Edilizia e urbanistica – Ordine comunale di accertamenti urgenti a statica fabbricato – Inesistenza pericolo se accertamento regionale assenza di rischio statico – Concessione misura cautelare
Non v’è pericolo all’incolumità pubblica nel caso in cui, all’esito degli accertamenti effettuati dai tecnici della Regione, sia risultato che un fabbricato non è a rischio statico, sicchè devono essere sospesi gli effetti del provvedimento con cui il Comune ha ordinato al proprietario di effettuare urgenti accertamenti tecnici tesi a constatare lo stato di degrado delle strutture portanti del fabbricato.
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Vedi TAR, ric. n. 291 – 2012
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N. 00918/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00291/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 291 del 2012, proposto da:
Condominio via Tenente G. Moschetti, 2 – Sammichele di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Dante Leonardi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Calefati, n. 396;
contro
Comune di Sammichele di Bari;
nei confronti di
Vito Romanazzi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Paolo Castellaneta e Giuseppe Castellaneta, con domicilio ex lege presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Segreteria Sezione III, in Bari, Piazza Massari, nn. 6-14;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza n. 14, prot. n. 11411, Commissario Straordinario, emessa il 05.12.2011 e notificata il 07.12.2011, con la quale si ordina: “di eseguire – a propria cure e spese e sotto la direzione di tecnici abilitati – ogni utile e necessario accertamento tecnico – anche con prove qualitative e di laboratorio – per valutare l’eventuale stato di degrado delle strutture portanti dell’edificio, in base alle cui risultanze poter stabilire la necessità di eventuali interventi riparatori atti a ripristinare la completa idoneità statica, così evitando ogni situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità , intimando – altresì – che a detti preliminari accertamenti tecnici sia dato inizio entro 45 giorni dalla notifica di questo provvedimento, ed avvertendo i proprietari tutti che in caso di inottemperanza si adotteranno i provvedimenti ulteriori consentiti dall’ordinamento giuridico non escludendo, se del caso, l’esecuzione in danno;
di rimettere a questo Comune, entro e non oltre 10 gg. dalla ultimazione degli accertamenti, la valutazione conclusiva delle risultanze degli stessi unitamente a certificazione – a firma di tecnico laureato e abilitato per legge – attestante la idoneità statica delle strutture – ove in tal senso dovessero deporre le risultanze degli accertamenti – ovvero riportante la indicazione degli (eventuali) ulteriori necessari interventi atti a garantire la privata e anche pubblica incolumità e per la cui esecuzione, semprechè dovessero necessitare si fa riserva di adottare i conseguenti provvedimenti in base alle leggi vigenti in materia”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Vito Romanazzi;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e udito per la parte ricorrente il difensore, l’avv. Dante Leonardo;
VISTA l’ordinanza n. 607 del 22 marzo 2012;
VISTA l’ordinanza n. 1682 del 20 settembre 2012;
VISTA la relazione conclusiva depositata in data 8 ottobre 2012 dalla Regione Puglia, in adempimento all’ordinanza da ultimo citata;
CONSIDERATO che dalla relazione tecnica conclusiva depositata in atti dalla Regione Puglia viene rappresentato che “i sopralluoghi alla presenza delle parti non hanno evidenziato la presenza sulle strutture di lesioni, fessurazioni o dissesti statici di alcun tipo” e ritenuto che “non essendoci segnali di dissesto, non vi sono allarmi per pericoli alla privata e pubblica incolumità “;
RILEVATO conseguentemente che, mancando all’attualità una situazione di pericolo, il provvedimento impugnato deve ritenersi illegittimo in quanto adottato in mancanza dei presupposti previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 58 del Regolamento edilizio del Comune di Sammichele di Bari;
RITENUTO altresì che si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 per la concessione della misura cautelare;
RITENUTO, quanto alle spese della presente fase cautelare, che sussistono i motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Fissa l’udienza pubblica del 24 ottobre 2013 per la discussione del ricorso nel merito.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)