Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti speciali – Idoneità dei documenti ai sensi dell’art. 41 comma 3 del d. lgs. 163/2006 – Mancanza – Esclusione – Legittimità
Ai sensi del comma 3 dell’art. 41 del d. lgs. 163/2006 sussiste l’idoneità di un documento contabile a dimostrare la capacità economico finanziaria di un’impresa partecipante ad una gara pubblica soltanto se riferito ad un periodo più limitato rispetto a quello previsto dal bando e non, viceversa, ad un periodo più prolungato. (Nella specie, il disciplinare di gara, rimasto inoppugnato, prevedeva la dimostrazione di una raccolta premi riferita al triennio 2008 – 2010, laddove la concorrente impresa di assicurazioni aveva depositato documentazione riferita anche al primo semestre 2011).
N. 02202/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01702/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1702 del 2011, proposto da City Insurance S.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Como e Giovanni Caruso, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Semeraro in Bari, via Dante 51;
contro
Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia, rappresentata e difesa dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Pizzoli 8;
nei confronti di
AM Trust Europe Ltd, non costituita;
per l’annullamento
della nota prot. n. 8632/4294 del 12 luglio 2011, con cui l’Azienda ospedaliera ha comunicato alla società ricorrente l’esclusione dalla gara per l’affidamento dei servizi assicurativi (lotto A);
della determinazione dirigenziale prot. n. 1106 del 12 luglio 2011, recante l’aggiudicazione definitiva della gara alla compagnia AM Trust Europe Ltd;
di tutti gli atti della commissione giudicatrice, ivi compresi i verbali di gara;
nonchè per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e, in subordine, per la condanna della stazione appaltante al pagamento delle sanzioni alternative previste dall’art. 123 cod. proc. amm. ed al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente (mancato utile e danno curriculare);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Francesco Semeraro, in sostituzione di Sergio Como, e Vito Aurelio Pappalepore;
Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 120, decimo comma, cod. proc. amm.;
Ritenuto di dover dichiarare improcedibile l’impugnativa dell’esclusione e dell’aggiudicazione definitiva, per sopravvenuto difetto d’interesse, in quanto la difesa dell’Amministrazione ha depositato in giudizio copia del provvedimento I.S.V.A.P. n. 2988 del 2 luglio 2012, con cui è stata inibita alla ricorrente City Insurance S.A. la stipula di nuovi contratti di assicurazione nel territorio italiano, ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. n. 209 del 2005;
Ritenuto, in ogni caso, di dover esaminare i motivi di gravame dedotti avverso il provvedimento di esclusione dalla gara in epigrafe, ai sensi dell’art. 34, terzo comma, cod. proc. amm., al solo fine di giudicare sulla domanda di risarcimento del danno in relazione al periodo intercorso tra l’effettivo inizio dell’appalto e l’adozione della misura interdittiva da parte dell’I.S.V.A.P.;
Considerato che l’esclusione della società ricorrente si fonda su due distinte e concorrenti motivazioni: a) la dichiarazione giurata prescritta dall’allegato 1 al disciplinare di gara non sarebbe stata resa in forma solenne dinanzi a pubblico ufficiale, ma sarebbe stata semplicemente autenticata da un notaio rumeno del collegio di Bucarest con certificazione pedissequa; b) non sarebbe stato dimostrato il requisito di qualificazione prescritto dal paragrafo 3.3.f) del disciplinare di gara, ossia l’aver realizzato una raccolta premi, nel triennio 2008-2009-2010, di valore medio annuo almeno pari o superiore all’importo annuo posto a base di gara per il lotto di riferimento;
Ritenuto che, in relazione al secondo dei descritti profili, la decisione della stazione appaltante è legittima e le censure dedotte dalla ricorrente non possono essere accolte, in quanto:
– il fatturato conseguito nel primo semestre del 2011 non poteva essere considerato ai fini della dimostrazione del requisito richiesto dalla lex specialis di gara (rimasta, per tale capo, inoppugnata);
– neppure poteva trovare applicazione la previsione contenuta nel terzo comma dell’art. 41 del d.lgs. n. 163 del 2006 (ai cui sensi il concorrente che non sia in grado di presentare le referenze richieste, per aver iniziato l’attività da meno di tre anni, può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante), poichè la ricorrente non pretendeva di rapportare il fatturato aziendale ad un arco temporale più limitato (ciò che la norma citata avrebbe senz’altro permesso), ma chiedeva al contrario di prolungare il periodo preso in considerazione dalla clausola del disciplinare di gara, aggiungendovi il primo semestre del 2011;
Ritenuto pertanto, in disparte l’ulteriore motivo addotto dalla stazione appaltante, che l’esclusione della ricorrente City Insurance S.A. deve essere giudicata legittima e conforme alle prescrizioni del disciplinare di gara, cosicchè non sussiste alcun danno ingiusto risarcibile;
Ritenuto, in conclusione, di dover dichiarare improcedibile l’impugnativa dell’esclusione e dell’aggiudicazione e di dover respingere la domanda di risarcimento del danno, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di giudizio nella misura forfetaria indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo respinge.
Condanna la City Insurance S.A. al pagamento delle spese di giudizio in favore della Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia, nella misura di euro 10.000,00 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)