1. Commercio Industria e turismo – Istanza rinnovo autorizzazione installazione impianti pubblicitari – Atto soprassessorio – Mancata comunicazione preavviso di rigetto ex art. 10 bis, L. n. 241/1990 – Illegittimità   


2. Commercio, industria e turismo – Installazione impianti pubblicitari – Art. 36, comma 8, D.Lgs. n. 507/1994 – Applicazione – Solo per nuovi impianti


3. Commercio, industria e turismo – Installazione impianti pubblicitari – Applicazione misure di salvaguardia – Limiti


4. Commercio, industria e turismo – Impianti pubblicitari – Fattispecie 


5. Commercio, industria e turismo – Installazione impianti pubblicitari – Provvedimento soprassessorio – Fattispecie
 

 
1. E’ illegittimo l’atto meramente soprassessorio recepito dal Comune a riscontro di un’istanza di rinnovo di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari, nel caso in cui non sia stato comunicato il cd. “preavviso di rigetto” ex art. 10 bis, L. n. 241/1990.


2. L’art. 36, comma 8 del D.Lgs. n. 507/1994 (che  prevede: “Il Comune non dà  corso alle istanze per l’installazione di impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non siano stati già  adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nè può autorizzare l’installazione di nuovi impianti fino all’approvazione del regolamento comunale e del piano generale previsti dall’art. 3”), deve ritenersi applicabile con riferimento alle istanze volte a ottenere il rilascio di autorizzazione per l’installazione di nuovi impianti pubblicitari.


3. Con riferimento alle istanze di rilascio di nuove autorizzazioni per l’installazione di nuovi impianti pubblicitari, l’applicazione delle misure di salvaguardia non può costituire un pretesto per l’adozione di provvedimenti meramente soprassessori, che  – in difetto di termini certi o di un procedimento effettivamente in itinere – si tradurrebbero sostanzialmente in provvedimenti di diniego illegittimo.


4. Occorre nettamente distinguere l’ipotesi dell’assenza di un piano generale degli impianti pubblicitari dalla fattispecie caratterizzata dalla vigenza di un piano generale degli impianti nel termine di sua validità  quinquennale, ancorchè interessato da intendimenti di modifica e di adeguamento attraverso la predisposizione di un nuovo piano.


5. Il mero riferimento a un provvedimento di affidamento dell’incarico preliminare per la redazione del nuovo piano degli impianti pubblicitari non integra quegli elementi di certezza dai quali possa desumersi una sollecita definizione del relativo procedimento in tempi ragionevoli, configurandosi pertanto il provvedimento impugnato, in tal guisa motivato,   come atto formalmente soprassessorio e sostanzialmente di diniego sine die.


La sentenza n. 2112 è identica nella massima.
 

N. 02101/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01150/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1150 del 2011, proposto da: 
Mediaservice S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Vito Petrarota, con domicilio eletto presso Studio Legale Associato Trevi in Bari, via Tommaso Fiore, 62; 

contro
Comune di Trani, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Capurso, con domicilio eletto presso Giovanni Caponio in Bari, via S.Lioce,52; 

per l’annullamento
– della nota prot. n. 11387, prot. gen. n. 14816, del 02.05.2011 riscontrata in data 04.05.2011 della 3^ ripartizione, ufficio dirigenziale – ripartizione finanziaria del comune di trani, con la quale l’amministrazione comunale ha comunicato il rigetto dell’istanza tesa al rilascio del titolo abilitativo per l’installazione di cartelli pubblicitari monofacciali di mq 12 (4m.x 3m);
– di ogni altro atto al predetto connesso, presupposto, precedente e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente,
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Trani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Daniela Lovicario, su delega dell’avv. V. Petrarota;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame la società  Mediaservice s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugna il provvedimento dirigenziale di cui in epigrafe con cui è stato espresso diniego sull’istanza di rilascio di autorizzazione per l’installazione di n. 10 impianti pubblicitari monofacciali di mq 12 cadauno, chiedendone l’annullamento.
La ricorrente, che opera nel settore dell’impiantistica pubblicitaria nel territorio del Comune di Trani, con istanza dell’1.4.2011 ha richiesto l’autorizzazione per l’installazione degli impianti pubblicitari monofacciali di che trattasi, reiterata con successiva diffida del 2.5.2011, cui ha fatto seguito l’impugnato provvedimento di diniego.
La ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) violazione dell’art. 3 D.Lgs. 507/1993, violazione della l. 241/1990 con specifico riferimento all’art. 3, 7, 8, 21 octies; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, sviamento di potere, contraddittorietà  ed illogicità  manifesta, irragionevolezza, difetto di motivazione e di istruttoria, lesione del principio di libertà  e dell’iniziativa economica e di erroneità  dei presupposti.
Si è costituito in giudizio il Comune di Trani contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 621/2011 dell’8.7.2011 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
Dopo il deposito di memorie e documentazione, all’Udienza del 25 ottobre 2012 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
àˆ invero fondato uno dei vizi dedotti dalla ricorrente nell’unico articolato motivo di censura, ovvero l’eccesso di potere per erronea presupposizione.
Dalla motivazione dell’impugnato provvedimento, nonchè dalle deduzioni dell’Amministrazione comunale nell’atto di costituzione, si evince infatti chiaramente che il Comune di Trani, muovendo dalla ricognizione di un diffuso abusivismo nell’impiantistica pubblicitaria, avendo dato incarico ad un esperto per la redazione di un nuovo piano degli impianti pubblicitari sul territorio, ha determinato il diniego sia con riferimento a nuove autorizzazioni, come nel caso di specie, sia con riferimento al rinnovo di autorizzazioni già  assentite.
L’impugnato provvedimento, che costituisce espressione di una misura di salvaguardia in relazione al futuro piano degli impianti pubblicitari, trova la sua fonte normativa nell’art. 36 comma 8 del D.Lgs. 507/1994, il quale così prevede: “il Comune non dà  corso alle istanze per l’installazione di impianti pubblicitari,ove i relativi provvedimenti non siano stati già  adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nè può autorizzare l’installazione di nuovi impianti fino all’approvazione del regolamento comunale e del piano generale previsti dall’art. 3”.
Ed invero, nella norma si prevede il blocco delle “istanze per l’installazione” e “istanze di rilascio autorizzazione per nuovi impianti”.
La norma, infatti, al di là  dell’espressione tautologica usata e dell’evidente endiadi, deve quindi ritenersi applicabile con riferimento alle istanze volte ad ottenere il rilascio di autorizzazione per l’installazione di nuovi impianti, non apparendo logicamente configurabile “un’istanza per l’installazione di nuovi impianti” distinta da “un’autorizzazione per l’installazione di nuovi impianti”.
L’interpretazione della norma, in conformità  della ratiolegis, non può che condurre infatti a ritenerne l’applicabilità  con esclusivo riferimento all’autorizzazione e installazione di nuovi impianti, atteso che la finalità  perseguita dal legislatore con la previsione di siffatta misura di salvaguardia consiste nell’evitare un disordinato proliferare di nuove installazioni al fine di non pregiudicare l’avvento e l’efficacia del piano in itinere, mantenendo inalterato lo stato di fatto esistente.
Rileva il Collegio che, anche con riferimento alle istanze di rilascio di nuove autorizzazioni, l’applicazione delle misure di salvaguardia non può costituire un pretesto per l’adozione di provvedimenti meramente soprassessori, i quali – in difetto di termini certi o di un procedimento effettivamente in itinere – si tradurrebbero sostanzialmente in provvedimenti di diniego illegittimo.
Deve invero osservarsi, da un lato, che, facendo analogica applicazione dei principi in tema di misure di salvaguardia previsti dalle norme urbanistiche così come interpretate dalla giurisprudenza, il presupposto per l’applicazione delle stesse non può che individuarsi con riferimento ad un concreto inizio del procedimento di attività  pianificatoria (che – nel caso della materia urbanistica – coincide con l’atto di adozione del p.u.g.), non apparendo in tal senso idoneo il mero atto di conferimento di incarico ad un professionista per la redazione del Piano di che trattasi.
La difesa del Comune di Trani, a sostegno delle proprie deduzioni, richiama specifico precedente di questo Tribunale (Sez. III, n. 3884/2010), i cui principi, pur se pienamente condivisi dal Collegio, non sembrano attinenti alla fattispecie in esame, atteso che in detta pronuncia viene rappresentata una situazione di assenza di piano generale degli impianti, con conseguente applicabilità  dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza 17.7.2002 n. 355, mentre nella fattispecie in esame esiste un piano generale degli impianti vigente.
Ed invero, proprio alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 17.7.2002 n. 355 (con cui è stata dichiarata la manifesta infondatezza dell’eccezione di incostituzionalità  dell’art. 36 comma 8 del D.Lgs. 507/1993), nonchè nella citata sentenza di questo Tribunale Sezione III n. 3884/2010, occorre nettamente distinguere l’ipotesi della assenza di un piano generale degli impianti dalla fattispecie qui in esame, caratterizzata dalla vigenza di un Piano generale degli impianti nel termine di sua validità  quinquennale, ancorchè interessato da intendimenti di modifica e di adeguamento attraverso la predisposizione di un nuovo Piano.
Proprio la vigenza del Piano degli impianti costituisce idoneo parametro per la valutazione delle istanze di rilascio di nuova autorizzazione da parte dell’Amministrazione comunale.
L’Amministrazione tuttavia ha omesso di compiere una qualsivoglia valutazione delle istanze di autorizzazione di che trattasi sulla base dei parametri fissati dal Piano vigente, esprimendo un provvedimento di sostanziale diniego solo in ragione delle intenzioni di adottare un nuovo piano generale.
Alla stregua di quanto già  sopra evidenziato, il mero affidamento dell’incarico ad un professionista per la redazione del nuovo piano non può costituire elemento idoneo a legittimare un provvedimento di diniego, potendo al più supportare un provvedimento soprassessorio, tale potendo qualificarsi solo quello recante certezza in ordine ai tempi di definizione del nuovo piano, con sufficiente definizione.
Atteso che, proprio in conformità  dei principi già  affermati nella citata sentenza di questo Tribunale 3884/2010, solo la certezza del dies ad quem può giustificare una ragionevole compressione del diritto di intrapresa economica e la libera attività  imprenditoriale, realizzandosi in tal modo – e solo in tal modo – un equo contemperamento della libertà  di iniziativa economica, della quale l’attività  pubblicitaria rappresenta estrinsecazione, con i molteplici interessi pubblici antagonisti, con conseguente legittimità  delle limitazioni imposte alla libera iniziativa economica in ragione dell’interesse pubblico e in conformità  del disposto di cui all’art. 41 Cost.
Nel caso in esame l’impugnato provvedimento non presenta tali requisiti di certezza dei termini e non può quindi connotarsi come provvedimento soprassessorio, trattandosi invece di provvedimento “meramente soprassessorio” ovvero di sostanziale diniego.
Deve pertanto confermarsi l’orientamento già  espresso nel ricorso in esame in sede di decisione sull’istanza cautelare, giusta ordinanza 621/2011, in cui si evidenzia che il mero riferimento ad un provvedimento di affidamento dell’incarico preliminare per la redazione del nuovo piano degli impianti pubblicitari non integra quegli elementi di certezza “dai quali possa desumersi una sollecita definizione del relativo procedimento in tempi ragionevoli, configurandosi pertanto (il diniego) come atto formalmente meramente soprassessorio e sostanzialmente di diniego sine die”.
Il ricorso va dunque accolto.
Ricorrono ragioni equitative che inducono a disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di cui in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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