Sanità e farmacia – Contenimento spesa sanitaria – Pregiudizio impresa esercente attività di produzione farmacologica – Carattere esclusivamente economico – Non sussiste
Non si ravvisano gli estremi del danno grave ed irreparabile per la concessione dell’istanza cautelare di sospensione della delibera regionale recante disposizioni di contenimento della spesa farmacologica avanzata da un’impresa esercente attività di produzione di farmaci a livello industriale, in quanto il danno riveste carattere esclusivamente economico e l’eventuale pregiudizio non incide su un diritto personale del ricorrente, ma sulla remuneratività dell’attività imprenditoriale.
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Vedi Cons. St. sez. V, ordinanza 15 marzo 2013, n. 917 – 2013 ric. n. 1411 – 2013– idem ord. n. 911/2012 imp. con ric. n. 1414/2013, ord. 909/2012, imp. con ric. n. 1418/2013; ord. 914 imp. con ric. n. 1419/2013;
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Vedi TAR, ric. n. 1519 – 2012
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N. 00912/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01519/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1519 del 2012, proposto da:
Menarini International Operations Luxembourg S.A., rappresentato e difeso dall’avv. Ivan Marrone, con domicilio eletto presso Cataldo Balducci in Bari, via Putignani, 12/A;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv. Maria Grimaldi e Lucrezia Girone, con domicilio eletto presso Maria Grimaldi in Bari, Settore legale regionale, Lungomare Nazzario Sauro n. 31;
nei confronti di
Mylan S.p.A.;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della delibera della giunta regionale della puglia n. 1581 del 31 luglio 2012 avente ad oggetto “interventi in materia farmaceutica ai fini del contenimento della spesa e dell’appropriatezza prescrittiva degli antagonisti del sistema renina angiotensina”, nonchè di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ivi compresi -ove occorer possa- tutti gli atti ivi citati e in particolare la dgr n. 2624 del 30 novembre 2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori avv. Ivan Marrone, per la parte ricorrente e gli avv.ti Lucrezia Girone e Maria Grimaldi, per la Regione;
Rilevato che il danno allegato riveste carattere esclusivamente economico per un soggetto esercente attività di produzione farmacologica a livello industriale;
ritenuto, pertanto, che l’eventuale pregiudizio non incide su di un diritto personale del ricorrente, ma sulla remuneratività dell’attività imprenditoriale;
rilevato, inoltre, che il danno risulta solo allegato ma non puntualmente dimostrato;
ritenuto, di conseguenza, che difetti sia il requisito della gravità sia quello della irreparabilità ;
ritenuto che le spese possono essere integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), respinge la suindicata istanza cautelare.
Compensa tra le parti le spese di giudizio della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)