altrimenti ottenibili attraverso la monetizzazione, il Consiglio ha operato la modifica alle norme tecniche di attuazione sopra riportata.
àˆ evidente perciò che il provvedimento gravato non celi intenti persecutori, bensì prenda atto della situazione verificatasi e cerchi di ovviare ad essa; sicchè la società ricorrente è coinvolta da queste misure in considerazione semplicemente dell’oggettività della sua situazione, per essere stata cioè anch’essa tra i soggetti che si sono avvalsi della monetizzazione e per aver comunque ottenuto, attraverso le sentenze del giudice amministrativo e l’attività sostitutoria del commissario ad acta (deliberazione 23 febbraio 2010 n. 12), la ritipizzazione (edificatoria) di una parte dei propri suoli originariamente destinati a spazi pubblici (perchè il relativo vincolo era nel frattempo scaduto).
In definitiva l’istante sottovaluta il fatto che, nel vigore di una determinata strumentazione urbanistica, il ius aedificandi secondo i fissati parametri di densità e di fabbricabilità territoriale rappresenta una qualità obiettiva del fondo. Il mancato rispetto nel corso del tempo di tali indici consentirebbe di vanificarne la precettività e il senso, di esprimere una cubatura maggiore di quella consentita e in definitiva di togliere qualsiasi significato al piano particolareggiato quale strumento finalizzato a realizzare un ordinato sviluppo del territorio; piano particolareggiato che verrebbe così surrettiziamente variato, senza alcuna consapevole considerazione del carico urbanistico e del rapporto con il P.R.G. (alla cui necessità richiama invece quanto previsto dall’articolo 21, tredicesimo e quattordicesimo comma, della L.R. 31 maggio 1980, n. 56 e dall’articolo 18 della L.R. 27 luglio 2001, n. 20).
A ciò consegue il rigetto del ricorso.
2.2. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati 21 ottobre 2011, essi sono rivolti contro la medesima delibera consiliare n. 13 del 3 marzo 2011, viziata dalla violazione dell’articolo 78 del decreto legislativo n. 267/2000, secondo la prospettazione di parte, per il coinvolgimento del Sindaco, in situazione d’incompatibilità .
Nella vicenda in esame è indubbio e incontestato che la deducente avesse piena conoscenza del provvedimento gravato, nella sua integrità , già al momento della notifica dell’originario ricorso; di conseguenza, la parte non può pretendere che il termine riprenda a decorrere (ai fini della proposizione di motivi aggiunti) dal momento, eventualmente successivo, in cui siano scoperte le ragioni della sua possibile illegittimità (Consiglio di Stato, Sez. V, 8 maggio 2007, n. 2131). Infatti, “nel processo amministrativo il presupposto necessario per la proposizione di motivi aggiunti, ai fini della deduzione di ulteriori vizi di legittimità dell’atto impugnato, consiste nell’ignoranza dei vizi stessi al momento della proposizione del ricorso introduttivo, non imputabile al deducente e riconducibile a comportamenti delle controparti, come il deposito di nuovi atti in corso di causa, oppure l’emersione aliunde di fatti o di circostanze nuove e significative, in precedenza non conosciuti, nè conoscibili..” (Consiglio Stato, sez. IV, 15 settembre 2006, n. 5394).
In concreto, tali presupposti d’inconoscibilità e di non imputabilità dell’ignoranza non si riscontrano nella fattispecie, in quanto la ragione d’incompatibilità risiederebbe nella parentela tra il Sindaco e i signori Di Battista, notizia in sè accessibile sin dall’inizio del contenzioso.
I motivi aggiunti dunque debbono ritenersi tardivi e perciò dichiararsi irricevibili.
3. Anche il ricorso n. 1823/2011 proposto dalla Società Immobiliare Aedes con la Olivieri S.r.l. (proprietaria di altre particelle coinvolte nella ritipizzazione operata dal commissario ad acta con la deliberazione 23 febbraio 2010 n. 12) è infondato, nella parte in cui viene impugnata la determinazione 10 agosto 2011 prot. 32.554 del Dirigente del VI Settore. Con tale atto viene negato il permesso di costruire sui quattro suoli di proprietà delle suddette società per due ordini di motivi:
“a) il Consiglio Comunale non ha ancora adottato i propedeutici e obbligatori adempimenti di propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettere b) ed e), del D. Lgs. n. 267/2000, così come chiarito dal Segretario Generale con nota prot. n. 21.335 del 18.05.2011” [riguardanti le sistemazioni delle aree residue e la convenzione per la cessione delle aree a servizi]; “b) l’Amministrazione Comunale ha attivato il procedimento di annullamento della medesima Variante previsto dall’art. 50 della legge regionale Puglia n. 56/80, sulla scorta del parere reso dalla Regione Puglia (giusta nota prot. n. 7710 del 14.06.2011)”.
In relazione alla giustificazione di cui alla lettera a), quindi, il diniego si limita a dare esecuzione alla deliberazione consiliare n. 13 del 3 marzo 2011, che, nel regolamentare l’edificabilità dei lotti residui, in modo da assicurare la tenuta del piano (attraverso in sostanza la cessione di aree a standards urbanistici, pari a circa m² 20.000), indirizza con tali criteri i procedimenti di rilascio dei permessi di costruire.
Di conseguenza, una volta che l’atto presupposto, costituito dalla menzionata delibera consiliare è passato indenne dalla verifica di legittimità operata da questo Giudice, per le ragioni esposte al punto 2.1 (che pure hanno tenuto presente il pregresso contenzioso, sfociato nella più volte citata deliberazione del commissario ad acta), la medesima sorte tocca al successivo diniego del titolo edilizio.
A ciò deve aggiungersi che l’impugnato diniego è fondato su una pluralità di autonomi motivi. àˆ stato peraltro accertato, per le ragioni sopra esposte, che il diniego deve ritenersi giustificato dalle considerazioni risultanti dalla medesima determinazione 10 agosto 2011 prot. 32.554 e contrassegnate con la lettera a); tale ragione è idonea a sostenere l’atto stesso e pertanto dev’escludersi l’illegittimità del provvedimento amministrativo (Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 gennaio 1998, n. 69; 29 gennaio 1998, n. 102; 30 maggio 2005, n. 2767; 26 aprile 2006, n. 2307; 10 dicembre 2007, n. 6325; V Sez., 4 novembre 1997, n. 1230; 20 dicembre 2002, n. 7251; 27 settembre 2004 n. 6301; 18 gennaio 2006, n. 110; 28 dicembre 2007, n. 6732; VI Sez., 3 novembre 1997, n. 1569; 19 agosto 2009, n. 4975; 17 settembre 2009, n. 5544; 5 luglio 2010 n. 4243; C.G.A.S., Sez. giurisd., 12 febbraio 2004 n. 31; 13 febbraio 2012 n. 176).
Per quanto riguarda la parte di motivazione individuata con la lettera b), deve osservarsi che, in ogni caso, le censure mosse si rivelano inammissibili, in quanto l’intera serie degli atti richiamati (nota I agosto 2011 prot. 31.757; delibera di C.C. n. 69 del 7 luglio 2011; nota del Dirigente del Settore urbanistico regionale prot. 7710/2011) non riveste natura provvedimentale e non sostanzia (almeno al momento) un effetto giuridico lesivo.
In conclusione, il ricorso n. 1137/2011 va respinto; i relativi motivi aggiunti devono essere dichiarati irricevibili, mentre il ricorso n. 1823/2011 è in parte infondato e in parte inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo, che tiene conto dei criteri di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2012 n. 120, nei confronti dei signori Di Battista, mentre per il resto, vista la natura della lite e l’attività defensionale svolta, sussistono le ragioni che ne giustificano la compensazione.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sui riuniti ricorsi, come in epigrafe proposti,
respinge il ricorso n. 1137 del 2011;
dichiara irricevibile i relativi motivi aggiunti;
respinge il ricorso n. 1823 del 2011.
Condanna la Società Immobiliare Aedes a r.l. e la Olivieri Costruzioni S.r.l., in ragione rispettivamente di due terzi e un terzo delle somme, al pagamento in solido in favore dei signori Di Battista dell’importo di € 4.000,00, oltre CPI e IVA, come per legge, a titolo di spese di lite.
Compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)