1. Contratti pubblici – Contratti di appalto di servizi e forniture – Continuità del servizio – Fattispecie
2. Contratti pubblici – Bando di gara – Aggiudicazione di più lotti – Preclusione – Tassatività – Fattispecie
1. Nella comparazione degli interessi in gioco nella fase cautelare del giudizio deve essere valutata prioritariamente l’esigenza di continuità del servizio appaltato e già in corso di esecuzione nonchè le possibilità per il ricorrente di conseguire il bene della vita considerando la durata del contratto di appalto (nel caso di specie, è stata ritenuta prevalente l’esigenza di assicurare la continuità del servizio di riscaldamento scolastico nella stagione invernale a fronte della durata del servizio appaltato – sino al 30 luglio 2014 – data entro la quale la decisione di merito potrà garantire l’eventuale tutela in forma specifica della ricorrente).
2. Ferma restando la necessità di valutare nella fase di merito l’obbligo di scorrimento della graduatoria ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006, già in fase cautelare si deve tener conto della preclusione, operante ai sensi del bando, di aggiudicazione di più di un lotto in capo al medesimo concorrente, preclusione che permane anche in caso di subentro nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
N. 00944/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01690/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1690 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da Siram s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Becchi, Loredana Grillo e Nicola Memeo, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Cavour, 43;
contro
Provincia di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Umberto I, 62;
nei confronti di
Manutencoop Facility Management s.p.a., in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i. con Ma.Ra.G. s.r.l. e Combustibili Nuova Prenestina s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Lofoco, Stefano Baccolini e Francesco Rizzo, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Pasquale Fiore, 14;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione dirigenziale della Provincia di Bari n. 1862/2012 del 3 ottobre 2012, avente ad oggetto la risoluzione del contratto d’appalto con Calor Bari s.r.l. (già Garofalo Combustibili s.r.l.) e l’interpello ex art. 140 d.lgs. n. 163 del 2006 per l’affidamento del completamento del servizio di gestione calore degli edifici scolastici e degli immobili di competenza dell’Amministrazione provinciale di Bari – lotto 1;
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
della determinazione dirigenziale della Provincia di Bari n. 3659 del 29 novembre 2012, recante l’aggiudicazione definitiva dell’appalto all’a.t.i. Manutencoop Facility Management s.p.a.;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Bari e di Manutencoop Facility Management s.p.a.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Loredana Grillo, Nicola Memeo, Giovanni Vittorio Nardelli e Fabrizio Lofoco;
Ritenuto, ai limitati fini dell’esame dell’istanza cautelare, che la difesa della Provincia ha rappresentato l’esigenza di continuità del servizio nella stagione invernale e che l’appalto termina il 30 luglio 2014 (sicchè la decisione del merito potrà giungere in tempo utile per l’eventuale tutela in forma specifica della posizione della società ricorrente);
Ritenuto, quanto al fumus, che senza pretendere di risolvere in questa sede la controversa questione della natura giuridica del meccanismo di “scorrimento” della graduatoria, così come disciplinato dall’art. 140 del Codice dei contratti pubblici, appare comunque innegabile che, nella fattispecie, il bando di gara precluda ai concorrenti la possibilità di aggiudicarsi più di un lotto e che siffatta preclusione è destinata a permanere, anche in caso di subentro nel corso dell’esecuzione dell’appalto;
Ritenuto, per quanto detto, di dover respingere la domanda di sospensiva, con compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la domanda di sospensiva.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)