Procedimento amministrativo – Partecipazione al procedimento – Istanza emersione lavoro irregolare ex D.L. n. 78/2009 – Errore materiale – Memoria procedimentale dell’interessato – Mancata acquisizione da parte p.A. – Rigetto istanza – Illegittimità  – Fattispecie

Incombe sulla pubblica amministrazione l’obbligo di svolgere adeguata istruttoria procedimentale e di consentire la partecipazione al procedimento stesso dell’interessato affinchè possa tutelare – in siffatta sede prima ancora che in quella giudiziale – le proprie ragioni (nel caso di specie, lo Sportello Unico per l’Immigrazione aveva respinto la domanda di emersione del lavoro irregolare presentata dal ricorrente ex D.L. n. 78/2009 sulla base di un errore materiale presente nella dichiarazione di emersione, chiarito dallo stesso ricorrente nella memoria di partecipazione al procedimento, mai acquisita agli atti dall’ufficio competente).

N. 02181/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01564/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1564 del 2011, proposto da: 
Omar Ennya, rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Petrino e Fabrizio Curato, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Bari, alla via Melo n.97; 

per l’annullamento
a) del provvedimento prot. N. P-FG/L/N/2009/107664, dello Sportello Unico per l’Immigrazione -Prefettura di Foggia- mai notificato all’odierno ricorrente con il quale si disponeva il rigetto per irricevibilità  delle dichiarazioni di emersione dal lavoro irregolare ai sensi della L. n. 102/2009;
b) ogni altro atto ad esso presupposto e conseguente ancorchè incognito;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Fabrizio Curato e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
1.- L’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento dello Sportello unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Foggia di rigetto dell’istanza per l’emersione del lavoro irregolare presentata ex D.L. n.78/2009 conv. con legge n.102/2009, in epigrafe meglio indicato, emesso sul presupposto che la sanatoria è stata limitata “..per ciascun nucleo familiare ad un’unità  per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unità  per le attività  di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che limitano l’autosufficienza”.
L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del gravame con atto prodotto in data 30.8.2011.
Con ordinanza di questa Sezione n.803/2011 è stata accolta l’istanza cautelare proposta congiuntamente al ricorso rilevando l’assoluto difetto di istruttoria.
All’udienza del 13 dicembre 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Il ricorso è fondato e va accolto.
Ritiene il Collegio di confermare le considerazioni già  svolte in sede cautelare.
Merita in particolare accoglimento la censura con cui il ricorrente lamenta la mancata valutazione della memoria procedimentale presentata ma mai acquisita al procedimento; circostanza quest’ultima confermata dalla stessa Amministrazione nelle note depositate in udienza.
In siffatta memoria di partecipazione al procedimento, pure prodotta in giudizio, era stato chiarito che sia Ennya Omar che suo zio erano addetti all’assistenza del piccolo Daniele Vitobello, figlio del datore di lavoro e portatore di handicap e che nella dichiarazione di emersione era stato commesso un errore materiale indicando invece due addetti alla casa e un badante.
Incombe sulla pubblica Amministrazione l’obbligo di svolgere adeguata istruttoria procedimentale e di consentire la partecipazione al procedimento stesso dell’interessato affinchè possa tutelare -in siffatta sede prima ancora che in quella giudiziale- le proprie ragioni.
Nel caso di specie l’istruttoria espletata non soddisfa i requisiti di legge, non essendo stata acquisita -si ribadisce- al procedimento la predetta memoria (come emerge da dichiarazione confessoria della stessa Amministrazione) nè tanto meno valutate le ragioni addotte.
Assorbita ogni altra censura il ricorso va quindi accolto. Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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