Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Istanza per la concessione del decreto di sospensione provvisoria – Contratti pubblici – Contratto d’appalto in scadenza – Fattispecie

Non può essere concessa la sospensione provvisoria dell’ordinanza contingibile ed urgente con la quale il Comune affida ad una Azienda speciale il servizio di RSU, considerato che l’analogo servizio svolto della ditta ricorrente, sempre sulla base di un ordinanza contingibile,  è d’imminente scadenza (nella stessa data di emanazione del decreto cautelare) e che, per altro verso, non v’è prova dell’avvenuta notifica del ricorso.

N. 00950/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01846/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 1846 del 2012, proposto da: 
Tra.De.Co S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Loiodice e Michelangelo Pinto, con domicilio eletto presso Aldo Loiodice, in Bari, via Nicolai, 29; 

contro
Comune di Terlizzi, Comune di Corato; 

nei confronti di
A.S.I.P.U. – Azienda Servizi Igiene e Pubblica Utilità ; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
“della ordinanza contingibile ed urgente n. 12 del 28.12.2012, prot. n.36714 del Sindaco del Comune di Terlizzi, con la quale si affida all’Azienda Speciale del Comune di Corato – A.S.I.P.U., il servizio di spazzamento, raccolta, svuotamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio del Comune di Terlizzi con l’obbligo di assunzione dei dipendenti della ditta Tradeco e dei dipendenti della Società  Avvenire”;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato che la notificazione del ricorso non risulta essersi perfezionata nei confronti dei destinatari;
Considerato che la ricorrente, in forza di ordinanza sindacale n. 4 del 27 giugno 2012, ha titolo a svolgere il servizio di cui si tratta soltanto fino al 31.12.2012;
Ritenuto, pertanto, che, nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della camera di consiglio del 23 gennaio 2013, nella quale, presumibilmente, potrà  essere trattata la domanda cautelare avanzata con il ricorso, la posizione soggettiva della ricorrente non è tale da poter essere pregiudicata in modo irreparabile;
 

P.Q.M.
Respinge la suddetta domanda di misure cautelari provvisorie.
Fissa la camera di consiglio del 23 gennaio 2013 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 31 dicembre 2012.
 
 
 
 
 

  Il Presidente
  Corrado Allegretta


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 31/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)