Istruzione Pubblica – Insegnamento di sostegno – Principio di continuità scolastica – Necessaria mobilità del docente – Bilanciamento di interessi – Fattispecie
In assenza di una norma che garantisca in modo inderogabile e assoluto all’alunno con grave disabilità (nella specie autismo) la continuità scolastica, l’interesse pubblico alla continuità scolastica deve essere ragionevolmente contemperato con quello alla necessaria mobilità del corpo docente, dovendosi ritenere prevalente il primo solo laddove venga messa a repentaglio la stessa funzione del sostegno mediante ripetute modifiche del docente o discontinuità in corso d’anno, ovvero affidamento della funzione di sostegno a una pluralità di insegnanti (il Collegio ha escluso la violazione del suddetto principio in quanto l’alunno non aveva alle spalle una continuità stabile e consolidata con l’insegnante che gli era stata distolta).
N. 02119/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01557/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1557 del 2012, proposto da:
(omissis), rappresentati e difesi dagli avv. Tommaso De Grandis, Gianfranco Marzocco, con domicilio eletto presso Angelo Stella in Bari, via Scipione Crisanzio n. 48;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato ex lege presso gli uffici dell’avvocatura in Bari, via Melo, n.97;
nei confronti di
(omissis), rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Cangelli, Leonardo Lembo e Michele Di Carlo, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, n.14;
per l’annullamento
1. -della nota del 07.09.2012, prot. n. 2458, mai notificata, dell’istituto “Tommasone” di lucera (fg), con la quale è stata disposta l’assegnazione del sostegno alla prof.ssa (omissis) anzichè alla prof.ssa (omissis) ;
2. -di ogni altro atto preordinato, premesso e/o conseguenziale, allo stato non conosciuto, comunque ostativo alla legittima assegnazione all’ins. (omissis) dell’alunno (omissis).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di (omissis) ;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Angela Giotta, su delega degli avv.ti T. De Grandis e G. Marzocco, per il ricorrente, l’avv. dello Stato Giovanni Cassano e gli avv.ti M. Di Carlo e L. Lembo, per la controinteressata;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, genitori di un alunno disabile, contestano che, pur essendo stato assegnato al proprio figlio, l’intero monte ore proposto dalla diagnosi funzionale, è stata modificata la figura dell’insegnante di sostegno non più rappresentata dalla prof.ssa (omissis) , ma dalla prof.ssa (omissis) .
Con articolate doglianze, lamentano la violazione dei diritti fondamentali del disabile, riconosciuti anche in sede internazionale, e nello specifico di quello alla continuità scolastica, assolutamente prioritario, data la gravità della disabilità (autismo).
All’udienza camerale del 6.12.2012 la causa è stata trattenuta in decisione, previo regolare avviso alle parti.
Il ricorso non è fondato.
Deve premettersi che nessuna norma garantisce esplicitamente, in modo assoluto ed inderogabile, il diritto alla continuità scolastica dell’alunno gravemente disabile che si pone, pertanto, quale principio tendenziale dell’ordinamento da contemperare, in sede di ragionevole bilanciamento degli interessi, con quello degli insegnanti alla necessaria mobilità .
Pertanto, la continuità scolastica può risultare prevalente solo laddove venga messa consistentemente a repentaglio la stessa funzione di sostegno (ipotesi di modifiche ripetute del docente; discontinuità in corso di anno; notevole pluralità di insegnanti per coprire l’unico monte ore assegnato all’alunno; etc.).
Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, anche perchè il bambino non ha alle spalle, per gli anni pregressi una continuità stabile e consolidata con l’insegnante che gli è stata distolta.
In piena conformità a quanto appena affermato, le stesse pronunce indicate in ricorso da parte ricorrente non dichiarano in modo assoluto il principio alla continuità scolastica, ma la necessità di adottare modalità tali da non comprometterlo in modo significativo (v. CdS sent. 3104/2009 che censura il “continuo cambiamento” del docente).
Per le ragioni ora esposte il ricorso va respinto.
Le spese possono essere integralmente compensate in ragione della particolarità della situazione di fatto esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)