1. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Fase attuativa – Mancata previsione p.A. ricadute negative effetti provvedimento – Conseguenze
2. Istruzione pubblica – Piano regionale dimensionamento istituti scolatici – Canoni di ragionevolezza e proporzionalità – Violazione – Conseguenze
3. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Domanda cautelare – Artt. 7 e 34, comma 1, lett. e) c.p.a. – Effettività tutela giurisdizionale – Misure attuative – Fattispecie
1. La situazione attuativa dei provvedimenti amministrativi viene in rilievo (diversamente da quanto normalmente accade, atteso che la loro attuazione è irrilevante ai fini della valutazione di legittimità , che deve avvenire in base allo stato di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione, irrilevanti essendo le vicende esecutive) nei casi in cui essa risulti sintomatica della circostanza che, al momento della loro adozione, la p.A. non avesse in alcun modo previsto – in modo compiuto e complessivo – la ricaduta degli effetti del provvedimento amministrativo (nella specie, l’accorpamento di un corso esistente in un istituto scolastico ad altro istituto) in termini di qualità del servizio, ovvero nonostante la previsione degli effetti negativi sulla qualità del servizio.
2. Sarebbe astrattamente legittimo il sacrificio imposto a una popolazione scolastica derivante dall’accorpamento di un indirizzo di studio ad altro Istituto se esso trovasse giustificazione in un prevalente e superiore interesse pubblico che, in tema di riforma scolastica e dimensionamento degli istituti, è pacificamente quello alla contrazione della spesa pubblica derivante dalla riduzione del numero dei Dirigenti scolastici preposti alla gestione dei vari istituti (nel caso di specie, l’accorpamento a un istituto scolastico dell’indirizzo di studio per ottico prima funzionante presso altro plesso comporta non solo un palese sacrificio per i discenti in termini di offerta formativa, ma non persegue neanche l’interesse pubblico di contenimento della spesa derivante dalla riduzione dei Dirigenti preposti alla direzione degli istituti).
3. Il giudice amministrativo, in applicazione del principio di effettività della tutela sancito sia a livello costituzionale sia in sede codicistica (artt. 7 e 34 co 1 lett. e) c.p.a.), può indicare in sede cautelare le misure attuative dell’ordinanza (nella specie, all’esito della sospensione in parte qua del piano regionale impugnato, ai discenti del corso ottico dovrà essere garantita la fruizione degli originari ambienti scolastici e assicurata un’offerta formativa – comprensiva di tutti i servizi anche amministrativi – analoga a quella degli anni precedenti: le amministrazioni interessate provvederanno a tali adempimenti nel corso delle festività natalizie).
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Vedi TAR, ric. n. 599 – 2012
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N. 00915/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00599/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 599 del 2012, proposto da:
Maria Acri, Nicola Agresti, Rosa Barchetta, Marco Bucci, Savino Burdo, Nicoletta Cannone, Vincenzo Di Bari, Riccardo Di Gioia, Michele Dicorato, Maria Giuseppina Dicuonzo, Carmine Pio Faggella, Rosa De Chirico, Giovanni Greco, Isabella Guglielmi, Ruggiero Leone, Michelina Leonetti, Savino Liso, Cristina Lomuscio, Grazia Lopetuso, Giuseppe Matera, Tommaso Matera, Antonietta Memeo, Riccardo Memeo, Vincenzo Mosca, Antonio Napoletano, Pietro Orsini, Michele Pastore, Riccardina Pastore, Maria Emanuella Prezioso, Alfonso Preziusi, Angela Bernadetta Rotunno, Francesca Simone, Nunzia Sgaramella, Cecilia Spada, Caterina Triglione, Raffella Vestito, Iustina Vlaicu, Bartolomeo Vurchio, Qingbo Zhang, Raffaella Buonvino, Giulia Cagnetta, Paolo Cangiano, Marisa Cioce, Giustina De Bartolo, Giovanni De Manna, Gemma De Chirico, Cesare Rosario Defazio, Maria Vincenza Delcuratolo, Raffaele Di Gioia, Angelo Raffaele Dimatteo, Nunzia Ferrareis, Nunzio Giorgio, Marisa Gravinese, Enrico Hikiert, Rosa Ieva, Pasquale Iacobone, Gioacchino Carmelo La China, Tiziana Lops, Francesca Marinelli, Felicia Marvulli, Raffaella Moretti, Vincenzo Olivieri, Vito Patruno, Fortunata Piarulli, Rosa Piarulli, Rosa Anna Porta, Crescenzo Recchia, Anna Sabato, Angela Samele, Riccardo Santovito, Anna Tarricone, Maurizio Zaza,
tutti rappresentati e difesi dagli avv. Enzo Augusto, Roberto D’Addabbo, Sabino Annoscia e Marco Bellomo con domicilio eletto presso Enzo Augusto in Bari, via Abate Gimma, n.147;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Vittorio Triggiani, con domicilio eletto presso Vittorio Triggiani in Bari, Lungomare Nazario Sauro n.33;
Provincia di Barletta Andria Trani;
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Istituto di Istruzione Superiore Riccardo Lotti di Andria, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, n.97;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della deliberazione di g.r. n. 125 del 25 gennaio 2012, pubblicata sul b.u.r.p. n. 23 del 15 febbraio 2012; – così come integrata dalla successiva deliberazione di g.r. n. 221 del 07.02.2012, pubblicata sul b..u.r.p. n. 33 del 5 marzo 2012, recanti l’approvazione del piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2012/2013, nella parte in cui hanno previsto per l’anno scolastico 2012/2013 l’aggregazione all’ii.ss. “Lotti” di Andria dell’indirizzo di studio per ottico attualmente funzionante presso l’ipsia “Archimede” di Barletta; – nonchè di ogni altro atto antecedente e/o susseguente, presupposto e/o consequenziale, comunque connesso, ivi compreso, ove occorra, il parere, i cui estremi non sono noti, reso dall’ufficio scolastico regionale per la puglia nell’ambito del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e di Istituto di Istruzione Superiore Riccardo Lotti di Andria;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Roberto D’Addabbo, avv. Adriana Amodeo, su delega dell’avv. V. Triggiani e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
Giova premettere in punto di fatto che il Piano regionale di dimensionamento scolastico, ha previsto l’aggregazione all’ii.ss. “Lotti” di Andria dell’indirizzo di studio per ottico, inizialmente funzionante presso l’ipsia “Archimede” di Barletta (corso svolto con sede in Andria).
In altri termini il corso con indirizzo ottico con sede in Andria è stato “scorporato” dall’originario ipsia “Archimede” di Barletta e aggregato, quanto alla gestione amministrativa e dirigenziale, all’ii.ss. “Lotti” di Andria.
Con il ricorso principale si contesta, tra l’altro, la ragionevolezza della scelta ragionale (la doglianza viene qui espressa con la sintesi imposta dalla fase cautelare).
La fase cautelare ha visto ripetute richieste di sospendere la deliberazione pianificatoria in parte qua, allegando i ricorrenti che la sede in cui si sarebbero svolte le lezioni, a seguito della variazione “amministrativa” della gestione scolastica del corso ottico, avrebbe comportato la perdita dei locali in cui il corso era originariamente ospitato (nella sede staccata dell’ “Archimede”) ed il trasferimento in altri locali inidonei.
La prima istanza cautelare è stata dalla Sezione respinta, poichè tale assunto è stato “smentito dalla nota della Provincia BAT del Dirigente Caterina Navach” (v. ord. caut. n.330/2012).
Con successiva e ulteriore richiesta, i ricorrenti hanno dedotto che, diversamente da quanto assicurato dalla sopracitata nota provinciale, il corso, pur essendo le lezioni espletate nello stesso stabile, era stato allocato in aule inadeguate ( gli alunni, a causa della sopravvenuta divisione amministrativa, erano stati, infatti, ospitati in un diverso piano dello stabile, privo tuttavia, dei laboratori e delle diverse opportunità formative offerte dalla precedente gestione scolastica).
La circostanza di fatto non è stata smentita dalle amministrazioni intimate che hanno dedotto, in occasione dell’udienza celebratasi a Novembre 2012, essere in corso di conclusione gli adempimenti amministrativi che avrebbero consentito di rendere operative, funzionante ed efficienti l’offerta formativa e la ottimale prestazione del servizio scolastico per il corso ad indirizzo ottico.
Tanto ha indotto il Collegio a concedere termine alle amministrazioni scolastiche interessate fino all’ 1.12.2012 per adeguare, in via definitiva, gli ambienti scolastici destinati al corso ottico, con completamento dell’allestimento necessario per rendere perfettamente funzionanti i laboratori tecnici e la struttura scolastica in generale.
All’udienza del 6.12.2012 le amministrazioni interessate (Dirigente dell’istituto Lotti e amministrazione provinciale) hanno depositato note con cui hanno assicurato l’adempimento delle prescrizioni imposte dal Collegio.
Tuttavia, i ricorrenti hanno continuato contestare che l’offerta formativa (nella sua accezione più completa) fosse, anche dopo gli ultimi ed ulteriori adempimenti, paragonabile a quella di cui precedentemente fruivano gli alunni del corso ottico: le aule a disposizione degli studenti sarebbero complessivamente 5 (cioè quante le classi del corso).
In una di esse sarebbero allocati anche i laboratori (il cui allestimento ed i cui locali non sarebbero paragonabili a quelli precedentemente a disposizione degli studenti), sicchè tali laboratori sarebbero allocati in una delle aule in cui si espletano anche le lezioni, con la conseguenza che quando gli studenti delle varie classi devono usare il laboratorio (strumento essenziale di preparazione teorico- pratica, attesa la natura professionale del corso), quelli cui è assegnata l’aula che ospita contestualmente anche il laboratorio, devono trasmigrare in altra aula, “scambiandosi” con gli studenti della classe che frequenta l’ora di esercitazione teorico- pratica.
In altri termini – ed in maniera estremamente sintetica- l’offerta formativa di cui godono ora gli studenti è, per così dire, più approssimativa (non certo per la qualità dei docenti, ma delle dotazioni tecnico- strumentali- immobiliari della scuola) di quella in passato fruita .
Tale dato è documentalmente comprovato dalle fotografie versate in atti, ma soprattutto dalle allegazioni delle parti nel corso dell’udienza di discussione dell’1.12.2012, durante la quale, pur nella sinteticità imposta dal rito camerale, nessun rappresentate delle amministrazioni interessate ha controdedotto in ordine a tali asserzioni in fatto.
Queste le emergenze fattuali ricostruite nell’articolata fase cautelare.
A tale quadro in ordine alle effettiva situazione degli studenti passati amministrativamente da una gestione scolastica ad un’altra, si aggiunge una nota della provincia BAT (competente, in fase di programmazione regionale, all’adozione del piano – che viene poi adottato dalla regione- limitatamente alla “geografia” degli istituti superiori), che pur essendo rimasta contumace, ha ritenuto di fare pervenire alla Sezione, depositandola in occasione dell’ultima udienza camerale, una propria relazione.
Tale nota aggiunge ulteriori e significativi elementi al quadro già delineato.
La nota de qua evidenzia chiaramente che la provincia, nella fase istruttoria, non abbia inteso (deliberatamente e ponderatamente) proporre il trasferimento del corso ottico da un istituto ad un altro.
L’iniziativa è, infatti, imputabile al Dirigente dell’ii.ss. Lotti che, attraverso “l’acquisizione” degli alunni in questione, avrebbe mantenuto un’autonoma dirigenza, destinata, invece, a scomparire, laddove non fosse stato raggiunto il numero minimo richiesto dalla recente riforma.
La Provincia, a fronte di tale proposta dirigenziale, non ha voluto esprimere un parere positivo, ritenendo, invece, di mantenere una posizione di “neutralità ” (così testualmente nella nota in questione), reputando opportuno demandare alle sole amministrazioni scolastiche regionali e statali la decisione in merito.
La lunga ricostruzione in fatto sin qui esposta, emersa progressivamente nel corso della fase cautelare, è funzionale non solo a dare conto dell’iter procedimentale, nonchè della effettiva situazione attuativa del piano scolastico relativamente alla posizione del corso per ottico “trasmigrato” dall’istituto “Archimede” di Barletta al “Lotti” di Andria, ma soprattutto ad evidenziare la assoluta peculiarità ed eccezionalità della vicenda sottoposta all’esame della Sezione.
Tale vicenda, diversamente dalle molte altre inserite in un filone di contenzioso già esaminato in fase cautelare (conclusasi con esito negativo), si impone all’attenzione del Collegio per due elementi del tutto singolari.
Il primo di essi è rappresentato dalla circostanza che la popolazione discente del corso ottico subisce, in conseguenza delle disposizioni del piano di dimensionamento scolastico, un apprezzabile sacrificio in termini di fruizione dell’offerta formativa.
Sacrificio non insopportabile, ma, comunque, apprezzabile (in termini negativi), sotto il profilo della qualità del servizio.
La situazione attuativa viene in rilievo, diversamente da quanto normalmente accade per gli atti amministrativi – la cui attuazione è, di norma, irrilevante ai fini della valutazione di legittimità (che deve avvenire in base allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della loro adozione, irrilevanti essendo le vicende esecutive) – perchè essa risulta sintomatica della circostanza che, al momento della adozione, non è stato in alcun modo prevista – in modo compiuto e complessivo – la ricaduta dell’accorpamento del corso ottico all’istituto “Lotti”, in termini di qualità del servizio; ovvero – ed in tal caso la conclusione sarebbe ancor più preoccupante- l’accorpamento è stato disposto, nonostante la previsione degli effetti negativi sulla qualità del servizio.
Il sacrificio imposto alla popolazione scolastica avrebbe, dunque, dovuto trovare giustificazione in base ad un prevalente e superiore interesse pubblico che, in tema di riforma scolastica e dimensionamento degli istituti, è pacificamente quello alla contrazione della spesa pubblica derivante dalla riduzione del numero dei Dirigenti scolastici preposti alla gestione dei vari istituti.
Tale giustificazione, tuttavia, non è rinvenibile nel caso di specie in quanto, nella particolare vicenda in esame, il piano di dimensionamento ha condotto al mantenimento della dirigenza per un istituto (il “Lotti” appunto) destinato, evidentemente a perderla in base ai nuovi parametri imposti dalla riforma.
A ciò si aggiunga che l’esigenza di contenimento della spesa è ulteriormente frustrata dagli inevitabili e necessari interventi sullo stabile deputato ad accogliere la modifica della gestione amministrativa del corso in questione.
In conclusione al cospetto dell’incedere argomentativo di parte ricorrente si staglia un dato insuperabile: l’accorpamento al “Lotti” dell’indirizzo di studio per ottico prima funzionante presso l'”Archimede” di Barletta, comporta non solo un palese sacrificio per i discenti in termini di offerta formativa, ma non persegue neanche l’interesse pubblico di contenimento della spesa derivante dalla riduzione dei Dirigenti preposti alla direzione degli istituti.
Tali considerazioni conducono a ritenere fondata l’istanza cautelare, in primo luogo sotto il profilo del fumus, emergendo rilevanti profili di irragionevolezza del piano regionale in parte qua.
Parimenti ravvisabile è il requisito del periculum, in quanto si determina un’apprezzabile e non riparabile lesione del fondamentale diritto – costituzionalmente garantito – allo studio.
Le suesposte conclusioni, senz’altro attinenti i ricorrenti che rivestono la qualità di alunni, consentono di ritenere superate, in fase cautelare le valutazioni, pur operate dal Collegio in sede di decisione, inerenti la legittimazione cautelare dei ricorrenti che rivestono la qualità di insegnanti o personale ausiliario, per i quali non si ravvisa un apprezzabile periculum.
Ritiene il Collegio necessario indicare le misure attuative, in applicazione del principio di effettività della tutela sancito sia a livello costituzionale sia in sede codicistica (artt. 7 e 34 co 1 lett. e) c.p.a.).
All’esito della sospensione in parte qua del piano regionale impugnato, pertanto, ai discenti del corso ottico dovrà essere garantita la fruizione degli originari ambienti scolastici e assicurata un’offerta formativa (comprensiva di tutti i servizi anche amministrativi) analoga a quella degli anni precedenti.
Le amministrazioni interessate provvederanno a tali adempimenti nel corso delle festività natalizie.
Data la particolarità della vicenda esaminata, le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie e per l’effetto sospende la deliberazione di G.R. n. 125 del 25 gennaio 2012, pubblicata sul b.u.r.p. n. 23 del 15 febbraio 2012, così come successivamente integrata e modificata, recante l’approvazione del piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2012/2013, nella parte in cui ha previsto per l’anno scolastico 2012/2013 l’aggregazione all’ii.ss. “Lotti” di Andria dell’indirizzo di studio per ottico prima funzionante presso l’ipsia “Archimede” di Barletta.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 13.6.2013.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)